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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Come rimediare alla CU errata (certificazione unica dei redditi del lavoratore) trasmessa dal datore di lavoro?





Buongiorno, vorrei chiedere una consulenza su quanto segue.
Un lavoratore dipendente rassegna dimissioni per giusta causa, con la principale motivazione del mancato pagamento degli stipendi.
Il datore di lavoro - pur non contestando mai in modo puntuale la giusta causa né rivendicando il diritto a trattenere l'indennità di mancato preavviso - continua a non versare le mensilità arretrate, né versa il TFR e le competenze di fine rapporto, neppure dopo solleciti tramite avvocato. Il lavoratore, per un mero calcolo costi-benefici e per fondati dubbi sulla solvibilità della controparte, rinuncia ad andare in giudizio.
L'anno successivo l'ex datore di lavoro trasmette all'agenzia delle entrate una CU che attesta invece il versamento di tutte le mensilità fino al momento delle dimissioni, del TFR e delle spettanze di fine rapporto. Oltre a questo, la CU attesta anche il versamento del TRATTAMENTO INTEGRATIVO (ex-Bonus Renzi) che nell'anno in oggetto il lavoratore non ha invece ricevuto NEPPURE fin quando è stato pagato, perché non richiesto in busta paga.
L'ex datore di lavoro, come si può intendere, non è collaborativo e non è possibile ottenere amichevolmente una rettifica della CU.
Naturalmente il lavoratore dispone di tutta la possibile documentazione utile a sostegno del mancato versamento delle somme in oggetto: dimissioni per giusta causa, estratto conto bancario, lettere del legale a richiesta (vana) del pagamento di quanto dovuto, buste paga relative alle prime mensilità dell’anno (che erano state pagate).
L'Agenzia delle Entrate, interpellata sulla questione, sostiene però che da parte loro l’unico documento ufficiale sia la CU e che se il lavoratore indicasse in dichiarazione dei redditi il reddito autenticamente percepito – creando quindi una discrepanza con la CU – subirebbe per certo un accertamento.

RISPOSTA

Confermo, si tratta di un avviso di accertamento parziale automatizzato, ai sensi dell'articolo 41 bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 600.
Ecco cosa prevede la norma del testo unico sugli accertamenti: “Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dalle attività istruttorie di cui all'articolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4), nonché' dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in società, associazioni ed imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, nonché' l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218”.



A poco o nulla servirebbe, secondo loro, la presentazione preventiva, o in seguito all’accertamento, della documentazione di cui sopra sulla mancata corresponsione delle somme, in quanto si tratterebbe di “una dichiarazione di parte a confronto con un documento ufficiale” – principio discutibile poiché anche la CU è, di fatto, una dichiarazione di parte.

RISPOSTA

Dobbiamo distinguere fra tre fattispecie differenti di CU errata, emessa dal datore di lavoro.
1)La prima fattispecie è la CU errata in quanto indica importi che non sono stati erogati e che non sono dovuti in favore del lavoratore.
2)La seconda fattispecie è la CU errata in quanto indica importi che non sono stati erogati ma che sono dovuti in favore del proprio dipendente.
3)La terza fattispecie ricomprende le due precedenti, facendole coesistere: si tratta del tuo caso ! Ci sono retribuzioni stipendiali non erogate nonostante siano dovute, tuttavia nella CU troviamo anche il trattamento integrativo (ex-Bonus Renzi).
Quali sono le soluzioni in caso di mancata collaborazione da parte del datore di lavoro?
1)Riguardo la prima fattispecie, occorre contestare formalmente la CU, tramite pec oppure raccomandata a/r da inviare sia al datore di lavoro che all'agenzia delle entrate competente territorialmente in ragione della residenza del contribuente. Il contribuente, dopo circa quattro - cinque anni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, riceverà la notifica dell'avviso di accertamento parziale ex art. 41 bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 e lo impugnerà con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria.
2)Riguardo la seconda fattispecie, essendo gli importi dovuti, il contribuente dovrebbe instaurare una causa civile nei confronti del datore di lavoro, magari azionando il procedimento monitorio.
La sentenza e l'esito del procedimento esecutivo (esito favorevole oppure non favorevole del pignoramento nei confronti del datore di lavoro) costituirebbe una prova fondamentale per impugnare l'avviso di accertamento parziale, quando sarà notificato.
Anzi non sarà nemmeno necessario impugnare l'avviso di accertamento parziale, perché sarà sufficiente chiedere il suo annullamento in autotutela all'agenzia delle entrate, allegando la sentenza e gli atti esecutivi (precetto e pignoramento).
3)Passiamo adesso alla terza fattispecie, con particolare riferimento al tuo caso.
Siccome ci sono emolumenti non versati e non spettanti come il trattamento integrativo (ex-Bonus Renzi), occorre sicuramente inviare una contestazione a mezzo pec all'agenzia delle entrate, precisando anche le mensilità stipendiali che non sono state corrisposte.
Nel caso in cui il datore di lavoro non dovesse essere solvibile, motivo per cui una causa civile sarebbe un inutile aggravio economico per il lavoratore, cosa fare al fine di costituirsi un'utile prova in vista dell'impugnazione dell'accertamento parziale?
In caso di mancato pagamento dello stipendio, il lavoratore, invece di agire giudizialmente, può rivolgersi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, tramite una specifica richiesta di avvio della procedura di conciliazione. Tale procedura conciliativa si svolgerà dinanzi ai funzionari dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e, in caso di esito positivo, si concluderà con la redazione di un verbale di avvenuta conciliazione, al quale potrà anche essere apposta formula esecutiva, ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. n. 124/2004. Il verbale, in tal modo, diviene titolo esecutivo e consente al lavoratore di agire giudizialmente nella denegata ipotesi in cui il datore di lavoro non rispetti quanto concordato. Ti consiglio quanto meno di attivare, tramite sindacato oppure tramite avvocato (l'assistenza tecnica non è obbligatoria), la procedura conciliativa dinanzi all'Ispettorato del Lavoro; probabilmente la procedura avrà esito negativo, probabilmente il datore di lavoro non si presenterà nemmeno, nonostante la regolare convocazione, tuttavia tu avrai una prova utile in vista dell'impugnazione dell'avviso di accertamento: un verbale di mancata conciliazione in sede di Ispettorato del Lavoro.



Sempre secondo l’Agenzia, l’unico modo per ottenere una rettifica del reddito senza la collaborazione dell’ex-datore di lavoro sarebbe disporre della sentenza di un giudice che confermi la posizione del lavoratore.

RISPOSTA

Va bene anche il verbale formato al termine della procedura di conciliazione dinanzi all'Ispettorato del Lavoro.



E nemmeno presentare una denuncia alla Guardia di Finanza per falsa dichiarazione nella CU varrebbe come “condizione sospensiva” utile al lavoratore per dichiarare il reddito reale in attesa degli esiti della denuncia stessa.

RISPOSTA

D'accordo, ma devi inviare una contestazione formale all'agenzia delle entrate competente territorialmente ed ovviamente all'ex datore di lavoro.



Anche tralasciando l’assoluta incompatibilità tra i tempi dei versamenti delle tasse e quelli della giustizia, la risposta dell’Agenzia pare francamente discutibile almeno da un punto di vista logico: perché la dichiarazione tramite CU dell’ex-datore di lavoro, che peraltro in nessun modo potrebbe provare di aver versato le somme in oggetto, dovrebbe valere più di quella del lavoratore sostenuta dalla documentazione di cui sopra?

RISPOSTA

Ai sensi dell'articolo 41 bis, la CU dell'ex datore di lavoro è un elemento che consente all'Amministrazione Finanziaria di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, salvo che il contribuente non sia in grado di fornire una prova contraria.
La legge consente all'agenzia delle entrate di attribuire un superiore valore probatorio alla CU, al solo fine di accertare un maggior reddito nei confronti del contribuente.
Diciamo che l'attività di accertamento fiscale si basa anche su queste presunzioni …



Davvero non vi è alcun modo per poter dichiarare solo i redditi davvero percepiti, senza rischi e senza doversi imbarcare in una causa legale che, oltre che lunga e costosa, sarebbe sì con ogni probabilità favorevole nell’esito, ma molto più incerta per l’effettiva riscossione del credito?

RISPOSTA

Ti ho dato un consiglio utile: attivare la procedura di conciliazione dinanzi all'Ispettorato del Lavoro, per le retribuzioni non corrisposte.
Presenterai la dichiarazione dei redditi in difformità dalle risultanze della CU ed attenderai l'avviso di accertamento per impugnarlo entro 60 giorni dalla notifica, allegando al ricorso la pec di contestazione ed il verbale negativo della commissione conciliativa.
La Corte di Giustizia Tributaria non potrà fare altro che annullare l'avviso di accertamento impugnato con ricorso.



Anche volendo sorvolare l’incremento di reddito imponibile, che nei fatti potrebbe incidere molto poco sul carico fiscale del lavoratore, è possibile che nulla si possa fare neppure rispetto al trattamento integrativo, il cui mancato versamento in busta paga è attestato dagli stessi cedolini paga che il lavoratore ha ricevuto fino a quando lo stipendio è stato versato?
Grazie

RISPOSTA

Sì, costituirsi delle prove da utilizzare per impugnare l'avviso di accertamento parziale che ti arriverà tra quattro / cinque anni.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
  • DECRETO LEGISLATIVO 23 aprile 2004, n. 124 Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.
 

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