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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Il ravvedimento operoso e la registrazione del contratto di locazione
Egr. avvocato, le chiedo una consulenza in materia di ravvedimento operoso relativo agli adempimenti fiscali connessi ai contratti di locazione.
Si tratta delle irregolarità correlate alla registrazione del contratto di locazione, al pagamento dell'imposta di registro per le annualità successive, se dovuta, alla proroga, risoluzione, cessione del contratto medesimo.
RISPOSTA
La registrazione dei contratti di locazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza, se anteriore. Se la durata del contratto di locazione è inferiore a 30 giorni, non sussiste obbligo di registrazione dello stesso.
La tardiva registrazione di un contratto di locazione di immobili, è punita con una sanzione dal 60% al 120% dell'imposta di registro dovuta per l'adempimento, con un minimo di 200 euro, in caso di ritardo non superiore a 30 giorni dalla scadenza.
In caso di ritardo superiore a 30 giorni dalla scadenza, la sanzione raddoppia, ossia sarà comminata una sanzione dal 120% al 240% dell'imposta di registro.
Il contribuente che dovesse decidere di regolarizzare l'omessa registrazione di un contratto di locazione, tramite ravvedimento operoso, di quali riduzioni potrebbe beneficiare?
Potrebbe indicarmi le percentuali?
RISPOSTA
Il ravvedimento operoso è lo strumento previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997 che consente di rimediare alle irregolarità fiscali beneficiando di una riduzione sulla sanzione amministrativa ordinariamente prevista per ciascuna violazione, che sarebbe comminata dall'agenzia delle entrate.
Di seguito una tabella esplicativa relativa al ravvedimento operoso applicato al contratto di locazione, in riferimento all'adempimento della registrazione del contratto.
| Tipologia di ravvedimento operoso | Riduzione della sanzione |
| Ravvedimento breve entro 30 giorni dalla scadenza | 6% (1/10 del 60%, ossia della sanzione minima edittale) con un minimo di 20 euro |
| Ravvedimento intermedio entro 90 giorni dalla scadenza | 13,33% (1/9 del 120%, ossia della sanzione minima edittale superati 30 giorni dalla scadenza) |
| Ravvedimento lungo entro un anno dalla scadenza | 15% (1/8 del 120%, ossia della sanzione minima edittale superati 30 giorni dalla scadenza) |
| Ravvedimento biennale entro due anni dalla scadenza | 17,14% (1/7 del 120%, ossia della sanzione minima edittale superati 30 giorni dalla scadenza) |
| Ravvedimento ultrabiennale, oltre due anni dalla scadenza | 20% (1/6 del 120%, ossia della sanzione minima edittale superati 30 giorni dalla scadenza) |
Per beneficiare del ravvedimento operoso, occorre registrare il contratto, versare il tributo con pagato con le sanzioni ridotte in ragione del tempo trascorso come da tabella, versare gli interessi calcolati giorno per giorno al tasso legale.
Attenzione, sebbene in caso di cedolare secca, l'imposta di registro non sia dovuta, il contratto dovrà comunque essere portato all'agenzia delle entrate per la sua registrazione; così come occorre comunicare la proroga oppure la risoluzione anticipata e, in caso di mancata comunicazione della proroga e della risoluzione, è prevista una sanzione amministrativa di 100 euro, ridotta a 50 euro, in caso di ritardo contenuto entro 30 giorni.
Quale sanzione invece in caso di mancata registrazione del contratto di locazione assoggettato a cedolare secca, considerato che non sarebbe dovuta l'imposta di registro?
La sanzione sarà commisurata all'imposta di registro virtuale, ossia all'imposta di registro che sarebbe dovuta se il contratto non fosse assorbito dall'imposta sostitutiva denominata cedolare secca. L'imposta virtuale sarà pari al 2% del canone annuo e pertanto le sanzioni nonché l'importo dovuto in caso di ravvedimento operoso, saranno calcolate su questo importo virtuale che non sarebbe stato versato in caso di corretta e tempestiva registrazione del contratto di locazione.
Quali riduzioni di sanzioni, in caso di ravvedimento operoso relativo al mancato versamento nei termini dell'imposta di registro, ad esempio per annualità successive alla prima, proroghe, cessioni, risoluzioni anticipate del contratto?
RISPOSTA
Anche in riferimento al ravvedimento operoso per mancato versamento nei termini dell'imposta di registro, di seguito abbiamo una tabella esplicativa con l'auspicio che possa esservi utile.
(annualità successive alla prima, proroghe, cessioni, risoluzioni)
| Tipologia di ravvedimento operoso | Percentuale di riduzione della sanzione ordinaria del 30% dell'imposta di registro non versata |
| Ravvedimento operoso entro 14 giorni dalla scadenza | Riduzione allo 0,1% per ogni giorno di ritardo |
| Ravvedimento operoso entro 30 giorni dalla scadenza | Riduzione al 1,5% |
| Ravvedimento operoso entro 90 giorni dalla scadenza | Riduzione al 1,67% |
| Ravvedimento operoso entro un anno dalla scadenza | Riduzione al 3,75% |
| Ravvedimento operoso entro due anni dalla scadenza | Riduzione al 4,29% |
| Ravvedimento operoso oltre due anni dalla scadenza | Riduzione al 5% |
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.