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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
1 - Esenzione IMU prima casa del militare
Buongiorno, sono un Sottufficiale dell’Aeronautica Militare, ho saputo che i militari hanno in base a degli articoli di legge l’esenzione IMU.
Descrivo un po’ la mia situazione attuale:
Attualmente posseggo una piccola abitazione ereditata dai miei genitori in provincia di Caserta e un’altra acquistata in provincia di Benevento ( quindi tutte e due seconde case); dove abito adesso (in provincia di Caserta) la casa è ancora intestata a mia suocera e in futuro verrà intestata a mia moglie.
Gli immobili di cui sopra non sono né A1, A8 e A9.
La mia sede lavorativa è a Pozzuoli.
La domanda che vi pongo è se posso richiedere per l’abitazione in provincia di Benevento l’esenzione IMU.
Attendo notizie in merito e la procedura da fare.
Grazie e cordiali saluti
RISPOSTA
Sì, confermo; hai diritto all'esenzione IMU prima casa, ai sensi dell'articolo 1, comma 741, lettera c), punto 5), della legge n. 160/2019.
Puoi chiedere l'esenzione in riferimento all'immobile di tua proprietà, ubicato in Benevento.
Di seguito il testo dell'attuale norma di riferimento:
"Sono considerate abitazioni principali ai fini IMU:
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;"
Puoi beneficiare dell'esenzione richiesta, a condizione che tu abbia presentato o presenti la dichiarazione IMU entro il termine ordinario (30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento per gli anni d'imposta fino al 2017, poi 31 dicembre sempre dell'anno successivo a quello di riferimento).
L'esenzione è stata inizialmente prevista dall'articolo 13, comma 2, lettera d), del D.L. n. 201/2011,
Pertanto, in base alla sopracitata norma di legge, al fine di godere di tale beneficio è sufficiente che:
-il possessore dell'immobile sia in servizio permanente ed appartenga alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco oppure alla carriera prefettizia;
-l'esenzione può essere chiesta soltanto per un immobile in tutto il territorio nazionale;
-l'immobile non deve essere concesso in locazione
-Non è richiesto che il possessore risieda anagraficamente né che dimori nell'immobile, poiché il militare potrebbe vivere lontano da questo immobile per motivi di servizio.
In allegato il modello di dichiarazione di esenzione IMU.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI IMU PREVISTE PER I MILITARI E GLI APPARTENENTI ALLE FORZE DELL’ORDINE
Ti invito a chiedere all'ufficio tributi del comune di Benevento, se hanno adottato un modello specifico di istanza.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Esenzione IMU abitazione principale per i militari è subordinata ad una dichiarazione costitutiva presentata nei termini di legge
Gentile Staff vi scrivo per richiedere una consulenza legale in materia tributaria (IMU).
Sintetizzo il mio caso:
– Sono militare in servizio permanente effettivo
– Nel gennaio 2020 ho acquistato un immobile a Padova
– Nel periodo 2020–2021 non risiedevo nell’immobile, avendo la residenza in altro immobile nel medesimo Comune, detenuto in comodato d’uso gratuito
– Nel 2021 ho trasferito la residenza nell’immobile acquistato
– Nonostante la normativa di favore per il personale militare, ho versato l’IMU (con ravvedimento) per gli anni 2020–2021
– Ho successivamente presentato istanza di rimborso IMU al Comune, che ha aperto istruttoria e potrebbe rigettare l’istanza per mancata presentazione della dichiarazione IMU nei termini La mia richiesta di consulenza riguarda in particolare:
se l’esenzione IMU per i militari in servizio permanente abbia natura sostanziale o sia subordinata a una dichiarazione costitutiva;
se la dichiarazione IMU tardiva possa precludere il rimborso;
la valutazione delle probabilità di successo di un eventuale ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria Sono in possesso di tutta la documentazione (F24, quietanze, istanza di rimborso, normativa di riferimento).
Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e vi ringrazio sin da ora per l’attenzione.
Cordiali saluti
RISPOSTA
L’esenzione IMU per i militari in servizio permanente è subordinata ad una dichiarazione costitutiva presentata dal contribuente nei termini previsti dall'ordinamento giuridico.
In sintesi: ai fini IMU secondo l'articolo 1 comma 741 lett. c) numero 5 della legge n. 160/2019, rientra nel perimetro dell'abitazione principale con relativa esenzione, la seguente fattispecie:
"5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica"
Secondo l'ordinanza del 18/10/2023 n. 28931 della Corte di Cassazione, la tardività della dichiarazione IMU è ostativa alla richiesta di rimborso. Leggiamo la massima della suddetta ordinanza del giudice di legittimità: “l'esonero dall'IMU previsto per il personale delle forze armate e di polizia è dovuto a condizione che il contribuente presenti l'apposita dichiarazione, a pena di decadenza, entro il termine ordinario di presentazione della stessa. Pertanto, posto che l'art. 2, comma 5-bis, del DL 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, ha imposto al contribuente di presentare, a pena di decadenza dal riconoscimento dell'esenzione, la dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU (vale a dire, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento), una dichiarazione presentata in epoca successiva alla scadenza del termine decadenziale (vale a dire, dopo il 30 giugno dell'anno successivo quello di riferimento), essendo tardiva, è inidonea a rimuovere ex tunc la preclusione al godimento del beneficio fiscale (salva la valenza per gli anni successivi)”.
A tutto questo dobbiamo aggiungere la più recente giurisprudenza in materia di rimborso delle somme versata a titolo di ravvedimento operoso, che disconosce il diritto al rimborso in favore del contribuente, salvo casi eccezionali di errore ai sensi dell'articolo 1428 del codice civile (errore essenziale e riconoscibile).
L'istanza di rimborso sarà quindi certamente rigettata; sconsiglio di procedere con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria perché le probabilità di soccombenza processuale sono vicine al 100%.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.