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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

1 - Dichiarazione di successione e acquisto btp il giorno prima del decesso





Domanda: il de cuius acquista oggi i btp e muore il giorno successivo prima che il controvalore dell'acquisto (comprensivo di prezzo+ rateo cedola+commissione bancaria) venga prelevato dal c/c (conto corrente) due giorni lavorativi successivi, (secondo gli usi bancari).
Nella dichiarazione di successione da presentare al Notaio vanno indicati i BTP posseduti o il denaro presente sul c/c? a

RISPOSTA

L'acquisto del BTP si è perfezionato il giorno prima del decesso del de cuius, nel momento in cui l'operazione telematica è giunta a perfezionamento. L'affare si è concluso quando il de cuius era ancora in vita.
Il BTP è entrato a far parte a tutti gli effetti dell'asse ereditario.
L'obbligazione si è perfezionata ed il BTP è entrato nel patrimonio del de cuius, quando era ancora in vita.
In caso di successione ereditaria, l’art. 12 comma 1 lett. h) e i) del D.Lgs. 346/1990 prevede che non concorrono a formare l’attivo ereditario i titoli di Stato (italiano) o a essi equiparati. Sono esenti da imposta i seguenti titoli: Bot, Btp, Btp Valore, Btp Futura, Cct, titoli di risparmio postale (emessi dalla Cassa depositi e prestiti), i titoli emessi dagli altri Stati dell’Unione europea e aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, emessi da enti o organismi internazionali (Bei, Bers, Birs). Cosa indicare nella dichiarazione di successione da presentare all'agenzia delle entrate, entro un anno dalla morte del de cuius?
I BTP, come tutti i titoli di Stato, non devono essere indicati nella dichiarazione di successione.
Il denaro prelevato nei due giorni successivi, in ragione di un acquisto concluso prima del decesso del de cuius, secondo gli usi bancari, non deve essere indicato nella dichiarazione di successione, sebbene sia indicato nella dichiarazione di consistenza rilasciata dalla banca.
La dichiarazione di consistenza, in ambito successorio, è un documento rilasciato dalla banca o da altri enti finanziari (come Poste Italiane) che attesta la situazione patrimoniale del defunto relativamente a conti correnti, conti deposito, titoli e altri rapporti finanziari, alla data del decesso.



Il caso è questo: mia cugina venerdì 28/3/2025 ha acquistato 100.000 € di BPT scad. 1/8/2026. il pomeriggio ha stampato online l'eseguito dell'operazione e la posizione del suo conto titoli nel quale erano già contenuti i BTP.

RISPOSTA

I BTP sono entrati a far parte dell'asse ereditario.



PURTROPPO IL 30/3/2025 È DECEDUTA.
La certificazione rilasciata dalla Banca da presentare al notaio dichiara: Conto Titoli nn. - c/c 109.556 € in quanto i titoli sono stati pagati l' 1/4/2025 (cioè due giorni lavorativi successivi come d'uso) quindi alla data della morte i soldi erano ancora sul c/c

RISPOSTA

Immaginavo che il problema fosse la dichiarazione di consistenza, ma questa dichiarazione non è un atto pubblico che fa prova fino a querela di falso …
È sufficiente consegnare al notaio, insieme alla dichiarazione di consistenza, l'eseguito dell'operazione in data 28/03/2025 e la posizione del suo conto titoli.
L'operazione si è conclusa prima della morte del de cuius, quindi il titolo è entrato a far parte dell'asse ereditario.



È CORRETTO? la differenza è determinante in quanto gli eredi sono solo due cugini, che sui BTP sarebbero esenti mentre sul c/c NO

RISPOSTA

Immaginavo che la problematica fosse proprio questa.
Nell'asse ereditario rientrano BTP per 100.000 euro e liquidità per 9.556 euro.
Pertanto nella dichiarazione di successione, il valore di 100.000 euro, relativo ai BTP, non sarà imponibile.



In sostanza PER L'AGENZIA DELLE ENTRATE E SOLO AI FINI DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE, LA PROPRIETA' DEI TITOLI DI STATO INIZIA DAL GIORNO DELL'ACQUISTO O DAL GIORNO DEL PAGAMENTO DAL C/C?

RISPOSTA

Secondo i principi generali del codice civile in materia di contratti, il titolo si acquista nel momento in cui l'istituto emittente dichiara eseguita l'operazione.
Non a caso, a partire da quel momento, si può chiedere il rimborso del titolo, proprio perché il contratto di acquisto titoli è concluso.
Vi consiglio di conservare, in caso di controllo da parte dell'agenzia delle entrate avente ad oggetto la successione di vostra cugina, sia la dichiarazione di consistenza bancaria che l'eseguito dell'operazione in data 28/03/2025.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

2 - Ordine di acquisto di titoli finanziari BTP prima del decesso, “data di regolamento” dell’operazione successiva alla morte; cosa indicare nella dichiarazione di successione, dichiarazione di quantità banca





Gentile avvocato, lo scorso 5 dicembre è morto mio padre, lasciando me come unico erede.
Prima di morire, in data 4 dicembre, ha acquistato titoli finanziari (BTP) utilizzando denaro accreditato sul suo conto corrente.
Sebbene mio padre abbia impartito l'ordine di acquisto di titoli finanziari nominativi, prima del suo decesso avvenuto il 5 dicembre, la “data di regolamento” dell’operazione è successiva al 5 dicembre, quindi nella dichiarazione di quantità rilasciata dalla banca, risulta il denaro utilizzato per l'acquisto dei titoli finanziari e non risultano ovviamente questi BTP (titoli che sarebbero stati esenti dall'imposta di successione e che non vanno inseriti nella dichiarazione di successione).
A riscontro delle mie rimostranze, la banca mi ha inviato la seguente pec: “Gentili cliente, qualora il decesso avvenga dopo che sia stato impartito un ordine di acquisto (o di vendita) di titoli, come nel caso che ci occupa, la certificazione delle consistenze viene redatta facendo riferimento non alla “data eseguito”, bensì alla “data di regolamento” dell’operazione.
La rilevanza della “data di regolamento” (in luogo della “data eseguito”) deriva dalla circostanza che, come espressamente indicato da Borsa Italiana, solo alla data di regolamento si ha la certezza materiale dell’esecuzione dell’ordine di acquisto dei titoli e muta la titolarità giuridica dei diritti incorporati nei titoli medesimi; pertanto, unicamente alla data di regolamento lo “scambio” può dirsi completato, diventa opponibile ai terzi e non può più essere rescisso.
Inoltre, nel caso di transazioni aventi ad oggetto titoli quotati su un mercato regolamentato la data di regolamento, successiva rispetto alla data di eseguito dell’ordine di acquisto, viene fissata dall’Autorità del mercato; in particolare, per i titoli negoziati in mercati gestiti da Borsa italiana (quali i titoli di Stato italiani oggetto del presente reclamo) il regolamento è stabilito a “T+2”, i.e. giorno di effettuazione della transazione + 2 giorni lavorativi.
Sulla base di quanto sopra precisato, in caso di operazioni di acquisto eseguite ma non regolate alla data del decesso, a tale data nel deposito titoli non risultano ancora i titoli oggetto di acquisto ed il saldo del conto corrente include, provvisoriamente, la somma che verrà poi addebitata per l’acquisto dei titoli (coerentemente, in caso di operazioni di vendita eseguite ma non regolate alla data del decesso, a tale data nel deposito titoli risultano anche i titoli oggetto di vendita, mentre il saldo del conto corrente non tiene conto della somma incassata a seguito della vendita dei titoli); Ad ulteriore supporto dell’impostazione di questa Banca, si evidenzia che la data di regolamento assume rilevanza anche ai fini dell’individuazione degli strumenti finanziari di pertinenza del de cuius che la Banca deve riportare nella certificazione delle consistenze di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 346/1990 (Testo Unico dell’Imposta sulle Successioni - TUS); al riguardo si rileva infatti quanto segue:
• in primo luogo, il citato art. 23, c. 2, TUS prevede che “...Il certificato (di consistenza) deve attestare l’esistenza totale o parziale di ciascun debito con la specificazione di tutti gli altri rapporti debitori o creditori...esistenti con il defunto alla data di apertura della successione presso la Banca”. Dal tenore letterale di tale disposizione risulta che, nella specificazione dei rapporti creditori (e debitori), si debba tener conto solo di quei rapporti che risultano “esistenti” con il defunto alla data di apertura della successione presso la Banca; ne discende quindi la rilevanza, ai fini della certificazione delle consistenze, degli strumenti finanziari presenti nel deposito titoli del defunto presso la Banca in quanto dallo stesso posseduti alla data di apertura della successione. Una conferma in tal senso si evince anche dall’art. 11, comma 1, lett. b), del TUS che, tra le presunzioni di appartenenza all’attivo ereditario, considera i “… i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome”, dando quindi rilevanza solo ai titoli al portatore “posseduti” dal defunto o “depositati” a suo nome e come tali riconducibili al patrimonio del de cuius stesso;
• altra norma da cui si desume la rilevanza del “deposito” per i rapporti esistenti presso la Banca è l’art. 48, comma 3, del TUS che, come noto, pone il divieto agli istituti di credito e, più in generale, ai debitori del defunto e ai detentori di beni che gli appartenevano di pagare le somme dovute o consegnare i beni “detenuti” dal de cuius agli eredi, legatari o loro aventi causa se non è stata fornita la prova della presentazione della dichiarazione di successione”.
Le chiedo se l'impostazione della banca è aggiornata in ragione della più recente giurisprudenza delle Corti di Giustizia Tributaria.

RISPOSTA

L'ufficio legale della banca non è aggiornato rispetto alla più recente giurisprudenza in materia di dichiarazioni di successione.
Mi riferisco alla sentenza della Corte di giustizia tributaria di II grado delle Marche, n. 953 del 15 novembre 2023. Questi titoli finanziari (BTP), di norma, sarebbero stati esclusi dall'asse ereditario, ai sensi dell’art. 12, comma 1 lett. b) D.Lgs. 346/1990.
Secondo il giudice tributario delle Marche sono compresi nell’asse ereditario i proventi (denaro sul conto corrente) che derivano dalla vendita di titoli finanziari nominativi intestati al defunto, venduti anteriormente alla data del decesso ma confluiti successivamente alla morte sul conto corrente intestato al defunto.
L’erede aveva dichiarato ai fini della successione, come saldo del conto corrente bancario al momento del decesso del de cuius, un certo importo, al netto di quanto incassato dal defunto per la vendita dei titoli finanziari avvenuta prima della sua morte. Questo importo veniva incrementato dall’ufficio dell'agenzia delle entrate che, invece, riteneva che sul conto fossero confluiti i versamenti scaturenti dalla vendita di titoli, denaro rientrante a tutti gli effetti nell'asse ereditario del defunto.
Facciamo allora un esempio concreto in riferimento alla tua fattispecie: oggi 4 dicembre 2025 alle ore 16,00 Tizio vende titoli finanziari nominativi (BTP). Tizio morirà domani 5 dicembre alle ore 5,00 del mattino.
In data 5 dicembre, sul conto corrente di Tizio, non risulta ancora il corrispettivo della vendita dei titoli finanziari nominativi, poiché come scrive la tua banca, la “data di regolamento” dell’operazione sarà successiva al 5 dicembre (data successiva rispetto alla data di esecuzione dell’ordine di acquisto dei BTP).
Caio, erede e unico figlio di Tizio, non indica nella dichiarazione di successione la somma di denaro prevista quale corrispettivo della vendita dei titoli, perché in data 5 dicembre, alle ore 5,00 del mattino, questa somma di denaro non risulta ancora accreditata sul conto corrente.
Caio non indica nella dichiarazione di successione nemmeno i titoli venduti, in quanto esclusi dall'asse ereditario ai sensi dell’art. 12, comma 1 lett. b) D.Lgs. 346/1990. Spero di essere stato chiaro fin qui.
L'Agenzia delle Entrate contesta questa dichiarazione di successione, elevando il saldo del conto corrente, poiché la vendita del titolo, al momento della morte di Tizio, era stata già eseguita, quindi l'Ufficio Finanziario procede con avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta, anche se il denaro risulterà accreditato sul conto corrente del de cuius, soltanto in data 7 dicembre. Orbene, se questo è il principio giuridico generale di cui alla sentenza della Corte di Giustizia di II grado delle Marche, lo si dovrebbe applicare anche “in negativo”, ossia alle fattispecie di fatto “opposte”.
Secondo il giudice tributario, se vendo un titolo finanziario oggi, muoio domani ed il denaro sul conto corrente viene accreditato dopodomani, il denaro farà parte dell'asse ereditario (rileva infatti la data di esecuzione dell'ordine)

ERGO

Se acquisto un titolo finanziario oggi, muoio domani e il denaro sul conto corrente viene accreditato dopodomani, farà parte dell'asse ereditario il titolo finanziario (titolo BTP tuttavia esente a fini fiscali, quindi non deve essere indicato nella dichiarazione di successione) e non il denaro.

La risposta fornita dalla tua banca si basa sulla presunta prassi, appunto bancaria, e su un'apodittica interpretazione dell'articolo 23 comma 2 testo unico successioni.
L'articolo 48 comma 3 invece, non ha nessuna inerenza con la presente fattispecie.
Il riferimento all'art. 11, comma 1, lett. b), del TUS infine, è pertinente ai titoli al portatore e non mi sembra che nella presente fattispecie si tratti di titoli al portatore.
La questione è talmente specifica che una norma di legge non potrà mai risolverla, tranne che la si voglia interpretare in modo artificioso a proprio uso e consumo …
Occorrono sentenze della Corte di Giustizia Tributaria, come quella che ti ho indicato nella presente consulenza, per risolvere la questione e capire cosa indicare nella dichiarazione di successione.
Occorre applicare i principi generali sanciti nelle più recenti sentenze del giudice tributario.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • DECRETO LEGISLATIVO 31 ottobre 1990, n. 346 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni.
 

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