Professionista ISA concordato preventivo biennale 2025/2026 e ravvedimento speciale 2019/2023





Un professionista che ha sempre compitato il quadro Isa e ha aderito al CPB per gli anni pregressi e per gli anni fino al 2023.
cosa deve fare per aderire agli anni successivi?
Grazie

RISPOSTA

Vorrei fare una doverosa premessa: la presente consulenza riguarda un professionista e non uno studio associato.
Scadeva lo scorso 30 settembre 2025, il termine per aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2025/2026, istituto introdotto dal decreto legislativo n. 13 del 2024 e aggiornato dal decreto legislativo n. 81 del 2025.

I contribuenti interessati, entro la suddetta scadenza del 30/09/2025, avrebbero dovuto comunicare all’Agenzia delle entrate, tramite l’invio telematico del modello CPB 2025/2026, l'adesione all’istituto concordatario.

Il CPB è ormai riservato ai soli contribuenti soggetti agli indicatori di affidabilità fiscale (ISA), non ai “forfettari”. L’adesione al CPB costituisce condizione necessaria per beneficiare del nuovo ravvedimento speciale, relativo alle annualità dal 2019 al 2023 che si perfeziona con il versamento di una imposta sostitutiva quantificata sulla base del punteggio ISA del contribuente nelle diverse annualità oggetto del ravvedimento.

Il ravvedimento speciale collegato al Concordato Preventivo Biennale 2025-2026 consente ai contribuenti aderenti di regolarizzare le annualità d’imposta 2019–2023 tramite il versamento di un’imposta sostitutiva, in sostituzione dell'IRPEF, IRES, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP.
L'Agenzia delle Entrate ha istituito codici tributo dedicati (“4089”, “4090” e “4091”), utilizzabili sia per il versamento in un’unica soluzione sia in forma rateale.
La base di calcolo dell'imposta sostitutiva è il maggior reddito che si vuole dichiarare per ciascun anno; si prende il reddito dichiarato per ciascun anno e lo si aumento con una percentuale stabilita forfettariamente che dipende dal punteggio ISA che si aveva in quell'anno.
Se il punteggio ISA era 10 il plus è del 5%, se era tra 8 e meno di 10 il plus è del 10%, se era tra 6 e meno di 8 il plus è del 20%, se era tra 4 e meno di 6 il plus è del 30%, se era tra 3 e meno di 4 il plus è del 40%, se era inferiore a 3 il plus è del 50% del reddito dichiarato per ciascun anno interessato dal ravvedimento speciale.
Anche l'aliquota da applicare ai fini dell'imposta sostitutiva dipende dal punteggio ISA del singolo anno oggetto di ravvedimento speciale. L'aliquota sarà del 10% se il punteggio ISA era pari a 8 o superiore a 8, al 12% se era tra 6 e meno di 8, al 15% se inferiore al punteggio ISA 6.
Il minimo per l'imposta sostitutiva è fissato in 1000 euro per ciascuna annualità oggetto del ravvedimento speciale.
L'imposta sostitutiva può essere versata dal 01/01/2026 al 15/03/2026 in unica soluzione oppure con una rateizzazione in dieci rimesse mensili a partire dal 15 marzo 2026 (con pagamento di interessi al tasso legale).
In caso di rateizzazione il ravvedimento si perfezionerà soltanto con il pagamento dell'ultima rata. Non si può aderire al ravvedimento speciale 2019-2023 se il contribuente ha già ricevuto la notifica di un processo verbale di constatazione, si uno schema di accertamento di un atto per il recupero di crediti fiscali che in realtà non esistono.
Lo scudo per gli anni 2019/2023 riguarda la gran parte degli accertamenti e viene meno soltanto in caso di decadenza dal concordato preventivo biennale, per ragioni di natura penale attinenti alle fattispecie di cui al decreto legislativo n. 74/2000 ed in caso di mancato perfezionamento del ravvedimento (ad esempio dopo avere chiesto la rateizzazione non si paga una delle dieci rate mensili).
Il contro altare del ravvedimento speciale è la proroga fino al 31/12/2028 per l'effettuazione dei controlli dell'Agenzia delle Entrate oppure della Guardia di Finanza al fine di accertare il venir meno dello scudo acquisito con l'adesione a questo strumento accessorio del CPB.
Attenzione: se il professionista ha aderito al CPB 2024/2025, potrà usufruire del ravvedimento speciale per gli anni 2018/2022.
Se il professionista ha aderito al CPB 2025/2026, potrà usufruire del ravvedimento speciale per gli anni 2019/2023.
Il professionista che ha aderito al CPB 2024/2025 (se l'adesione è stata confermata) non ha potuto aderire al CPB 2025/2026, quindi nemmeno allo strumento accessorio del ravvedimento speciale per per annualità 2019-2023.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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