Scadenza e decadenza avvisi di accertamento IMU e TARI atti di riscossione e interruzione prescrizione
Buongiorno Avvocato, vorrei porre un quesito in merito ad avviso di accertamento 2018 e 2019 inerenti TARI ed IMU.
Gli stessi sono state notificati (2018) il giorno 5 ed 8 gennaio 2024, mentre quelli (2019) il giorno 2 gennaio 2025.
RISPOSTA
In questo caso, per data di notifica intendi il giorno in cui hai ricevuto gli avvisi di accertamento a mezzo posta. Orbene, in caso di notifica tramite raccomandata A/R di accertamenti tributari, si applica l'articolo 60 comma 6 del Dpr 600/1973 che prevede quanto segue: “Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto”.
La data di notifica, per l'ente che invia gli accertamenti con raccomandata A/R, è quella di spedizione a cura dell'ufficio postale. Pertanto gli accertamenti esecutivi spediti nei termini, come in questo caso, sono validi anche se ricevuti oltre i termini di prescrizione (oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo).
Se hai ricevuto gli atti nei primi giorni di gennaio, significa che sono stati consegnati all'ufficio postale per la loro spedizione entro la fine dell'anno precedente; quindi gli stessi sono stati spediti nei termini a prescindere dall'applicazione della proroga dei termini ex art. 157 del D.L. n. 34/2020.
L'art. 157 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che ha disposto lo slittamento dei termini di notifica per gli atti di accertamento, liquidazione, recupero crediti e irrogazione di sanzioni in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020 e considerato che dovevano essere emessi e sottoscritti entro il 31 dicembre 2020 secondo lei posso difendermi in autotutela all'Agenzia delle Entrate?
Grazie
RISPOSTA
Non è corretto scrivere che gli atti dovevano essere emessi e sottoscritti entro il 31 dicembre 2020. L’articolo 157 (“Decreto Rilancio”) ha sospeso i termini di notifica degli atti di accertamento, liquidazione, riscossione e irrogazione delle sanzioni che scadevano tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, ma non ha imposto che tutti gli atti tributari relativi a qualsiasi annualità venissero “emessi e sottoscritti entro il 31 dicembre 2020”, né ha anticipato i termini di decadenza.
Facciamo chiarezza allora sui termini per la notifica degli atti tributari, così come precisati dall'ordinanza n. 1781 del 26 gennaio 2026 della Corte di Cassazione.
L’avviso di accertamento – o, se basato sulla dichiarazione come nel caso dell'IMU, il primo atto di riscossione – deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati (art. 1, comma 161, Legge 296/2006).
Una volta notificato l'avviso di accertamento nei termini, parte il decorso del termine per la riscossione coattiva: questo termine è triennale, come previsto dall’art. 1, comma 163, della stessa legge, norma che riguarda la fase successiva della riscossione coattiva, cioè la notifica del titolo esecutivo dopo che l’accertamento è divenuto definitivo.
Una volta notificato l'atto di riscossione (cartella esattoriale), trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’articolo 2948 del codice civile, in quanto tali tributi sono considerati prestazioni periodiche.
In sintesi, cercando di semplificare: TARI 2018 – avviso di accertamento da notificare entro il 31/12/2023 (conta la data di consegna del plico all'ufficio postale e non la data della ricezione da parte del contribuente) – atto di riscossione (cartella esattoriale) entro 3 anni quindi entro il 31/12/2026 – successivamente la prescrizione è quinquennale ai fini dell'interruzione tramite apposito atto di diffida da parte dell'ente concessionario della riscossione (quindi entro il 31/12/2031).
Questa ordinanza della Corte di cassazione ha fatto finalmente chiarezza sui termini relativi ai tributi locali.
L'istanza di autotutela dovrebbe essere inviata all'ente impositore (comune) e per conoscenza all'agenzia delle entrate – riscossione.
In base a quello che scrivi, non ci sono i presupposti per rivendicare l'annullamento in autotutela degli atti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- Art. 2948 del codice civile
- DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
