Invalidità della notifica avviso di accertamento IMU al domicilio non comunicato di uno dei coeredi





Ad un erede è stato notificato (4/12/2024) un avviso di accertamento Imu del 2019 relativo al defunto padre deceduto il 6/3/2023.

RISPOSTA

L’accertamento IMU è stato notificato entro il termine quinquennale previsto dall’art. 1 comma 161 della legge n. 296/2006 il quale prevede quanto segue: "Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati".L'annualità IMU 2019 scade il 31 dicembre 2024 (siamo in attesa di una sentenza della Corte di Cassazione che deciderà se applicare l’estensione dei termini di decadenza di 85 giorni, prevista dalla normativa emergenziale del periodo covid, anche agli atti in scadenza nelle annualità successive a quelle segnate dalla pandemia). Possiamo affermare pertanto che l'avviso di accertamento per l'annualità 2019 è stato notificato correttamente nei termini.



L'accertamento è stato notificato oltre un anno dal decesso ed è stato notificato ad oltre in anno.

RISPOSTA

Questo termine di un anno dal decesso, per effettuare la notifica del titolo esecutivo, è prevista dall'articolo 477 del codice di procedura civile: “Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo. Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell’ultimo domicilio del defunto”.
Questa norma del Codice di Procedura Civile prevede la possibilità di notifica collettiva ed impersonale solo per due determinati atti giuridici, ovvero il titolo esecutivo ed il precetto, con indicazione di un limite temporale alla facoltà di notifica collettiva ed impersonale, ovvero un anno dalla morte del de cuius. Questa limitazione temporanee non si applica in materia tributaria. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15437/2019, ha invece previsto che l’art. 65, commi 2 e 4, del D.P.R. n. 600/1973 trovi applicazione anche in materia di imposte locali (ma nulla dice circa l'applicabilità del suddetto articolo 477 del codice di procedura civile, in materia tributaria).
L’articolo 65 del DPR 600/73 (“Eredi del contribuente”) prevede che gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Il secondo comma poi stabilisce che gli eredi debbano comunicare all’ufficio fiscale del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all’ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione.
Se questa comunicazione da parte degli eredi non è stata effettuata, il quarto comma del medesimo articolo 65 stabilisce che «La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma (ossia la suddetta comunicazione del proprio domicilio fiscale)».
Immagino che la comunicazione non sia stata inoltrata dagli eredi, pertanto la notifica dell'avviso di accertamento doveva essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del defunto.
Invece la notifica è stata effettuata al domicilio fiscale di un solo erede (in assenza di una sua comunicazione di domicilio successiva al decesso del de cuius), in violazione dell'orientamento giurisprudenziale della sentenza della Corte di Cassazione del 7 giugno 2019, n. 15437: “stante la mancata comunicazione del domicilio dell'erede, la notifica dell’atto non può ritenersi validamente effettuata in quanto l’avviso di liquidazione inerente intestato agli eredi, è stato notificato impersonalmente e collettivamente presso il domicilio di un solo erede , senza peraltro che sia stato provato che l’atto sia stato notificato agli altri eredi”.



L'avviso di accertamento è stato notificato solamente ad un erede (sono due) con l'intestazione di erede e non coerede.

RISPOSTA

Se la comunicazione prevista dal secondo comma dell'articolo 65 del DPR 600/73 non è stata effettuata da parte dell'erede, la notifica dell'avviso di accertamento doveva avvenire impersonalmente e collettivamente, nei confronti di tutti gli eredi, nell’ultimo domicilio fiscale del de cuius. Pertanto la notifica, sebbene perfezionata entro i termini di decadenza, sarebbe invalida.



Le domande:
È nei termini l'avviso di accertamento?

RISPOSTA

Sì, certamente.
Al momento non abbiamo sentenze che abbiano applicato il termine di un anno dalla morte del “de cuius”, previsto dall'articolo 477 del codice civile, per la notifica degli atti tributari.
Riscontriamo soltanto commenti più o meno autorevoli sul web, privi tuttavia di una base giurisprudenziale.



È esatta l'intestazione di erede e non di coerede?

RISPOSTA

Il problema non è la dicitura erede o coerede …
Se l'erede non ha fatto la comunicazione del proprio domicilio fiscale prevista dal secondo comma dell'articolo 65 del DPR 600/73, successivamente alla morte del de cuius, la notifica dell'avviso di accertamento doveva avvenire impersonalmente e collettivamente, nei confronti di tutti gli eredi, nell’ultimo domicilio fiscale del de cuius.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale della sentenza di Cassazione del 7 giugno 2019, n. 15437, la notifica è pertanto invalida.
Ti invito a leggere la sentenza in questione: sentenza di Cassazione del 7 giugno 2019, n. 15437



Come impostare il ricorso in qualità di erede e di coerede indicando anche le generalità del fratello?
Grazie

RISPOSTA

Il ricorso deve essere impostato in qualità di coerede, indicando ovviamente le generalità dell'altro coerede e specificando che in assenza della comunicazione del proprio domicilio fiscale prevista dal secondo comma dell'articolo 65 del DPR 600/73, successivamente alla morte del de cuius, la notifica dell'avviso di accertamento IMU doveva avvenire impersonalmente e collettivamente, nei confronti di tutti gli eredi, nell’ultimo domicilio fiscale del de cuius.
Invece abbiamo assistito ad un ibrido giuridico illegittimo, ossia ad una notifica collettiva al domicilio fiscale non comunicato del singolo coerede (trattasi di evidente contraddizione), qualificato artificiosamente come erede dall'ufficio tributi comunale.
Non si applica invece il termine annuale di cui all'articolo 477 del codice di procedura civile.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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