Differenza prescrizione e decadenza IMU 5 anni notifica avviso di accertamento
In data odierna 23 dicembre 2024 ho ricevuto dal comune di competenza una raccomandata avviso di ricevimento con oggetto " imposta municipale propria anno 2019" "avviso di accertamento numero 86 del 13/12/2024 "
Ho fatto una ricerca in Internet e ho visto che c'è una prescrizione di 5 anni.
RISPOSTA
Abbiamo la decadenza dalla potestà dell'Ufficio comunale tributi di emettere avvisi di accertamento, dopo 5 anni.
L’art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che prevede quanto segue: “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
Abbiamo poi la prescrizione di 5 anni che decorre dal momento della notifica dell'avviso di accertamento per la successiva riscossione del tributo.
La commissione tributaria provinciale di Latina, con la sentenza n. 249/03/2019, ha confermato la prescrizione quinquennale relativa all’imposta comunale, confermando l'orientamento giurisprudenziale degli ultimi anni. Infatti trattandosi di tributo locale, l’IMU si struttura come "prestazione periodica" e, come tale, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 2948 comma 4 del codice civile.
Trattandosi dell'anno 2019 le scadenze IMU secondo i miei calcoli sono il 16 giugno 2019 e il 16 dicembre 2019.
RISPOSTA
No.
A norma di legge, “gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”. La decadenza IMU per i mancati versamenti del 2019, è il prossimo 31/12/2024. Il “dies a quo” non è la scadenza del versamento (acconto o saldo IMU), ma il 31 dicembre del quinto anno successivo alla scadenza del versamento.
Calcolando la scadenza dal 16 giugno 2019 al 16 giugno 2024.
Sono passati cinque anni.
RISPOSTA
Attenzione, considera il 31 dicembre del quinto anno successivo all'annualità del mancato versamento dell'acconto oppure del saldo, ai fini della decadenza IMU.
Tuttavia la data della raccomanda riporta sulla busta.
La data odierna cioè 23 dicembre 2024.
RISPOSTA
Anche a voler considerare il "dies a quo" della decadenza IMU, la scadenza del versamento dell'acconto oppure del saldo, dobbiamo anche considerare l’estensione dei termini di decadenza di 85 giorni, prevista dalla norma emergenziale introdotta dal Decreto “Cura Italia” (articolo 67, Decreto legge n. 18/2020). A proposito dell'estensione del termine di decadenza per un periodo pari a 85 giorni, l'ordinanza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce, depositata il 19 novembre 2024 ha rimesso alla Corte di Cassazione la seguente questione operativa: l’estensione dei termini di decadenza di 85 giorni, prevista dalla norma emergenziale del Covid19, si applichi esclusivamente alle annualità in scadenza entro il 2020 o anche alle annualità successive?
Fino ad oggi la consolidata giurisprudenza ha applicato l'estensione del termine di decadenza di 85 giorni, anche alle annualità successive al termine della pandemia (quindi anche all'annualità 2019 il cui termine di decadenza è il 31 dicembre 2024).
A prescindere dall'estensione dei termini di decadenza, gli avvisi di accertamento IMU per mancato versamento dell'imposta, devono essere notificati entro il 31 dicembre 2024.
Ho bisogno che voi mi facciate un controllo di quanto io ho scritto e eventualmente una richiesta di annullamento con autotutela
RISPOSTA
Mi dispiace ma non ci sono i presupposti per procedere con istanza di annullamento in autotutela. A disposizione per chiarimenti.
Fonti:
- Art. 2948 del codice civile
- DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
