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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Rottamazione veicolo e avviso di mancato pagamento bollo auto dell'Agenzia delle Entrate
Spett.le Avvocato, desidero sottoporLe una questione che ritengo ingiusta e che coinvolge l’ACI e l’Agenzia delle Entrate in relazione alla rottamazione della mia autovettura.
In data 30 novembre 2021, ho regolarmente rottamato il mio veicolo presso un demolitore autorizzato, che mi ha rilasciato il relativo certificato di rottamazione, come previsto dalla normativa vigente.
Nei mesi successivi, non avendo ricevuto alcuna comunicazione, ritenevo che la procedura fosse stata completata correttamente. Tuttavia, nel mese di giugno 2025, ho ricevuto un avviso di mancato pagamento del bollo auto per l’anno 2022 da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Mi sono quindi recato presso gli uffici dell’Agenzia, dove sono riuscito ad annullare l’avviso esibendo il certificato di rottamazione. Tuttavia, per regolarizzare formalmente la posizione anche presso l’ACI, mi sono rivolto a un’agenzia di pratiche auto, affinché provvedessero a comunicare ufficialmente il certificato di rottamazione al PRA.
A questo punto, l’ACI ha comunicato che non sarebbe stato sufficiente il certificato di rottamazione, ma che sarebbe stato necessario:
a)presentare una dichiarazione di “perdita di possesso” del veicolo;
b)provvedere al pagamento dei bolli auto arretrati, in quanto, risultando il veicolo ancora intestato a mio nome, si presume che fosse ancora nella mia disponibilità.
Ritengo questa situazione profondamente ingiusta, in quanto:
1)ho rispettato gli obblighi di legge rottamando il veicolo nel 2021;
2)possiedo un certificato ufficiale che attesta l’avvenuta rottamazione con data certa;
3)la mancata trasmissione al PRA è stata una negligenza del demolitore e non mia;
4)mi trovo ora a dover affrontare ulteriori spese e adempimenti burocratici per una situazione che non ho causato.
Per questi motivi, chiedo cortesemente un Suo parere legale per valutare la possibilità di ricorrere al Giudice di Pace o intraprendere un’azione legale a tutela dei miei diritti e per evitare il pagamento di bolli non dovuti. Resto a disposizione per fornire documentazione e ulteriori chiarimenti, e in attesa di un Suo cortese riscontro Le porgo i miei più cordiali saluti.
RISPOSTA
In generale si ha diritto di chiedere un rimborso della tassa automobilistica (bollo auto), nell'ipotesi di pagamento non dovuto per furto, vendita o demolizione del veicolo, avvenuto ovviamente in data antecedente all’inizio del periodo tributario.
Orbene il proprietario del veicolo da rottamare deve pagare gli importi per la cancellazione dal PRA e quelli relativi all'eventuale trasporto del veicolo al centro di demolizione. Hai scritto: la mancata trasmissione al PRA è stata una negligenza del demolitore e non mia ! D'accordo, ma hai anticipato al demolitore il costo amministrativo relativo alla richiesta di cancellazione al PRA?
Il demolitore si è impegnato nei tuoi confronti a porre in essere la pratica relativa alla cancellazione al PRA, barrando apposita casella del certificato di demolizione? Nel caso in cui avessi pagato al demolitore il costo amministrativo della richiesta di cancellazione al PRA, avremmo potuto escludere il dolo o la colpa del soggetto agente, quindi la sanzione non potrebbe essere comminata ai sensi dell'articolo 3 della legge del 24 novembre 1981, n. 689 (assenza dell'elemento soggettivo).
Art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Elemento soggettivo
Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.
Nota bene la parte finale del certificato di demolizione del tuo veicolo.
Il concessionario dichiara di avere ritirato il veicolo in data 30/11/2021 alle ore 10,00, rilasciando il presente certificato di rottamazione per il sig. xxxxxxxxxxxx
| Veicolo ubicazione classe targa modello anno di immatricolazione stato del veicolo | ***** |
| Proprietario cognome e nome/denominazione sociale data di nascita luogo di nascita residenza telefono tipo di documento | ***** |
| Incaricato demolitore cognome e nome/denominazione sociale data di nascita luogo di nascita residenza telefono tipo di documento | ***** |
| Centro di raccolta ragione sociale indirizzo partita Iva telefono estremi autorizzazione ACI scadenza autorizzazione ACI | ***** |
Ai sensi dell'articolo 5 comma 7, 12 del decreto n. 209 del 24/06/2003, il sottoscritto gestore del Centro di Raccolta si impegna
o al trattamento del veicolo come disposto dall'articolo 6 ed alla corretta gestione del veicolo
o ad effettuare la cancellazione dal Pubblico Registro
Il presente certificato, rilasciato ai sensi dell’articolo del decreto n. 209/2003, libera il proprietario del veicolo fuori uso dalla responsabilità civile, penale, amministrativa connessa alla proprietà.
PROPRIETARIO INCARICATO
__________________________
CONCESSIONARIO
________________________
È scritto in calce al certificato di demolizione che ai sensi dell'articolo 5 comma 7, 12 del decreto n. 209 del 24/06/2003, il sottoscritto gestore del centro di raccolta si sarebbe potuto impegnare oppure no,
o ad effettuare la cancellazione dal Pubblico Registro. (casella non barrata nè annerita)
Come puoi notare il relativo pallino non è stato annerito!
Il demolitore non si è impegnato ad effettuare la cancellazione dal Pubblico Registro, tant'è che non l'ha fatta. L'obbligo di provvedere alla cancellazione al PRA non ricade soltanto su di lui, nell'ipotesi di cui all'articolo 3 comma 2 lettera a) del suddetto decreto, ossia “consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso o tramite il concessionario o il gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che ritira un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto”.
Questa esclusione è prevista dal comma 8 dell'articolo 5 del decreto n. 209 del 24/06/2003 (nota bene il periodo iniziale che esclude quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, lettera a):
8. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro tre giorni dalla consegna del veicolo, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
Mi dispiace, ma nel certificato di demolizione la casella
IL DEMOLITORE SI IMPEGNA “ad effettuare la cancellazione dal Pubblico Registro" non è stata annerita, quindi avresti dovuto provvedere tu alla cancellazione al PRA, entro i 30 giorni successivi.
Non avendo provveduto, dubito fortemente che il giudice annullerebbe gli avvisi di accertamento sulla base di un semplice certificato di rottamazione senza l'impegno alla cancellazione dal PRA in capo al demolitore, ai sensi dell'articolo 5 comma 7 del decreto in allegato.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.