Rifiuto conciliazione definizione accelerata





Gentile avvocato, vorrei chiederle una consulenza in materia di proposta di definizione accelerata del processo tributario, fatta alle parti processuali dal giudice relatore.
Ho impugnato un avviso di accertamento in materia di Iva, ritenendolo infondato; tuttavia, la proposta di conciliazione dell'agenzia delle entrate è stata accompagnata da una proposta di definizione del giudice che invita le parti a chiudere la lite in quanto palesemente infondata.
Se non dovessi conciliare durante la prossima udienza, portando avanti la causa, e se la sentenza finale dovesse confermare la posizione dell'agenzia delle entrate ed il parere del giudice relatore, cosa rischierei in concreto?
Cosa rischio, oltre a dover ovviamente pagare gli importi dell'avviso di accertamento aumentati ai sensi di legge?
Grazie avvocato.

RISPOSTA

Se la sentenza definitiva dovesse confermare il parere del giudice relatore che ritiene la lite infondata, riconoscendo in pieno la legittimità dell'avviso di accertamento, rischi una doppia condanna piuttosto afflittiva. Oltre a sopportare l'onere delle spese legali, ti sarà applicata con sentenza una sanzione aggiuntiva per responsabilità aggravata e abuso del processo. È questo il rischio che corre il contribuente secondo l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 22389 del 30 giugno 2026, a maggior ragione se il contribuente dovesse fare appello e ricorso in cassazione, mantenendo ostinatamente la sua posizione contraria alle pretese del fisco.

Se il giudice tributario fa una proposta di definizione accelerata simile a quella di cui all'articolo 380-bis c.p.c., prima della discussione, è opportuno prestare particolare attenzione a questa analisi preliminare, specialmente se evidenzia che il ricorso del contribuente è privo di ogni fondamento e quindi destinato a essere respinto.
Secondo la riforma che ha introdotto il “procedimento accelerato” (l’articolo 380-bis del Codice di procedura civile prevede quanto segue: “Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti”), infischiarsene senza alcuna valida motivazione della proposta di definizione, insistendo ostinatamente con il ricorso ed il processo, equivale ad un utilizzo della giustizia in modo scorretto e strumentale.
Se un contribuente porta avanti un processo, consapevole del rischio dei rilievi fatti dal giudice in via accelerata in caso di sentenza sfavorevole ci sarà l'applicazione automatica della responsabilità aggravata (prevista dall’articolo 96 del Codice di procedura civile), declinata con una doppia sanzione “spese legali + sanzione per abuso del processo”.
Consiglio di aderire alla proposta conciliativa della controparte, peraltro “benedetta” dal giudice con la sua analisi preliminare.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

Fonti:

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