Padre intesta la casa al figlio: non è dovuta l'imposta sulle donazioni indirette
Egr. avvocato, ho intenzione di acquistare la casa a mio figlio che a breve si sposerà con la sua fidanzata, in regime di comunione dei beni. I soldi per l'acquisto della casa saranno i miei, ma a beneficiare dell'acquisto sarà mio figlio, tuttavia trattandosi di una donazione indiretta, chiederò a mio figlio di firmare una scrittura privata con la quale accetta con riconoscenza questa donazione indiretta di 50.000 euro, posta in essere dal padre con spirito di liberalità. Trattasi di donazione di modico valore, in considerazione dell'importante patrimonio del genitore donante.
Questa scrittura privata sarà poi registrata all'agenzia delle entrate in modo da attribuire alla stessa una data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile che prevede quanto segue: “la data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento”.
Sebbene mio figlio si sposerà in regime di comunione dei beni, penso che questa scrittura privata possa in qualche modo essermi di supporto nel caso in cui i futuri coniugi decidessero di separarsi oppure di divorziare.
La mia domanda è la seguente: si paga l'imposta di donazione in caso di donazione indiretta ? Nel caso in cui la donazione indiretta risulti da una scrittura privata, firmata dal donante e dal donatario, e registrata volontariamente all'agenzia delle entrate, si deve pagare l'imposta di donazione?
In questo caso non è dovuta alcuna imposta di donazione, relativamente alla donazione indiretta tra genitore e figlio per l'acquisto della casa intestata a quest'ultimo, in considerazione della franchigia di esenzione dalla tassazione pari a 1.000.000 euro.
Più in generale, in caso di donazione indiretta, sia essa risultante oppure non risultante da una scrittura privata registrata all'agenzia delle entrate, si paga l'imposta di donazione?
Secondo la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 7442/2024, depositata il 20 marzo 2024, in riferimento alle donazioni informali e indirette di modico valore non sono dovute le imposte sulle donazioni, contrariamente a quanto riportato in alcune circolari dell’Agenzia delle Entrate.
Si tratta di donazioni indirette in favore di coniuge, figli e parenti, non registrate in atti ufficiali, tramite le quali si acquista un bene (ad esempio, automobile, immobili) in favore di un altro congiunto oppure si estingue un debito altrui (ad esempio, pagamento tasse universitarie in favore del figlio studente).
Questa sentenza ha smentito la precedente circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 11 agosto 2015, che impone l'assoggettamento a tassazione di tutte le donazioni indirette, anche di quelle che non derivano da atti scritti.
Al paragrafo 1.2 della circolare dell'agenzia delle entrate, è scritto quanto segue, a proposito della tassazione delle donazioni indirette: si ritiene che le liberalità indirette siano rimaste imponibili anche nell’ambito della nuova imposta. Il legislatore, infatti, in base al combinato disposto degli articoli 1 del testo unico successioni e 2, comma 47, del decreto legge n. 262 del 2006, attribuendo rilevanza fiscale ai fini della predetta imposta anche ai “trasferimenti di beni e diritti … a titolo gratuito”, ha ricompreso nell’ambito applicativo della imposta sulle successioni e donazioni ogni forma di liberalità tra vivi, compresa quella indiretta. Come già chiarito dalla circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008, par. 2, quindi, l’imposta sulle successioni e donazioni si applica alle “liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione” (articolo 1, comma 4-bis, del TUS- decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346), nonché alle altre “liberalità tra vivi” che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione).
La suddetta sentenza Cassazione censura la circolare 30/E del 2015, definendola “imprecisa, incompleta e non condivisibile”, non essendo configurabile in realtà un obbligo generalizzato di tassare le donazioni indirette, anche se risultanti da atti soggetti alla registrazione.
Il figlio che riceve la donazione indiretta, tramite l'intestazione della casa acquistata dal padre, ha facoltà di registrarla volontariamente, senza per questo pagare l'imposta sulla donazione. Nella generalità dei casi, l’agenzia delle entrate non può procedere all’accertamento di questa tipologia di donazioni indirette, con l'eccezione specifica e limitate dell'ipotesi in cui la donazione emerga da un accertamento fiscale per altre cause ovvero se la donazione è per un importo superiore a 180.000 euro.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 2704 del codice civile
- DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262 Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.
- DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 1990, n. 346 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.
- Circolare 30/e del 11 agosto 2015 agenzia entrate (PDF)
- Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 7442/2024, depositata il 20 marzo 2024 (PDF)