Tassazione trasferimento strumenti finanziari, Exchange-Trader Products (ETP, ETC ed ETF)





In base all'art. 6 del D.L.vo 461/97 si presumono realizzate plusvalenze e minusvalenze in caso di trasferimento titoli ad un altro rapporto in regime amministrato intestato diversamente, anche se gli intestatari parzialmente coincidono.

RISPOSTA

Rileggiamo per una maggiore chiarezza espositiva, il periodo dell'articolo 6 del d.lgs. 461/1997 che riguarda la presente consulenza: “si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività … a rapporti di custodia o amministrazione … , intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché a un rapporto di gestione di cui all'articolo 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione”.
Attenzione: si considera ai fini della presente norma, il trasferimento di titoli (e non solo titoli … ) a rapporti di custodia o amministrazione intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza.



La norma, però, non considera la diversa tipologia dei titoli (nominativi o portatore),

RISPOSTA

È vero, ma anche se specificasse la natura del titolo, non cambierebbe la sostanza della presente consulenza …



Nè prevede espressamente le modalità di trasferimento di altri strumenti finanziari, quali gli Exchange-Trader Products (ETP,ETC ed ETF).

RISPOSTA

Questi strumenti finanziari e questi fondi non sono contemplati espressamente dalla norma.



Orbene, laddove il dossier titoli sia cointestato ai soggetti "A" e "B" e contenga solo strumenti finanziari (ETF ed ETC) allocati nel sotto-dossier intestato al soggetto "A" (mentre alcun titolo o strumento finanziario è inserito nel sotto-dossier intestato al soggetto "B") è possibile trasferirli -senza che siano conteggiate plusvalenze o minusvalenze - ad altro dossier titoli intestato al solo soggetto "A"?

RISPOSTA

Certamente sì.
Gli strumenti finanziari restano in testa al solo soggetto “A”.
Al netto di tutte le altre riflessioni che ci impone la lettura di questa norma di legge, dobbiamo evidenziare che, senza alcun ombra di dubbio, gli strumenti finanziari restano in testa al solo soggetto “A”, pur cambiano l'allocazione relativa al sotto-dossier.



Ritengo che, nella fattispecie, non vi sia alcun trasferimento fiscalmente rilevante in quanto trattasi di mero diverso posizionamento di strumenti finanziari, in testa al solo soggetto "A", da un dossier all'altro.

RISPOSTA

L'allocazione relativa al diverso sotto-dossier, non configura il presupposto impositivo della norma in questione.
Confermo pertanto la legittimità delle tue conclusioni e resto a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.
Cordiali saluti.

Fonti:

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