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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Calcolo imposta sostitutiva sulle mance dipendenti del settore turistico-alberghiero
Egr. avvocato, mi chiamo Eleonora sono una ragazza di 27 anni e lavoro come barista presso un hotel a 5 stelle a Roma.
Vorrei chiederle una consulenza in materia di tassazione agevolata delle mance, in particolare alcuni chiarimenti sui vantaggi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva alle mance percepite.
Le mance sono percepite tramite mezzi di pagamento elettronici con un sistema informatico che le imputa al singolo lavoratore, pertanto i dipendenti dell'albergo e del bar non hanno la possibilità di incassarle in nero!
Per la precisione, nell’anno 2022 ho conseguito complessivamente redditi da lavoro dipendente non superiori a 50.000 euro.
Nell’anno 2023, ritengo di percepire soltanto dal mio lavoro nel settore turistico-alberghiero redditi per 45.000 euro, di cui 15.000 euro in mance.
Come saranno tassate queste mance, in applicazione dell'imposta sostitutiva prevista dai commi da 58 a 62 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per l'anno 2023)?
RISPOSTA
Dovendo applicare questa imposta sostitutiva per le mance percepite dalla barista, avremo: - il 25% del reddito complessivo derivante dal settore turistico imponibile all’imposta sostitutiva e quindi (45.000 euro x 0,25 = euro 11.250), quindi 11.250 x 5% = 562,50 pari all’imposta sostitutiva;
- la differenza tra i 15.000 euro complessivamente percepiti come mance nell'anno 2023, meno 11.250, ossia il suddetto importo assoggettato all’imposta sostitutiva, imponibile alle aliquote ordinarie fiscali ovvero 15.000 – 11.250 = 3750 euro imponibile alle aliquote fiscali IRPEF.
Il suddetto limite del 25% è infatti una franchigia, pertanto sarà assoggettata a tassazione ordinaria soltanto l'eccedenza.
SCAGLIONI IRPEF PER L'ANNO 2023
1° Fino a 15.000 euro 23 per cento
2° Tra 15.001 euro e 28.000 euro 25 per cento
3° Tra 28.001 euro e 50.000 euro 35 per cento
4° Oltre 50.001 euro 43 per cento
La cifra di 3.750 euro farà cumulo con gli altri redditi da lavoro subordinato.
Quali sono i requisiti per beneficiare di questa imposta sostitutiva sulle mance, per i lavoratori del settore turistico-alberghiero per l'anno 2023?
1. Redditi da lavoro dipendente (TUTTI i redditi da lavoro dipendente) dell'anno precedente, ossia dell'anno 2022, non superiori complessivamente a 50.000 euro;
2. l'imposta sostitutiva è pari al 5% entro il limite del 25% dei redditi percepito nell'anno in corso, 2023, da tutti i datori di lavoro del settore turistico-alberghiero e della ristorazione; le stesse mance sono conteggiate ai fini del calcolo del reddito dell'anno in corso, quale base imponibile dell'aliquota del 5%;
3. assenza di rinuncia scritta da parte del lavoratore, a beneficiare dell'imposta sostitutiva, volendo assoggettare anche le mance a tassazione ordinaria (scaglioni Irpef).
A prescindere da quello che farà il datore di lavoro – sostituto d'imposta – il lavoratore potrà sempre optare per il regime di tassazione delle mance a lui più conveniente, compilando e trasmettendo la sua dichiarazione dei redditi per l'anno 2023, nell'anno 2024.
La dichiarazione dei redditi del lavoratore può essere utilizzata dallo stesso anche per conguagliare eventuali somme dovute, in ragione della tassazione delle mance percepite. L'imposta è sostitutiva non soltanto dell'IRPEF ma anche delle addizionali regionali e comunali.
I chiarimenti contenuti nella presente consulenza, sono enunciati dall'agenzia delle entrate, con la recente circolare 26/E del 29 agosto 2023.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.