Imposta di successione sul legato di denaro è dovuta dal legatario
Buongiorno, lo zio (Giuseppe) di mia moglie (Chiara) deceduto a Novembre 2022 non aveva figli, moglie e genitori, ha lasciato un testamento olografo dove cita testualmente: nomino erede universale mia nipote Elisabetta e le do incarico a dare 20.000,00 a mia nipote Chiara (Mia moglie).
Abbiamo un erede universale nominato con testamento ed una legataria, ossia tua moglie Chiara. Si tratta di un legato di genere, ai sensi dell'articolo 653 del codice civile, posto a carico dell'erede universale: “È valido il legato di cosa determinata solo nel genere, anche se nessuna del genere ve n'era nel patrimonio del testatore al tempo del testamento e nessuna se ne trova al tempo della morte”.
Elisabetta ha fatto un bonifico a mia moglie di 18.800,00 €, trattenendo un 6%
L'aliquota del 6% mi farebbe pensare all'imposta sulla successione.
L’articolo 8 del Testo unico successione del 31/10/1990 n. 346 - prevede, al comma 1, quanto segue: “il valore globale netto dell’asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell’apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l’attivo ereditario … e l’ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell’art. 46, comma 3» e, al comma 3, che «Il valore dell’eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano (…)”. Inoltre, il successivo articolo 36 prevede, al comma 1, che “Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell’imposta nell’ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari” e, al comma 5, che “I legatari sono obbligati al pagamento dell’imposta relativa ai rispettivi legati”. In considerazione delle norme suddette, l'erede ed il legatario sono obbligati in solido al pagamento dell'imposta di successione relativa al legato di genere. Ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del Tus, l’erede è solidalmente responsabile per il pagamento di quanto dovuto dai legatari, a titolo di imposta di successione, sul legato di genere. Tuttavia l'erede, una volta versata l'imposta di successione avente ad oggetto il legato di denaro, ha diritto di pretendere il rimborso della stessa dal legatario, ai sensi del comma 5 dell'articolo 36 del testo unico successione.
È corretto che abbia trattenuto questa somma visto che mia moglie non rientra nella successione?
E' corretto.
In questo caso, il legatario deve versare l'imposta di successione con l'aliquota del 6%, senza alcuna franchigia fiscale.
Si applica l'aliquota del 6%, per le successioni in favore di altri parenti fino al quarto grado (parenti diversi dai fratelli, genitori, figli), degli affini in linea collaterale fino al terzo grado.
L'aliquota deve essere applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.