Nella dichiarazione di successione vanno indicate tutte le donazioni a prescindere dalla dispensa da collazione per la determinazione di aliquote e franchigie





Quesito in materia di dichiarazione di successione.
Poche settimane fa è deceduto mio padre che ha lasciato un testamento pubblico a una mia sorella. In passato nel 2006 mio padre ha fatto delle donazioni a me e ad un'altra sorella (immobili con atti registrati e presenti nel catasto e presso agenzia dell'entrata) inserendo la clausola "si dispensa da collazione".

RISPOSTA

Non confondiamo gli aspetti fiscali della dichiarazione di successione, con il corretto calcolo della quota di legittima e della quota disponibile in riferimento all'asse ereditario.
Le donazioni devono essere tutte conteggiate nella dichiarazione di successione, ai fini della determinazione di aliquote e franchigie, quindi ai fini della determinazione dell'imposta (finalità esclusivamente fiscali).
Questo non significa disconoscere il vantaggio per il donatario-legittimario di avere ricevuto una donazione con dispensa da collazione.
Il referente normativo della presente consulenza è la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29/E del 19 ottobre 2023. Alla pagine 4 e 5 è scritto quanto segue: “Al riguardo, la circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E, al paragrafo 3.2.3, ha chiarito che, ai fini dell’imposta di successione, rilevano tutte le donazioni poste in essere dal de cuius a favore dello stesso beneficiario, precisando ulteriormente che la sommatoria tra relictum e donatum non deve essere utilizzata ai fini della determinazione delle aliquote, ma rileva esclusivamente ai fini del calcolo delle franchigie; inoltre, la circolare ha evidenziato che occorre tenere conto anche delle donazioni intervenute nel periodo in cui l’imposta di successione era stata abrogata”.
In particolare, la predetta circolare n. 3/E del 2008 ha precisato che: “Ai soli fini dell’applicazione della franchigia sulla quota devoluta all’erede o al legatario, si deve tener conto del valore delle donazioni in vita fatte dal de cuius a favore dello stesso erede o legatario”.



La mia domanda è nella dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate, che faremo a giorni va inserito il testamento e anche le donazioni con dispensa da collazione?

RISPOSTA

Si deve tenere conto anche di tutte le donazioni, a prescindere dalla dispensa da collazione.



Oppure solo il testamento?

RISPOSTA

Si deve tenere conto anche di tutte le donazioni per finalità esclusivamente fiscali.



Ho letto in modo sommario che le donazioni vanno sempre dichiarate.

RISPOSTA

Sì, ma ai fini del calcolo delle aliquote, delle franchigie e delle imposte.
Dichiarare la donazione con dispensa da collazione non significa disconoscere quel vantaggio che il donante ha voluto attribuite al donatario-legittimario.



Tuttavia la dispensa da collazione sembra orientarsi in un'altra direzione.

RISPOSTA

Sicuramente, ma per finalità che non hanno nulla a che vedere con la determinazione dell'imposta di successione, catastale o ipotecaria.



In breve, la mia paura è la Dichiarazione di Successione, prevista per l'Agenzia delle entrate, con l'inserimento di testamento e donazioni con dispensa da collazione potrebbero inficiare la proprietà dell'immobile a me intestato?
Resto in attesa di istruzioni.
Grazie Mille

RISPOSTA

Ma assolutamente no!
La tua paura non ha alcun fondamento logico-giuridico.
Leggiamo l’articolo 8, comma 4, del testo unico successioni (decreto legislativo n. 31 ottobre 1990, n. 346): «Il valore globale netto dell’asse ereditario è maggiorato, AI SOLO FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE APPLICABILI a norma dell’art. 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari, comprese quelle presunte di cui all’art. 1, comma 3, ed escluse quelle indicate all’art. 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell’imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59; il valore delle singole quote ereditarie o dei singoli legati è maggiorato, AGLI STESSI FINI, di un importo pari al valore attuale delle donazioni fatte a ciascun erede o legatario. Per valore attuale delle donazioni anteriori si intende il valore dei beni e dei diritti donati alla data dell’apertura della successione, riferito alla piena proprietà anche per i beni donati con riserva di usufrutto o altro diritto reale di godimento».
Ti invito a leggere la norma, ponendo attenzione alle parole in stampatello.
La finalità è soltanto fiscale e non inficia il tuo diritto successorio di donatario-legittimario dispensato dalla collazione, ai sensi dell'articolo 737 II comma del codice civile.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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