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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Prescrizione cartella di pagamento e istanza in autotutela per la sospensione del debito





Gentili Avvocati, trasmetto la sentenza emessa dal Giudice di Pace nel giudizio promosso da mio zio, avverso una cartella di pagamento, conclusosi con il rigetto dell’opposizione.
Vi chiederei cortesemente di esaminare il provvedimento al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per un’eventuale impugnazione.

Resto in attesa di un vostro cortese riscontro e dell'indicazione del compenso richiesto.
Cordiali saluti,

*****

 

SENTENZA:

Causa tra

il sig. Giacomo (ricorrente)

Agenzia delle Entrate-Riscossione, (già Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. - resistente-opposta-contumace)

Milano (resistente-opposta)

Oggetto: opposizione a cartella di pagamento n. xxx

SVOLGIMENTO PROCESSO

Con ricorso in opposizione all'esecuzione (cartella di pagamento n°xxx del Comune di Milano), notificato all'Equitalia Servizi di Riscossione e a Milano, la parte ricorrente proponeva opposizione avverso il predetto atto (portante quale titolo tre verbali emessi da Milano o per suo conto e aventi il numero a) del 27.02.2019, n. b) del 07.10.2019 e n. c) del 07.11.2019), con cui gli era stato ingiunto di pagare la somma globale di euro € 657,35 quale carico iscritto a ruolo e debito residuo, e quale pagamento, comprensivo di maggiorazioni ex art. 27 L. 689/81, interessi di mora e spese procedurali e di notifica, di tre verbali elevati dall'amministrazione di Milano.

Rilevava infatti come i verbali titolo non fossero mai stati regolarmente notificati e, pertanto, per la relativa somma richiesta non era dovuto il diritto all'esazione poiché prescritto il diritto. Chiedeva dichiararsi inesistenti la cartella per i motivi esposti.

Eccepiva la mancata risposta alla richiesta avanzata dal ricorrente in autotutela, ex legge n. 228/12 articolo 1, commi 537-540. Infatti il 12.06.2024 il ricorrente ha depositato alla concessionaria istanza in autotutela per la sospensione del debito in attesa della dovuta risposta, entro 220 giorni, in relazione alla pretesa illegittima esattiva. Mai alcuna motivazione è stata fornita dalla convenuta.

Chiedeva l'accoglimento dell'opposizione con annullamento della cartella di pagamento e vittoria di spese e compenso di giudizio.

Si costituiva Milano che eccepiva le contestazioni mosse.
Evidenziava come tutta la procedura amministrativa applicata sia legittima e regolare compresa l'applicazione delle maggiorazioni. Rilevava la propria carenza di legittimazione passiva atteso che l'unico contraddittore è da individuarsi nell'altra controparte. Deduceva come la notificazione degli atti era regolarmente avvenuta ed il diritto non si sia prescritto. Il credito portato dalla cartella di pagamento risulta dovuto in quanto per i verbali sono state richieste solamente le somme del pagamento dovuto oltre le maggiorazioni e le spese ulteriori.

Dava atto di non avere riscontro in relazione alla richiesta avanzata dal ricorrente all'Agenzia delle entrate-Riscossione ex legge n. 228/12 articolo 1, commi 537-540, in data 12.06.2024.

Chiedeva il rigetto delle domande proposte dal ricorrente.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione restava contumace.

Le parti in causa, regolarmente costituite, producevano documentazione come riportato nell'indice del rispettivo fascicolo.

In particolar modo, Milano Capitale depositava documentazione relativa alla notifica dei tre verbali n. a) del 27.02.2019, n. b) del 07.10.2019 e n. c) del 07.11.2019 mediante deposito dell'atto presso la casa comunale di Milano ed invio di missiva raccomandata ricevuta dalla parte (che si è sottoscritta), rispettivamente, in data 20.05.2019, in data 02.01.2020 e in data 25.01.2020. Le notifiche avvenute, tutte, all'indirizzo di residenza del ricorrente.

All'udienza del 20 febbraio 2026 la parte ricorrente e Milano concludevano come da verbale agli atti e il Giudice tratteneva la causa in decisione e le decideva. La parte ricorrente depositava, telematicamente, note autorizzate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente rilevata l'infondatezza della richiesta di carenza di legittimazione passiva di Milano Capitale, poiché l'opposizione doveva essere promossa contro l'altra parte, in quanto il titolo portato dalla cartella di pagamento sono tre verbali elevati da Milano Capitale e l'Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. agisce, seppur in forza di una disposizione di legge, per conto del menzionato ente pubblico ed ha l'obbligo di verificare se il titolo con il quale procede è idoneo per intraprendere l'azione esecutiva. Ogni provento derivante dall'azionamento della cartella di pagamento sarebbe a beneficio di Milano Capitale ed all'Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., di conseguenza, ne deriverebbe un reddito in percentuale.

Nel caso di specie va dichiarata la competenza a decidere del Giudice di Pace, quale autorità giudiziaria ordinaria, rispetto alla giurisdizione in favore della Commissione Tributaria, non essendo applicabile la modifica introdotta dal cd "decreto Bersani" (all'art. 19 del D.Lgs. 546/92) che riguarda esclusivamente la materia delle imposte dirette (si veda Cass. Sez. Un. 31 gennaio 2006 n°2053; Cass. Sez. Un. 17 gennaio 2007 n°875). Stessa cosa dicasi sulla competenza per valore in quanto il Giudice di Pace, in materia di opposizione all'esecuzione avente ad oggetto titoli derivanti da violazione al C.d.S., vede la sua competenza per valore equipararsi ai parametri dettati dall'art. 22-bis, legge 24 novembre 1981 n°689 (euro €15.493,71).

Del pari va ritenuta la competenza a decidere di questo giudice e non del Tribunale ("competenza esclusiva per materia") in quanto le procedure esecutive mobiliari derivanti da crediti fondati su violazioni al codice della strada seguono il criterio di cui agli artt. 7, 9 e 10 del codice di procedura civile, così come combinato con gli artt. 6, 34 e 36 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69 Pubblicato in G.U. n. 220 del 21-9-2011). Infatti quest'ultima legge, successiva e speciale rispetto a quella istitutiva del codice di rito e nulla variando rispetto a quanto statuito dagli abrogati artt. 22, 22-bis e 23 della legge n. 689/1981 (trattasi per la verità di modificazione più che di abrogazione poiché la nuova disposizione di legge riporta quasi totalmente il vecchio contenuto normativo apportandovi delle aggiunte), prevede la competenza del Giudice di Pace se per la violazione è stabilita una sanzione pecuniaria inferiore, nel massimo a euro € 15.493,71. Pertanto, la modifica legislativa, da ultimo intervenuta, nulla varia rispetto alla precedente che di certo non individuava la competenza esclusiva per materia del Tribunale quando si discuteva di crediti fondati su violazione alle norme del codice della strada. La diversa competenza tra il Giudice di Pace ed il Tribunale era dettata dal solo importo che prevedeva il limite di euro €15.493,71. Si veda in tal senso la giurisprudenza, di merito e di legittimità, formatasi negli anni.

Nessuna violazione degli artt. 17 e 25 del D.P.R. 602/1973 è stata compiuta on quanto tale normativa regolamenta la riscossione delle imposte sul reddito e non il recupero delle somme dovute a seguito di violazioni al codice della strada (sanzioni amministrative) che sono regolate dalla legge 689/1981. La domanda così come proposta dalla parte ricorrente (opposizione all'esecuzione) è ammissibile, per quel che riguarda la censura sollevata di prescrizione del diritto azionato, poiché conforme al dettato normativo. Da ciò consegue la dichiarazione di ammissibilità della domanda in merito alla eccepita prescrizione del diritto azionato.

Va ritenuta valida la notificazione della cartella di pagamento così come effettuata poiché l'opposizione come proposta, anche per motivi di merito, in ogni caso, ha effetto sanante e non si può dire che la parte non sia venuta a conoscenza dell'atto che ha opposto nel suo contenuto. Nessun diritto di difesa è stato violato.

Domanda che deve, però, essere rigettata in quanto l'eccezione di prescrizione sollevata non ricorre nella fattispecie in esame. La produzione effettuata da Milano Capitale deve essere considerata tempestiva.

Risulta la prova della regolare notificazione dei tre verbali a) del 27.02.2019, n. b) del 07.10.2019 e n. c) del 07.11.2019 mediante deposito dell'atto presso la casa comunale di Milano e invio di missiva raccomandata ricevuta dalla parte (che si è sottoscritta), rispettivamente, in data 20.05.2019, in data 02.01.2020 e in data 25.01.2020. Le notifiche sono avvenute, tutte, all'indirizzo di residenza del ricorrente in Milano, via xxx.

Agli atti di causa non risulta che i tre verbali siano stati impugnati.

Il diritto di credito, quindi, non si è prescritto.


A nulla valendo quanto asserito dal ricorrente di mancata risposta alla richiesta avanzata in autotutela, ex legge n. 228/12 articolo 1, commi 537-540. In materia di riscossione, non è sufficiente, infatti, il mero decorso del termine di 220 giorni senza risposta. Il contribuente che chiede la sospensione della riscossione deve dimostrare, nel contenuto dell'istanza, che gli atti emessi (verbali nella specie) siano stati interessati da una delle fattispecie elencate al comma 538 oppure da sospensione giudiziale o amministrativa.

In tal senso si veda l'ordinanza n. 30841 del 2024 con la quale la Corte di Cassazione ha stabilito che, in tema di riscossione delle imposte, la mancata risposta dell'Agenzia delle Entrate a un'istanza di sospensione, di cui all'art. 1, comma 537, legge n. 228 del 2012, entro il termine di 220 giorni, previsto dal comma 540, non comporta l'annullamento automatico del ruolo, se il credito è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa, oppure se i motivi dell'istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa erariale, previste dal comma 538. La Suprema Corte ha così espresso il seguente principio di diritto: "In tema di riscossione delle imposte, quando sia presentata domanda di sospensione ai sensi dell'art. 1, comma 538, della L. 24/12/2012 n. 228 senza ottenere risposta dall'Agenzia delle Entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del citato art. 1, come modif. dall'art. 1 del D.Lgs. n. 159 del 2015, l'annullamento di diritto del ruolo non opera nei casi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iudice, ovvero se i motivi posti a fondamento dell'istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria ai sensi delle lettere a) - f) del comma 538 e, a tal fine, va valutata anche una risposta tardiva da parte dell'Amministrazione finanziaria".

Da quanto motivato ne consegue il rigetto delle domande proposte dalla parte ricorrente con convalida della cartella di pagamento opposta per un credito, che ci ci occupa, pari a euro € 657,35. Le spese, visto il modesto valore trattato e il rigetto della domanda di carenza di legittimazione passiva proposta dalla resistente, sono interamente compensate tra le parti.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, in rigetto delle domande svolte con ricorso in opposizione all'esecuzione, notificato da Giacomo nei confronti di Milano e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, così decide:

Il Giudice di Pace

- rigetta le domande proposte dal ricorrente così convalidando la cartella di pagamento opposta n. xxx per un valore di €657,35 euro.

- compensa tra le parti le spese del giudizio per quanto sopra motivato.

*****

 

RISPOSTA

La sentenza è corretta alle seguenti condizioni.

Leggo che il giudice di pace ha scritto quanto segue: “Risulta la prova della regolare notificazione dei tre verbali:
a) del 27.02.2019, n. b) del 07.10.2019 e n. c) del 07.11.2019 mediante deposito dell'atto presso la casa comunale di Milano e invio di missiva raccomandata ricevuta dalla parte (che si è sottoscritta), rispettivamente, in data 20.05.2019, in data 02.01.2020 e in data 25.01.2020. Le notifiche sono avvenute, tutte, all'indirizzo di residenza del ricorrente in Milano, via xxx. Agli atti di causa non risulta che i tre verbali siano stati impugnati. Il diritto di credito, quindi, non si è prescritto”.

La notifica sarebbe avvenuta per compiuta giacenza, quindi se l'atto è stato indirizzato all'indirizzo di residenza corretto del contribuente, se l'interessato non ha ritirato il plico postale nonostante il successivo avviso di avvenuto deposito, se tutto questo è vero ... il giudice di pace ha ragione. Se il giudice di pace ha ragione e quindi il diritto di credito non si è prescritto, questo significa che il meccanismo del silenzio-assenso, una volta trascorsi 220 giorni, non esplica nessun effetto, secondo l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 30841 depositata il 2 dicembre 2024: “l'annullamento di diritto del ruolo non opera nei casi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iudice, ovvero se i motivi posti a fondamento dell'istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria ai sensi delle lettere a) - f) del comma 538”.
In parole povere, se non c'è prescrizione, i motivi posti a fondamento dell'istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria, decorsi 220 giorni.
Si tratta di giurisprudenza consolidata, quindi non conviene fare appello.
A mio parere, è andata anche bene, perché il giudice di pace avrebbe potuto condannare alle spese processuali il ricorrente.
Cordiali saluti.

Fonti:

  • LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).
 

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