Gestore di casa vacanze o B&B inadempiente all'obbligo di versare l'imposta di soggiorno
Egr. avvocato, sono un gestore di case vacanze in un Comune dove è dovuta l'imposta di soggiorno per volontà dell'Amministrazione Comunale.
Vorrei capire quali sono le conseguenze giuridiche e le sanzioni, in caso di mancata riscossione dell'imposta di soggiorno dal cliente anziché nell'ipotesi di mancato versamento al Comune dell'imposta incassata in precedenza dal turista.
Caso A: il gestore dimentica di chiedere l'imposta di soggiorno al turista e quindi non l'incassa per conto del Comune.
Caso B: il gestore chiede al turista l'imposta di soggiorno, la incassa, ma poi la trattiene illecitamente non versandola in favore della casse comunali.
Chiedo questa consulenza anche in considerazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1527 del 23 gennaio 2026.
RISPOSTA
Il turista paga, il titolare della struttura ricettiva riscuote, il Comune incassa il tributo.
Tutto apparentemente semplice, ma come qualificare correttamente questi tre soggetti, dal punto di vista giuridico, in riferimento alle loro responsabilità civili, penali, erariali e fiscali?
Mi spiego meglio.
a)Il gestore della struttura turistica - ricettiva raccoglie denaro pubblico oppure risponde direttamente del tributo – imposta di soggiorno?
b)Il titolare della struttura turistica - ricettiva è un agente contabile incaricato di amministrare somme destinate alla Pubblica Amministrazione e quindi passibile di una condanna per il reato di peculato (art. 314 del codice penale), in caso di mancato versamento delle somme incamerate dal suo cliente? Il peculato sanziona chi, nell’esercizio di una funzione pubblica o di un servizio di interesse pubblico, si appropria indebitamente di denaro o beni amministrati per ragioni legate al proprio incarico.
c)Il mancato versamento dell’imposta di soggiorno da parte del titolare, dopo averla richiesta ed incassata dal turista all'ingresso nella struttura, può trasformarsi in una vertenza di competenza della Corte dei Conti per danno erariale?
Per comprendere in pieno le novità relative ai principi della recente sentenza delle Sezioni Unite, dobbiamo fare un passo indietro nel tempo.
Con l'introduzione dell'imposta di soggiorno, il titolare della struttura agiva come custode temporaneo di denaro pubblico destinato alle casse del Comune.
Aveva le responsabilità di un agente contabile, era passibile di condanna per peculato in caso di mancato versamento e poteva anche essere condannato dalla Corte dei Conti per danno erariale.
Con il decreto legge n. 34/2020, il gestore della struttura ricettiva non è più un semplice custode di denaro, ma diviene il responsabile del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalersi sul proprio cliente.
Con la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1527 del 23 gennaio 2026 al gestore della struttura si imputa un'obbligazione tributaria diretta, non essendo più un mero strumento operativo nella riscossione del tributo.
Avendo assunto obblighi fiscali autonomi oltre ad una responsabilità propria, il titolare della struttura è tenuto a pagare l'imposta di soggiorno anche se non l'ha incassata dal suo cliente!
Il gestore è obbligato al versamento del tributo imposta anche quando il cliente non abbia corrisposto la relativa somma, così come quantificata dal regolamento comunale.
Il rischio del mancato introito del tributo ricade direttamente ed esclusivamente sul gestore, ma non sul Comune!
L'altra faccia della medaglia è l'assenza di responsabilità penale per il reato di peculato, in caso di mancato versamento al comune e l'incompetenza della Corte dei Conti in materia, non essendo giuridicamente configurabile il danno erariale.
Di conseguenza le controversie relative all'imposta di soggiorno saranno esclusivamente di competenza della Corte di Giustizia Tributaria.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
