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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Agevolazione fiscale immobile con abusi edilizi, conformità urbanistica-edilizia. Bonus facciate 60% abuso edilizio riguarda una sola facciata





Vorrei una consulenza riguardo lavori di ristrutturazione di un condominio con le agevolazioni del bonus facciate.
Avendo riscontrato una difformità tra la piantina e lo stato di fatto che consiste nella NON realizzazione di una finestra su tutti e 7 i piani di una facciata del palazzo, l'ingegnere ha proceduto nei lavori di ristrutturazione, usufruendo dell'agevolazione dello sconto in fattura solo per la ristrutturazione delle facciate del palazzo che non presentano irregolarità, e senza agevolazione per la ristrutturazione della sola facciata che presenta la difformità.

RISPOSTA

Il Bonus Facciate è tra le agevolazioni fiscali ormai scadute.
Era utilizzato per il recupero dei costi del restauro della facciata esterna degli immobili che si trovano in zone del centro storico, oppure di completamento (classe A, B), con esclusione degli edifici situati nelle zone di espansione, produttive o agricole (zona di classe C, D ed E). La detrazione era del 60% (anno 2022) e spettava solo per i lavori realizzati sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi, anche quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Erano esclusi dal bonus in questione i lavori per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, non visibili dalla strada.
Tanto premesso, l’art. 49 Testo Unico Edilizia prevede che “gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, non siano in grado di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalle normative vigenti, così come di contributi o altre provvidenze di Stato e enti pubblici”.
La verifica della conformità edilizia è indispensabile al fine di usufruire di qualunque tipo di detrazione fiscale e riguarda l'immobile nella sua interezza (non riguarda la singola facciata).
Se l’immobile presentasse degli abusi (anche abusi che non riguardano la facciata), l’intervento sulle facciate sarebbe considerato come una nuova irregolarità, fino a quando non verrà rimosso il precedente abuso. Senza la verifica di conformità urbanistica-edilizia relativa all'immobile nella sua interezza, l'agevolazione del bonus facciate non spetta.



Vorrei sapere se si poteva precedere in questo modo, senza incorrere in eventuali sanzioni, e inoltre per controllare se è stato fatto tutto regolarmente, qual'é la prassi corretta e i documenti da produrre e conservare.
Distinti saluti.

RISPOSTA

Non si poteva procedere in questo modo; è stato violato l'articolo 49 Testo Unico Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).
Inoltre non comprendo come si possano quantificare le spese relative alla sola facciata viziata dall'abuso, se non tramite criteri di ripartizione soggettivi – forfettari, contestabili dall'agenzia delle entrate.
Non è la singola facciata ad essere abusiva, ma sempre e soltanto l'intero immobile.
La prassi è assolutamente irregolare; a questo punto, non è possibile sanare l'irregolarità, ma soltanto sperare che l'agenzia delle entrate non effettui controlli approfonditi su questo immobile.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
 

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