Tassazione marciapiede condominiale ad uso pubblico
Buonasera, vengo con un nuovo quesito. Marciapiede condominiale uso pubblico.
Nel mio condominio vi è un marciapiede condominiale ad uso pubblico (dà sulla strada al libero transito), che copre l'edificio su due lati.
Sotto lo stabile vi sono dei negozi affittati da un proprietario condomino.
La domanda: il marciapiede condominiale è soggetto a qualche pagamento annuale di tributo a se stante oppure fin dall'origine è un corpo unico col fabbricato e non necessita il pagamento di tasse particolari e se una quota parte viene inserita come accessorio nei millesimi di ciascun appartamento. Infine, una zona del marciapiede è occupato sempre da auto abusive, se possiamo recintare detta parte con paletti e/o blocchi di cemento, ecc.
No, perché non si configura una sottrazione del suolo pubblico all'utilizzo della collettività.
C'è occupazione di suolo pubblico, ma senza una sottrazione dello stesso all'utilizzo da parte della collettività.
Il marciapiede condominiale in questione è ad uso pubblico, insiste cioè su strada pubblica o aperta al pubblico. In tal caso il marciapiede, pur essendo di proprietà condominiale, può essere utilizzato da qualunque passante.
Altro motivo per cui ti rispondo di no, è il seguente: è un corpo unico col fabbricato, pertanto non potrebbe essere rimosso al pari di un gazebo oppure di un dehors del bar.
In fondo, il principio giuridico è quello delle griglie di areazione posizionate sulla strada pubblica: devono pagare la TOSAP (adesso canone unico patrimoniale disposto dai commi 816-847 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, ex tassa occupazione di suolo pubblico) nella misura in cui sottraggono lo spazio all'utilizzo della collettività.
Rispondo alla tua seconda domanda: non potete recintare quella zona di marciapiede, altrimenti decade il presupposto della non assoggettabilità del marciapiede condominiale al canone unico patrimoniale.
Il marciapiede deve essere ad uso pubblico, ossia utilizzabile da tutti i potenziali fruitori … ma come marciapiede e non come parcheggio!
Non possono parcheggiare i condomini e non possono parcheggiare nemmeno i soggetti terzi.
Recintare quella zona, significa accendere il presupposto impositivo del canone unico patrimoniale da versare annualmente al comune. Confermo che in questo caso, il canone unico patrimoniale sarebbe suddiviso tra tutti i condomini, in base alle tabelle millesimali generali.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.