Flat tax 2026 pensionato intraprende attività professionale ed apre partita Iva





Una persona socia di un'associazione professionale a seguito del suo scioglimento, cessa la sua attività il 30/12/2025.

RISPOSTA

Questo particolare (avere svolto attività professionale nel 2025) esclude la facoltà di beneficiare del regime forfettario start up, che consente di applicare un’imposta sostitutiva ridotta al 5% per i primi cinque anni. Per beneficiarne è infatti necessario non aver svolto attività d’impresa o professionale nei tre anni precedenti e che la nuova attività non rappresenti una prosecuzione sostanziale di un lavoro già svolto come dipendente o autonomo.



il reddito percepito mediamente non superava €. 20.000,00
* ha un reddito da pensione di € 90.000,00

RISPOSTA

Spero di avere capito bene la questione: questo contribuente è già pensionato da diversi anni e percepisce una pensione da 90.000 euro annui lordi.

Nell'anno 2025 oltre ad avere percepito la pensione da 90.000 euro annui, ha percepito un reddito da lavoro autonomo professionale pari a 20.000 euro, essendo socio di un'associazione professionale.

Il 31/12/2025 cessa la sua attività autonoma, a seguito di scioglimento dell'associazione professionale, ma non va in pensione dal 01/01/2026, perché era già in pensione da diversi anni.

Il discorso sarebbe stato completamente differente se avesse cessato la sua attività al 31/12/2025 e fosse andato in pensione dal 01/01/2026, ossia due giorni fa.

Se ho compreso bene il quadro fattuale, questo contribuente non ha diritto nemmeno alla flat tax con aliquota al 15%.



Nel 2026 vuole aprire la partita Iva e vorrebbe scegliere il regime della Flat tax, Se sì, può scegliere il regime agevolato con aliquota del 5% per cinque anni?
Grazie

RISPOSTA

La Legge di Bilancio 2026 ha prorogato per tutto l’anno 2026 la soglia di €35.000 di reddito da lavoro dipendente o assimilato, oltre la quale non si può accedere o mantenere il regime.

Ha prorogato infatti l'art. 1 comma 12 Legge 207/2024, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 che dispone testualmente quanto segue: “Per l'anno 2025, il limite di cui all'art. 1 c. 57 lett. d-ter) L. 190/2014 è elevato a 35.000 euro”.

Leggiamo allora l'articolo 1 comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in particolare la lettera d-ter:

“Non possono accedere al regime i soggetti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;

b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, in regime di esenzione IVA, o di mezzi di trasporto nuovi in regime di IVA intracomunitaria;

d) gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;

d-bis) le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro (prorogato a 35.000 euro); la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”.

Cosa significa che la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato?

Se nell'anno 2025 il contribuente ha percepito redditi da lavoro dipendente eccedenti 35.000 euro, tuttavia il rapporto di lavoro dipendente è cessato nell'anno 2025, ha diritto alla flat tax se apre partita Iva nel 2026. Non si tratta dell'ipotesi del contribuente di cui alla presente consulenza che non ha diritto nemmeno al regime della Flat tax con aliquota ordinaria.

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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