Imputazione spesa Superbonus 110% soltanto ai condomini presenti in assemblea
Nel nostro condominio (85 appartamenti) sono stati eseguiti e ultimati i lavori del superbonus 110% con la formula dello sconto in fattura e cessione del credito.
Nell'assemblea che ha deliberato i lavori tutti i condomini presenti, o con delega, erano favorevoli e nessuno contrario.
La ripartizione delle spese, e successivo credito fiscale, è avvenuta solo a carico dei presenti nell'assemblea con esclusione degli assenti.
RISPOSTA
Questo è stato un errore piuttosto grave.
La delibera di approvazione dei lavori è efficace, allo stesso modo, sia nei confronti del presenti che degli assenti.
Di conseguenza la quota di circa il 180/1000 relativa agli assenti è stata accollata ai presenti, senza che comunque ci fosse esplicita accettazione dell'accollo né dichiarazione di dissenso da parte degli assenti.
RISPOSTA
Altro gravissimo errore!
Serviva il parere favorevole dei presenti, essendo previsto espressamente dalla legge: con la Legge di Bilancio per il 2021 (Legge n. 178/2020) è stato previsto quanto segue: "9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole"
Pertanto nel cassetto fiscale di ciascun favorevole risulta una quota di credito, ricevuto e ceduto, maggiorata del 18% di cui ogni percettore è responsabile nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Nel mio caso specifico mi ritrovo un credito ricevuto e ceduto di 204.000 €, mentre sulla base dei miei millesimi di proprietà dovrebbe essere circa 175.000 €.
RISPOSTA
E' illegittimo.
A quanto mi risulta, solo i contrari che hanno espresso nominalmente il loro dissenso sono esclusi dalla responsabilità, ma ciò non dovrebbe valere per gli assenti.
RISPOSTA
CONFERMO
In una recente assemblea è stata fatta presente questa anomalia, ma il General Contractor, che ha provveduto a caricare gli importi nella "piattaforma cessione crediti", si rifiuta di apportare le necessarie rettifiche.
RISPOSTA
Tecnicamente non potrebbe più farlo.
La piattaforma cessione crediti non lo consente più, considerato che ormai non soltanto i relativi crediti sono stati ceduti, ma la pratica è stata terminata.
Se è corretta la mia interpretazione, chiedo un consiglio per porre rimedio a questa anomalia.
RISPOSTA
Inviare una pec oppure una raccomandata al G.C., all'amministratore di condominio, nonché a tutti i condomini assenti, evidenziando che è stata posta in essere una grave illegittimità, poiché ti è stata imputata una spesa maggiore, senza che tu abbia espresso parere favorevole, pertanto “nel caso in cui l'agenzia delle entrate dovesse muovere qualsiasi contestazione nei confronti dello scrivente, ci si riserva di agire in rivalsa, ciascuno per le proprie responsabilità, nei confronti dei destinatari della presente diffida”.
Non puoi fare altro che cautelarti con una pec, considerato che non è più possibile cambiare l'imputazione della spesa e delle relative cessioni.
A seguire riporto il passaggio del verbale con cui sono stati deliberati i lavori.
Il comma 9 bis art. 119 Decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) prevede la possibilità dell'Assemblea di deliberare l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferito all'intervento deliberato che sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli interventi e almeno un terzo del valore dell'edificio e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
I Sig.ri Condomini che hanno precedentemente espresso parere favorevole alla realizzazione degli interventi deliberano di imputare a sé le spese necessarie alla realizzazione degli interventi approvati. In deroga alle Tabelle Millesimali ordinarie, viene quindi approvato la ripartizione tra gli stessi Condomini delle spese per l'esecuzione degli interventi Superbonus 110% come da Tabella allegata (Tabella imputazione e riparto spese Superbonus 110%).
I favorevoli con il voto favorevole esprimono espressamente il proprio consenso allo sconto in fattura per gli Interventi 110% ex art. 121 comma 1 lett. a) Decreto Rilancio.
Delibera approvata all'unanimità dei presenti. Favorevoli: l'unanimità dei presenti.
Astenuti: nessuno. Contrari: nessuno.
RISPOSTA
Invia questa pec/raccomandata per cautelare la tua posizione, nella denegata ipotesi di controllo da parte dell'agenzia delle entrate.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- LEGGE 17 luglio 2020, n. 77 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
