Dichiarazioni mendaci nella domanda di partecipazione al concorso
Con il presente focus tematico tratteremo un argomento di particolare interesse per tutti coloro che affrontano i concorsi pubblici: le dichiarazioni mendaci nella domanda di partecipazione al concorso.
1.Conseguenze negative della dichiarazione mendace nella domanda di concorso
Quando una dichiarazione del candidato, presente nella domanda di concorso può considerarsi mendace e quindi comportare l'esclusione dal concorso, il licenziamento per giusta causa se nel frattempo c'è stata l'assunzione, la decadenza dal pubblico impiego con l'impossibilità di partecipare ad altri concorsi pubblici, una denuncia in Procura della Repubblica ed un probabile decreto penale di condanna per il reato di falso ideologico ex artt. 483 del codice penale – artt. 75 e 76 dpr 445 del 2000?
A proposito di decadenza dall'impiego, il riferimento normativo è lart. 127, lett. d) D.P.R. n. 3 del 1957, che prevede la decadenza dall'impiego «quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile»:
Ogni volta in cui si autocertificano circostanze non veritiere, ad esempio relative ai titoli di studio oppure ai procedimenti penali pendente anziché alle sentenze penali di condanna; ma questo non è sufficiente!
Occorre che sia evidente il dolo, ossia la volontà di dichiarare il falso al fine di ottenere un ingiusto vantaggio rispetto agli altri candidati.
2.L'irrilevanza del falso innocuo
In assenza di dolo, in assenza di un qualsiasi concreto vantaggio per il candidato, dobbiamo parlare di falso innocuo, ossia una fattispecie che non comporta conseguenze sfavorevoli per il candidato che ha sottoscritto l'autocertificazione.
Alcuni esempi di falso innocuo:
- errata indicazione di dati personali come il codice fiscale oppure la email.
- Scuola superiore presso la quale si è conseguito il diploma.
- Voto di laurea o di diploma, quando l'errore non è rilevante ai fini della partecipazione al concorso oppure alla graduatoria.
- Data della seduta di laurea.
- Data di assunzione presso la pubblica amministrazione quando l'errore è irrilevante ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio.
Di recente la sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, del 20 giugno 2024, n. 16994, ha confermato la differenza sostanziale tra il falso innocuo ed il falso relativo a requisiti necessari per l'assunzione presso la pubblica amministrazione.
Soltanto le dichiarazioni false relative a requisiti necessari per l'assunzione comportano la decadenza dal pubblico impiego, anziché la cancellazione dalla graduatoria:
“Il determinarsi di falsi documentali (art. 127, lett. d, d.P.R. n. 3 del 1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000) in occasione dell’accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell’assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell’art. 55-quater, lett. d, in esito al relativo procedimento disciplinare e a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti” (Cassazione sentenza n. 18699/2019, Cassazione sentenze nn. 12460/2022; 16785/2023)”.
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3.Differenza tra falso innocuo e dichiarazione non veritiera secondo il Consiglio di Stato appalti pubblici
La sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 5691 del 27 giugno 2024, sebbene riguardi le autocertificazioni dell'operatore economico partecipante ad una gara di appalto, enuncia principi giuridici di carattere generale, estendibili anche in altri ambiti del diritto, come appunto i concorsi pubblici. Innanzitutto il Consiglio di Stato confeziona una definizione di falso innocuo che ci consente di capire la differenza sostanziale con la dichiarazione non veritiera.
Il falso innocuo, diversamente dalla dichiarazione non veritiera, è inutile per il dichiarante! Scrive il Consiglio di Stato: “Va inoltre precisato che si ha falso innocuo od inutile, pertanto una concreta manifestazione di un “reato impossibile” per inesistenza dell’oggetto od inidoneità dell’azione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del codice penale quando – secondo un giudizio da svolgersi ex ante – non v’era alcuna possibilità di offendere l’interesse protetto” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 5 marzo 2019, n. 1527).
Nella fattispecie di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, il bando della gara del servizio di ristorazione scolastica, indetta da un Comune, prevedeva un particolare requisito di idoneità relativo all'esecuzione dell'appalto: “la disponibilità nel territorio comunale di una struttura da destinare a centro di cottura”.
L'operatore economico dichiarava nell'offerta di avere la disponibilità di questa struttura, tuttavia ne acquisiva effettivamente la disponibilità soltanto dopo l'aggiudicazione, dieci giorni prima della stipula del contratto di appalto, a seguito del perfezionamento di un contratto di locazione con un soggetto privato. Al momento della dichiarazione contenuta nell'offerta, in realtà, l'operatore economico non aveva ancora la disponibilità di questa struttura: è falso innocuo oppure falsa dichiarazione da segnalare all'ANAC ai sensi dell'articolo 96 comma 15 del D.Lgs. n. 36/2023.
È falso innocuo perché il Consiglio di Stato distingue tra requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara che devono essere posseduti dall'operatore economico, al momento della presentazione dell'offerta, dai requisiti relativi all'esecuzione della prestazione che rappresentano condizioni per la stipulazione del contratto di appalto, pertanto con l'offerta ci si impegna soltanto ad acquisirne la disponibilità successivamente. Tutto questo in ossequio ai principi di proporzionalità e trasparenza.
4.Riforma Orlando del casellario giudiziale e carichi pendenti
In linea generale, a proposito dei carichi penali pendenti, a seguito della riforma Orlando del casellario giudiziale, non occorre più autocertificare le seguenti fattispecie:
- patteggiamento di pena sotto i due anni di reclusione, a prescindere dalla successiva estinzione del reato (art. 445 codice di procedura penale);
- condanna con decreto penale di condanna, a prescindere dalla successiva estinzione del reato;
- è stata ottenuta la riabilitazione penale (art. 178 del codice penale);
- concessione della non menzione della condanna nel casellario giudiziale (art. 175 del codice penale);
- condanna per una contravvenzione penale punita con la sola ammenda;
- concessione della pena sospesa (sospensione condizionale della pena) e successiva estinzione del reato (art. 167 comma I del codice penale);
- esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (Art. 131 bis c.p.);
- condanna dal giudice di pace penale;
- nel caso di sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova (Art. 168 bis c.p.);
- ordinanza che dispone la sospensione del procedimento e inizio della messa alla prova per adulti (Art. 168 bis c.p.);
- condanna per bigamia se il primo matrimonio è stato dichiarato nullo o annullato (Art 556 c.p.);
- amnistia applicata alla condanna;
- il reato è stato depenalizzato;
- la misura di sicurezza emessa a seguito di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, è stata di seguito revocata.
Tuttavia il DPR 16 giugno 2023, n. 82 ha modificato il comma 7 dell'articolo 2 del DPR 487 del 1994, prevedendo quanto segue:
7. Non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.
Dall'entrata in vigore di questa norma, ossia dal 14 luglio 2023, occorre indicare nella domanda di concorso, sempre e comunque, le sentenze di condanna per reati che comportando l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.
C'è sempre l'interdizione dai pubblici uffici in caso di condanna alla reclusione non inferiore a 5 anni ed in caso di delinquenza abituale, professionale o per tendenza.
Si tratta generalmente di reati contro la pubblica amministrazione come la corruzione, la concussione, il peculato etc etc.
Il termine di prescrizione del reato di falso ideologico nella domanda di partecipazione al concorso si prescrive in sei anni, salvo interruzione della prescrizione.
5.Il requisito della condotta incensurabile del candidato ed ulteriori requisiti morali previsti dal bando per la partecipazione al concorso
Ci sono poi fattispecie nelle quali il bando di concorso che è lex specialis prevede che si debbano comunque dichiarare tutti i precedenti penali ed i procedimenti pendenti, al fine di valutare la condotta incensurabile del candidato.
In questi casi, nonostante la riforma Orlando, la mancata indicazione di una condanna penale, anche per un reato dichiarato estinto, comporta l'esclusione dal concorso.
La concreta configurazione del requisito della condotta incensurabile deve essere valutato di volta in volta dalla commissione di concorso.
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La pubblica amministrazione nel bando di concorso può sempre prevedere requisiti morali ulteriori, come non essere mai stato condannato per danno di immagine alla Pubblica Amministrazione oppure per danno erariale dalla Corte dei Conti etc etc.
Ad ogni modo deve pur sempre trattarsi di episodi di partecipare gravità e riprovevolezza sociale.
Per approfondire: |
Consiglio pertanto di leggere sempre con attenzione il bando di concorso, specialmente il paragrafo dei requisiti di partecipazione.
6.Il soccorso istruttorio in caso di dichiarazioni imprecise nella domanda di partecipazione al concorso
Ci sono casi in cui il candidato che intende partecipare ad un concorso pubblico, indica nella sua domanda i titoli di servizio oppure i titoli di studio in modo erroneo, impreciso o generico.
In queste ipotesi l’amministrazione è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio, non trattandosi né di dichiarazione mendace né di mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale. Secondo la recente sentenza del TAR Lazio-Roma, sezione II, del 1° ottobre 2024, n. 17011, il candidato con diritto alla riserva di posti che, nella compilazione informatizzata della domanda di concorso, non ha indicato il proprio titolo nell’apposito campo “riserve” in quanto sprovvisto del necessario documento da allegare, ma lo abbia dichiarato tra i titoli di preferenza, ha diritto al soccorso istruttorio da parte della commissione esaminatrice, secondo il principio di leale collaborazione. Altre ipotesi di soccorso istruttorio possono verificarsi in relazione all'indicazione della posizione relativa agli obblighi di leva del candidato:
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Non si tratta di una vera e propria mancata dichiarazione del titolo, bensì di una dichiarazione imprecisa, di cui l'amministrazione dovrà tenerne conto in senso favorevole per il candidato, affinché il concorso pubblico possa sempre selezionare i migliori.
Come spiegato dalla sentenza del TAR Campania-Napoli, sezione V, del 24 settembre 2024, n. 5082, il limite del soccorso istruttorio in sede di concorso pubblico, è soltanto l'assenza totale della dichiarazione dei requisiti del candidato. Secondo il TAR Lazio-Roma, sezione III, 8 maggio 2018, n. 5126 “la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all’amministrazione, per un mero tecnicismo Informatico, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato".
Per lo stesso motivo non si può essere esclusi dal concorso pubblico a causa di opzioni sul portale informatico, dal candidato selezionate, tuttavia non registrate dal sistema per problemi esclusivamente informatici.
A conferma dei limiti al soccorso istruttorio, evidenziamo la sentenza del TAR Campania-Salerno, sezione III, 2 dicembre 2024, n. 2347, a proposito di progressioni verticali interne all'amministrazione, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001: “non è possibile valutare titoli diversi da quelli indicati erroneamente nella domanda, anche se altri sono noti all’amministrazione”.
Accertato che i titoli dichiarati dal candidato sono inesistenti, l’ente non può valorizzarne altri posseduti dall’interessato, in applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge 241/1990, a norma del quale “… sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare” ovvero, soccorrere il candidato con il soccorso istruttorio.
La competizione ha inizio al momento della redazione della domanda rimessa alla diligenza di ciascun partecipante che dovrà essere valutato dalla commissione anche su questi aspetti.
È il principio di auto-responsabilità e diligenza nella fase prodromica alla partecipazione ad un concorso: la par condicio competitorum.
L’indicazione dei titoli inesistenti in un concorso pubblico non è sanabile da un’indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione della domanda, dovendosi individuare il limite all’attivazione del soccorso istruttorio con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale (TAR Lazio-Roma, sezione III, 20 aprile 2023, n. 6806).
7.L'esclusione in autotutela di un candidato dalla graduatoria di un concorso per dichiarazioni non veritiere: la comunicazione di avvio del procedimento
Come avviene l'esclusione dalla graduatoria di un concorso di un vincitore anziché di un idoneo, una volta che a seguito dei controlli, si scopre che ha rilasciato false autocertificazioni al momento della domanda di partecipazione alla selezione?
Ad esempio nella domanda di partecipazione al concorso pubblico ha dichiarato di essere laureato, invece ha conseguito la laurea soltanto dopo la scadenza per la presentazione della domanda in questione.
Trattandosi di esclusione in autotutela, il vincitore oppure l'idoneo collocatosi in graduatoria al termine delle prove e della valutazione dei titoli, dovrà ricevere la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall'articolo 7 e seguenti della legge n. 241/1990. Siccome la graduatoria del concorso pubblico è stata già approvata, l'esclusione dalla stessa configura un atto di secondo grado, di annullamento anziché di revoca oppure di decadenza: configura un vero e proprio provvedimento di autotutela, con tutte le garanzie previste per l'interessato dalla legge sul procedimento amministrativo. In assenza della comunicazione di avvio del procedimento, l'esclusione dalla graduatoria del concorso pubblico è illegittima e può essere contestata con ricorso al TAR, come di recente ribadito dal TAR Puglia-Lecce, sezione II, nella sentenza 14 ottobre 2024, n. 1094/2024. Secondo i giudici pugliesi, la comunicazione di avvio del procedimento di autotutela deve essere notificata all'interessato prima dell'adozione del provvedimento di esclusione dello stesso in autotutela, per consentirgli di “prendere visione degli atti del procedimento” oppure “di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento”, in ossequio all'articolo 10 della legge n. 241/1990. Anche il Consiglio di Stato in passato si è collocato sulla stessa lunghezza d'onda, con la sentenza della sezione V, 22 luglio 2019, n. 5168: “gli atti di autotutela e di ritiro devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, legge n. 241 del 1990, al fine di consentire, attraverso l’instaurazione del contraddittorio con gli interessati, una loro efficace tutela nell’ambito del procedimento amministrativo ed, al contempo, di fornire all’amministrazione, con la rappresentazione di fatti e la proposizione di osservazioni da parte del privato, elementi di conoscenza utili o indispensabili all’esercizio del potere discrezionale, in funzione di una ponderata valutazione dell’interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell’atto”.
Tanto premesso, l'esclusione dalla graduatoria di un concorso, anche in caso di dichiarazioni non veritiere del candidato, non sarà mai un fulmine a ciel sereno, ma sarà sempre preannunciata a colui che avrebbe dichiarato il falso nella domanda di partecipazione alla selezione, affinché possa difendersi nel procedimento amministrativo di autotutela, presentando apposite memorie difensive per dimostrare, ad esempio, che si è trattato di un falso innocuo in assoluta buona fede.
8.Conseguenze e sanzioni per un impiego pubblico conseguito a mezzo di dichiarazione mendace
Quali sono le conseguenze e le sanzioni in caso di impiego pubblico conseguito a seguito di un'autocertificazione falsa, avente ad oggetto un titolo di studio non posseduto dal candidato?
Secondo la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 113/2024, depositata il 18 ottobre 2024, la falsa autocertificazione è fonte di danno erariale in misura pari alle retribuzioni lorde percepite dal soggetto per il periodo di lavoro svolto, dal momento che la causa del contratto di lavoro risulta illecita (art. 1418 II comma del codice civile) ed in contrasto con norme imperative fondamentali e generali e con principi basilari pubblicistici dell’ordinamento.
Se il pubblico impiegato ha reso di fatto prestazioni caratterizzate da natura particolarmente qualificata, tali da non poter prescindere dal possesso di un titolo di specializzazione, il contratto è radicalmente nullo ed il danno erariale è pari al totale delle retribuzioni percepite dal lavoratore, fermo restando che la prestazione comunque effettuata potrebbe avere generato, nel quantum, un pregiudizio anche più grave del valore economico della retribuzione spettante (ad esempio danno di immagine per l'Ente Pubblico). È il caso del vincitore di un concorso da funzionario tecnico – specialista dell'edilizia e dell'urbanistica, in assenza della laurea di ingegnere oppure di architetto.
Nel caso in cui il lavoratore assunto a seguito di falsa autocertificazione abbia svolto mansioni marginali (pulizia, vigilanza e collaborazione con altre figure professionali), ai fini della riduzione del danno erariale è possibile riconoscere la parziale utilità del lavoro svolto in favore dell’amministrazione pubblica. Così come in caso di assunzione di un lavoratore che ha sì dichiarato il falso, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso oppure della sottoscrizione del contratto di lavoro, ma è comunque di un titolo di studio abilitante, seppure inferiore a quello invalidamente dichiarato.
In ogni caso, si configurano evidenti responsabilità di carattere penale per il lavoratore e si applica la sanzione del licenziamento ai sensi dell'articolo 55 quater comma 1 lettera d) del d.lgs. n. 165/2001: “Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
…
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera."
In caso di assenza di requisiti per la partecipazione alla procedura concorsuale, si configura un vizio genetico del contratto di lavoro riconducibile alla nullità disciplinata dall’articolo 36 del d.lgs. 165/2001, come ribadito dalla Corte di Cassazione sezione lavoro, 7 maggio 2019, n. 11951. Il lavoratore dipendente assunto a seguito di dichiarazione mendace, non ha nessun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro conseguente ad un contratto firmato in assenza dei requisiti.
9.La sentenza di patteggiamento senza pene accessorie, non costituisce “condanna” penale ai fini della partecipazione al concorso
Accendiamo adesso i riflettori sul rito speciale del patteggiamento e sul requisito della mancanza di condanne a pene detentive per delitto non colposo.
Il TAR Liguria, sezione I, con la sentenza 21 novembre 2024, n. 792, relativa ai presupposti per il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza all'agente di polizia locale / municipale, ci ricorda la premialità che la Riforma Cartabia ha voluto attribuire al patteggiamento senza pene accessorie (ad esempio senza la pena accessoria dell'interdizione dagli uffici temporanea o perpetua).
Secondo il TAR Liguria una sentenza di patteggiamento senza pene accessorie non è ostativa al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza all’Agente di Polizia locale, ai sensi dell’articolo 5, comma 1-b, della legge 65/1986.
Ai fini della qualifica di agente di pubblica sicurezza, occorre il presupposto dell'accertamento della mancanza di condanne a pene detentive per delitto non colposo.
Il Decreto Cartabia d.lgs. n. 150/2022 ha modificato l’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., con decorrenza dal 30 dicembre 2022, con la seguente previsione: le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444, comma 2, c.p.p non sono equiparate a quelle di condanna nei casi previsti dal primo e dal secondo periodo del medesimo comma 1-bis. Questa norma (comma 1-bis, secondo periodo dell'articolo 445 c.p.p.) del codice di procedura penale, in vigore da oltre un anno prevede nello specifico quanto segue: “se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna”.
Il secondo periodo del comma 1 bis, introdotto dalla Cartabia, esplica i suoi effetti anche in campo extra-penale, ad esempio nell'ambito dei concorsi pubblici, in ragione della premialità che la riforma ha voluto attribuire a coloro che optano per il rito speciale del patteggiamento, anche al fine di evitare le pene accessorie. Secondo la sentenza del TAR Lazio-Roma, n. 4119/2024, la premialità del patteggiamento si applica inequivocabilmente anche sul versante extra-penale, alla luce del principio “tempus regiti actum”. Questo significa che in caso di patteggiamento antecedente all'entrata in vigore della norma (30/12/2022), se gli atti applicativi sono successivi a questa data (Consiglio di Stato, sezione I, parere 29 aprile 2024, n. 524), il patteggiamento senza pene accessorie non sarà equiparato ad una sentenza di condanna, non soltanto ai fini del riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza all’Agente di Polizia locale, ma anche ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.
Siccome la sentenza di patteggiamento senza pene accessorie, non costituisce “condanna” penale dal 30/12/2022, ogni qual volta il bando di concorso prevede l'assenza di sentenze di condanna ai fini della legittima partecipazione alla selezione, il candidato che ha patteggiato la pena senza vedersi comminate le pene accessorie, può legittimamente dichiarare “di non avere riportato sentenze penali di condanna”, senza il timore di una dichiarazione mendace che comporterebbe l'esclusione dal concorso oppure il licenziamento dal lavoro.
10.Semplici irregolarità nella domanda di partecipazione al concorso che non necessitano di integrazione
Un concetto giuridicamente diverso dal falso innocuo è la mera irregolarità nella compilazione della domanda di partecipazione al concorso che non necessita di essere integrata tramite soccorso istruttorio da parte della commissione esaminatrice.
Tra le semplici irregolarità che non pregiudicano la partecipazione ad un concorso, possiamo citare l'inserimento di un titolo richiesto dal bando, in una sezione errata del format di domanda di partecipazione al pubblico concorso.
Secondo il TAR Lazio-Roma, sezione IV-ter, nella sentenza 14 febbraio 2025, n. 3372, il mancato, pedissequo, rispetto del format costituisce nulla più che una mera irregolarità; non si rende necessario quindi consentire un’integrazione postuma della domanda di partecipazione, dovendo semplicemente prendere atto di quanto compiutamente e tempestivamente dichiarato dal candidato nella domanda, sebbene con modalità difformi da quanto prescritto nel format dedicato.
Fermo restando che l'Amministrazione può verificare il possesso effettivo dei titoli e delle esperienze dichiarati dal candidato in qualsiasi momento della procedura selettiva, se ciò è previsto dal bando; è quanto statuito dal TAR Calabria-Catanzaro, sezione II, sentenza del 24 febbraio 2025, n. 374, sulla stessa lunghezza d'onda della sentenza TAR Lazio-Roma, sezione III-bis 7 luglio 2020 n. 7788, in ragione della quale “la circostanza che l’Amministrazione si riservi la facoltà di verificare ognitempo il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati non postula certo che alla procedura concorsuale in parola partecipino indiscriminatamente soggetti privi dei requisiti, poiché va tenuto nel debito conto che al momento della domanda di partecipazione ciascun candidato ha autocertificato il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, partecipando pertanto al concorso sotto l’egida di una clausola di autoresponsabilizzazione, che l’ordinamento sottende ad ogni modulo procedimentale alternativo alle certificazioni pubbliche e basato sulla autodichiarazione. Ciò che viene postergato e rinviato alla fase terminale della procedura, è soltanto l’attività di riscontro e di verifica del possesso in capo al singolo candidato riuscito vincitore, dei requisiti autocertificati”.
Per questi motivi occorre comunque prestare molta attenzione al momento della compilazione della domanda di partecipazione ad un concorso nella Pubblica Amministrazione.
