Superbonus 110% condomini novità decreto legge fine sconto in fattura e cessione credito fiscale





Buongiorno, in conseguenza alle ultime decisioni del governo riferite al superbonus 110 ho deciso di non aderire alla approvazione dei lavori. In data 26/1/2022 nel mio condominio abbiamo deliberato approvazione interventi da effettuare nel nostro condominio. In quella delibera erano elencati i costi complessivi dei lavori ma non i costi specifici per ogni condomino. Nei mesi a seguire tante incertezze e tante difficoltà sono sopraggiunte.
Tutto è restato fermo fino al 10/2/2023 quando arriva il convocazione in assemblea per discutere e deliberare aggiornamenti su riqualificazione stabile. Telefonicamente l'amministratore ci comunica che ha trovato impresa e general contrattor.
A questo punto la mia domanda è, come posso non aderire alla approvazione dei lavori ed essere esonerato quindi da spese per esecuzioni di tali lavori. Vorrei quindi non correre i rischi legati alla fruizione dei benefici statali. Premetto che i lavori da fare sono una ristrutturazione totale, quindi cappotto, fotovoltaico, sicurezza antisismico ecc
La data della assemblea è fissata per il 22/2/2023.
A questo punto come mi dovrò comportare in assemblea?
Grazie e cordiali saluti

RISPOSTA

Il nuovo decreto legge è entrato in vigore ieri, 17 febbraio 2023.
Per rispondere alla tua consulenza, dobbiamo fare riferimento all'articolo 2 del decreto-legge del 16 febbraio 2023, n. 11.
A decorrere dal 17 febbraio 2023, non è più consentito lo sconto in fattura e la cessione del credito relativo al bonus fiscale "de quo", eccezion fatta per i condomini che hanno presentato la documentazione entro lo scorso 25 novembre 2022 (adozione della delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata – Cilas).
Resta invece fattibile la possibilità della detrazione fiscale degli importi corrispondenti, a condizione che i condomini abbiano sufficiente credito d'imposta risultante dalla loro dichiarazione dei redditi.
L'articolo 2 del suddetto decreto-legge non modifica inoltre l'articolo 119 comma 9 bis, ossia la norma che disciplina la maggioranza dei condomini necessaria per approvare i lavori agevolati con il superbonus ex 110% - adesso 90%.
Secondo il suddetto articolo 119 comma 9 bis del decreto Rilancio, per l’approvazione degli interventi rientranti nel Superbonus 110%(adesso 90%), non serve l’unanimità del condominio né la metà dei millesimi, ma è sufficiente un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio (333 millesimi) (art. 119 comma 9-bis Decreto-legge del 19/05/2020 n. 34).

Questi lavori, agevolati soltanto al 90%, potrebbero essere approvati soltanto dai condomini che rappresentano 333 millesimi!
Cerca di aprire gli occhi dei condomini, durante la prossima assemblea!
Non soltanto l'agevolazione è scesa al 90%, ma quelli che non hanno abbastanza redditi per portare in detrazione il credito d'imposta, rischiano di restare di fatto senza agevolazione fiscale!
Paradossalmente sarebbero penalizzati i condomini meno abbienti, rispetto a quello che, in ragione dei loro redditi, hanno capienza fiscale a sufficienza.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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