Dichiarazioni mendaci nella domanda di partecipazione al concorso

 

Con il presente focus tematico tratteremo un argomento di particolare interesse per tutti coloro che affrontano i concorsi pubblici: le dichiarazioni mendaci nella domanda di partecipazione al concorso.

Indice:

1.Conseguenze negative della dichiarazione mendace nella domanda di concorso

In quali casi una dichiarazione del candidato riportata nella domanda di concorso può considerarsi mendace e quindi comportare l'esclusione dal concorso, il licenziamento per giusta causa se nel frattempo c'è stata l'assunzione, la decadenza dal pubblico impiego con l'impossibilità di partecipare ad altri concorsi pubblici, una denuncia in Procura della Repubblica ed un probabile decreto penale di condanna per il reato di falso ideologico ex artt. 483 del codice penale – artt. 75 e 76 dpr 445 del 2000?

Ogni volta in cui si autocertificano circostanze non veritiere, ad esempio relative ai titoli di studio oppure ai procedimenti penali pendente anziché alle sentenze penali di condanna; ma questo non è sufficiente! Occorre che sia evidente il dolo, ossia la volontà di dichiarare il falso al fine di ottenere un ingiusto vantaggio rispetto agli altri candidati.

A proposito di decadenza dall'impiego, il riferimento normativo è l'art. 127, lett. d) D.P.R. n. 3 del 1957, che prevede la decadenza dall'impiego «quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile».

Questa norma si intreccia con il DPR n. 445/2000, con le sanzioni di natura penale e con l'articolo 55 quater del testo unico pubblico impiego, in materia di licenziamento disciplinare per “falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera”. Questa correlazione tra norme di legge rende complessa la materia in riferimento agli specifici aspetti che andremo ad affrontare con il nostro approfondimento tematico.

2.L'irrilevanza del falso innocuo

In assenza di dolo, in assenza di un qualsiasi concreto vantaggio per il candidato, dobbiamo parlare di falso innocuo, ossia una fattispecie che non comporta conseguenze sfavorevoli per il candidato che ha sottoscritto l'autocertificazione.
Alcuni esempi di falso innocuo:

  • errata indicazione di dati personali come il codice fiscale oppure la email.
  • Scuola superiore presso la quale si è conseguito il diploma.
  • Voto di laurea o di diploma, quando l'errore non è rilevante ai fini della partecipazione al concorso oppure alla graduatoria.
  • Data della seduta di laurea.
  • Data di assunzione presso la pubblica amministrazione quando l'errore è irrilevante ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio.

Di recente la sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, del 20 giugno 2024, n. 16994, ha confermato la differenza sostanziale tra il falso innocuo ed il falso relativo a requisiti necessari per l'assunzione presso la pubblica amministrazione.
Soltanto le dichiarazioni false relative a requisiti necessari per l'assunzione comportano la decadenza dal pubblico impiego, anziché la cancellazione dalla graduatoria:
Il determinarsi di falsi documentali (art. 127, lett. d, d.P.R. n. 3 del 1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.P.R. n. 445 del 2000) in occasione dell’accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell’assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell’art. 55-quater, lett. d, in esito al relativo procedimento disciplinare e a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti” (Cassazione sentenza n. 18699/2019, Cassazione sentenze nn. 12460/2022; 16785/2023)”.

Per approfondire:

3.Differenza tra falso innocuo e dichiarazione non veritiera secondo il Consiglio di Stato appalti pubblici

La sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 5691 del 27 giugno 2024, sebbene riguardi le autocertificazioni dell'operatore economico partecipante ad una gara di appalto, enuncia principi giuridici di carattere generale, estendibili anche in altri ambiti del diritto, come appunto i concorsi pubblici. Innanzitutto il Consiglio di Stato confeziona una definizione di falso innocuo che ci consente di capire la differenza sostanziale con la dichiarazione non veritiera.
Il falso innocuo, diversamente dalla dichiarazione non veritiera, è inutile per il dichiarante! Scrive il Consiglio di Stato: “Va inoltre precisato che si ha falso innocuo od inutile, pertanto una concreta manifestazione di un “reato impossibile” per inesistenza dell’oggetto od inidoneità dell’azione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del codice penale quando – secondo un giudizio da svolgersi ex ante – non v’era alcuna possibilità di offendere l’interesse protetto” (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 5 marzo 2019, n. 1527).

Nella fattispecie di cui alla sentenza del Consiglio di Stato, il bando della gara del servizio di ristorazione scolastica, indetta da un Comune, prevedeva un particolare requisito di idoneità relativo all'esecuzione dell'appalto: “la disponibilità nel territorio comunale di una struttura da destinare a centro di cottura”.

L'operatore economico dichiarava nell'offerta di avere la disponibilità di questa struttura, tuttavia ne acquisiva effettivamente la disponibilità soltanto dopo l'aggiudicazione, dieci giorni prima della stipula del contratto di appalto, a seguito del perfezionamento di un contratto di locazione con un soggetto privato. Al momento della dichiarazione contenuta nell'offerta, in realtà, l'operatore economico non aveva ancora la disponibilità di questa struttura: è falso innocuo oppure falsa dichiarazione da segnalare all'ANAC ai sensi dell'articolo 96 comma 15 del D.Lgs. n. 36/2023.
È falso innocuo perché il Consiglio di Stato distingue tra requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara che devono essere posseduti dall'operatore economico, al momento della presentazione dell'offerta, dai requisiti relativi all'esecuzione della prestazione che rappresentano condizioni per la stipulazione del contratto di appalto, pertanto con l'offerta ci si impegna soltanto ad acquisirne la disponibilità successivamente. Tutto questo in ossequio ai principi di proporzionalità e trasparenza.

4.Riforma Orlando del casellario giudiziale e carichi pendenti

In linea generale, a proposito dei carichi penali pendenti, a seguito della riforma Orlando del casellario giudiziale, non occorre più autocertificare le seguenti fattispecie:

  • patteggiamento di pena sotto i due anni di reclusione, a prescindere dalla successiva estinzione del reato (art. 445 codice di procedura penale);
  • condanna con decreto penale di condanna, a prescindere dalla successiva estinzione del reato;
  • è stata ottenuta la riabilitazione penale (art. 178 del codice penale);
  • concessione della non menzione della condanna nel casellario giudiziale (art. 175 del codice penale);
  • condanna per una contravvenzione penale punita con la sola ammenda;
  • concessione della pena sospesa (sospensione condizionale della pena) e successiva estinzione del reato (art. 167 comma I del codice penale);
  • esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (Art. 131 bis c.p.);
  • condanna dal giudice di pace penale;
  • nel caso di sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova (Art. 168 bis c.p.);
  • ordinanza che dispone la sospensione del procedimento e inizio della messa alla prova per adulti (Art. 168 bis c.p.);
  • condanna per bigamia se il primo matrimonio è stato dichiarato nullo o annullato (Art 556 c.p.);
  • amnistia applicata alla condanna;
  • il reato è stato depenalizzato;
  • la misura di sicurezza emessa a seguito di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, è stata di seguito revocata.


Tuttavia il DPR 16 giugno 2023, n. 82 ha modificato il comma 7 dell'articolo 2 del DPR 487 del 1994, prevedendo quanto segue:

7. Non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.

Dall'entrata in vigore di questa norma, ossia dal 14 luglio 2023, occorre indicare nella domanda di concorso, sempre e comunque, le sentenze di condanna per reati che comportando l'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.
C'è sempre l'interdizione dai pubblici uffici in caso di condanna alla reclusione non inferiore a 5 anni ed in caso di delinquenza abituale, professionale o per tendenza.
Si tratta generalmente di reati contro la pubblica amministrazione come la corruzione, la concussione, il peculato etc etc.
Il termine di prescrizione del reato di falso ideologico nella domanda di partecipazione al concorso si prescrive in sei anni, salvo interruzione della prescrizione.

5.Il requisito della condotta incensurabile del candidato ed ulteriori requisiti morali previsti dal bando per la partecipazione al concorso

Ci sono poi fattispecie nelle quali il bando di concorso che è lex specialis prevede che si debbano comunque dichiarare tutti i precedenti penali ed i procedimenti pendenti, al fine di valutare la condotta incensurabile del candidato.

Il requisito dell'incensuratezza del candidato può essere richiesto soltanto in riferimento ai concorsi banditi dalle Pubbliche Amministrazioni indicate dal comma 6 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001:

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni”.

Se il bando di concorso prevede l'obbligo di dichiarare nella domanda di partecipazione tutti i precedenti penali ed i procedimenti penali pendenti, nonostante la riforma Orlando, la mancata indicazione di una condanna penale, anche per un reato dichiarato estinto, comporta l'esclusione dal concorso. La concreta configurazione del requisito della condotta incensurabile deve essere valutato di volta in volta dalla commissione di concorso.

Per approfondire:

La pubblica amministrazione nel bando di concorso può sempre prevedere requisiti morali ulteriori, come non essere mai stato condannato per danno di immagine alla Pubblica Amministrazione oppure per danno erariale dalla Corte dei Conti etc etc. Ad ogni modo deve pur sempre trattarsi di episodi di particolare gravità e riprovevolezza sociale, strettamente connessi con il profilo professionale messo a concorso, ossia con la figura da reclutare. Ad esempio è lecito escludere un candidato condannato per furto, se la figura da reclutare è quella di istruttore amministrativo – agente contabile; oppure è lecito escludere dal concorso per insegnante di scuola materna, un candidato condannato per violenza privata. In assenza di una correlazione tra il reato per il quale si è condannati oppure risulta pendente un procedimento penale, ed il profilo messo a concorso, l'esclusione del candidato risulterebbe illegittima, viziata da eccesso di potere, e si potrebbero altresì configurare violazioni della normativa a tutela della privacy prevista dal GDPR (General Data Protection Regulation, Regolamento UE 2016/679).

Per approfondire:

Consiglio pertanto di leggere sempre con attenzione il bando di concorso, specialmente il paragrafo dei requisiti di partecipazione.

6.Il soccorso istruttorio tra principio di autoresponsabilità del candidato e “favor” per la massima partecipazione al concorso

Il referente normativo dell'istituto del soccorso istruttorio nei concorsi pubblici è l'articolo 6 della legge n. 241/1990 comma 1 lettera b):
1. Il responsabile del procedimento:
a) …
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali
;

Ci sono casi in cui il candidato che intende partecipare ad un concorso pubblico, indica nella sua domanda i titoli di servizio oppure i titoli di studio in modo erroneo, impreciso o generico.
In queste ipotesi l’amministrazione è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio, non trattandosi né di dichiarazione mendace né di mancata allegazione di un titolo valutabile in sede concorsuale. Secondo la recente sentenza del TAR Lazio-Roma, sezione II, del 1° ottobre 2024, n. 17011, il candidato con diritto alla riserva di posti che, nella compilazione informatizzata della domanda di concorso, non ha indicato il proprio titolo nell’apposito campo “riserve” in quanto sprovvisto del necessario documento da allegare, ma lo abbia dichiarato tra i titoli di preferenza, ha diritto al soccorso istruttorio da parte della commissione esaminatrice, secondo il principio di leale collaborazione. Altre ipotesi di soccorso istruttorio possono verificarsi in relazione all'indicazione della posizione relativa agli obblighi di leva del candidato:

Per approfondire:

Non si tratta di una vera e propria mancata dichiarazione del titolo, bensì di una dichiarazione imprecisa, di cui l'amministrazione dovrà tenerne conto in senso favorevole per il candidato, affinché il concorso pubblico possa sempre selezionare i migliori.
Come spiegato dalla sentenza del TAR Campania-Napoli, sezione V, del 24 settembre 2024, n. 5082, il limite del soccorso istruttorio in sede di concorso pubblico, è soltanto l'assenza totale della dichiarazione dei requisiti del candidato. Secondo il TAR Lazio-Roma, sezione III, 8 maggio 2018, n. 5126 “la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all’amministrazione, per un mero tecnicismo Informatico, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato".
Per lo stesso motivo non si può essere esclusi dal concorso pubblico a causa di opzioni sul portale informatico, dal candidato selezionate, tuttavia non registrate dal sistema per problemi esclusivamente informatici.
A conferma dei limiti al soccorso istruttorio, evidenziamo la sentenza del TAR Campania-Salerno, sezione III, 2 dicembre 2024, n. 2347, a proposito di progressioni verticali interne all'amministrazione, ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001: “non è possibile valutare titoli diversi da quelli indicati erroneamente nella domanda, anche se altri sono noti all’amministrazione”.
Accertato che i titoli dichiarati dal candidato sono inesistenti, l’ente non può valorizzarne altri posseduti dall’interessato, in applicazione dell’art. 18, comma 3, della legge 241/1990, a norma del quale “… sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare” ovvero, soccorrere il candidato con il soccorso istruttorio.
La competizione ha inizio al momento della redazione della domanda rimessa alla diligenza di ciascun partecipante che dovrà essere valutato dalla commissione anche su questi aspetti.
È il principio di auto-responsabilità e diligenza nella fase prodromica alla partecipazione ad un concorso: la par condicio competitorum.
L’indicazione dei titoli inesistenti in un concorso pubblico non è sanabile da un’indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione della domanda, dovendosi individuare il limite all’attivazione del soccorso istruttorio con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale (TAR Lazio-Roma, sezione III, 20 aprile 2023, n. 6806).

A dirla tutta, la giurisprudenza amministrativa in materia di soccorso istruttorio nei concorsi pubblici, da sempre oscilla tra due poli: il principio di autoresponsabilità del candidato al momento della compilazione della domanda di partecipazione al concorso ed il “favor” per la massima partecipazione al concorso dei candidati.
Troveremo allora sentenze favorevoli all'attivazione del soccorso istruttorio al fine di consentire al candidato disattento di partecipare ugualmente al concorso, ma anche sentenze sfavorevoli di segno diametralmente opposto, tendenti ad escludere dalla procedura selettiva il candidato che non ha compilato correttamente la domanda di partecipazione. Abbiamo provato ad inserire le varie sentenze in materia di soccorso istruttorio in una tabella, distinguendo tra la giurisprudenza favorevole (semaforo verde) e quella sfavorevole al soccorso istruttorio (semaforo rosso), con una breve descrizione della fattispecie concreta oggetto di esame da parte del giudice amministrativo.

Sentenze favorevoli al soccorso istruttorio per il favor partecipationis Sentenze sfavorevoli al soccorso istruttorio per il principio di autoresponsabilità del candidato
T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, Sentenza, 20/08/2025, n. 1418: il candidato non ha allegato alla domanda la documentazione richiesta dal bando, ma si tratta di documenti di cui l'Amministrazione Pubblica che ha bandito il concorso è in possesso. Il soccorso istruttorio può essere utilizzato per sanare incompletezze documentali non essenziali e già presenti agli atti del settore competente, rispettando così il principio di equità tra i partecipanti. T.A.R. Lazio Roma, Sez. V bis, 19/05/2025, n. 9493: in presenza di una chiara disposizione del bando di concorso, ciascun concorrente sopporta le conseguenze di eventuali errori e omissioni commessi nella presentazione della domanda, in particolar modo nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti (nei concorsi pubblici con migliaia di candidati).
T.A.R. Lazio Roma, Sez. II ter, Sentenza, 23/04/2025, n. 7952: se ci sono titoli di studio dichiarati nel curriculum vitae, ma non allegati in originale o copia conforme alla domanda di concorso, si deve attivare il soccorso istruttorio per regolarizzare la produzione dei titoli dichiarati. T.A.R. Veneto Venezia, Sez. IV, 02/05/2025, n. 659: il principio di autoresponsabilità, da traguardarsi alla luce dei principi di collaborazione e buona fede che improntano i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, esclude che il candidato di procedure concorsuali possa dolersi della mancata valutazione, da parte della Commissione, di titoli non indicati nella domanda di partecipazione. La sanatoria di documentazione incompleta o insufficiente, allegata alla domanda di partecipazione al concorso, rappresenta una palese violazione del principio della par condicio competitorum.
T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, Sentenza, 18/04/2025, n. 1402: si deve attivare il soccorso istruttorio per evitare esclusioni basate su errori formali, a patto che i candidati siano in possesso dei requisiti richiesti. Cons. Stato, Sez. VII, Sentenza, 13/06/2025, n. 5165: il curriculum presentato da un candidato in un concorso per un posto di docente universitario se non reca indicazioni che possano giustificare la valutazione ampiamente positiva e il punteggio massimo attribuito, limita in negativo il giudizio della commissione esaminatrice, anche se i commissari sono a conoscenza di titoli e pubblicazioni che non sono state erroneamente indicate nel curriculum vitae del partecipante alla selezione.
Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza, 25/03/2025, n. 2474: va attivato il soccorso istruttorio per chiedere al candidato la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, nei casi in cui la dichiarazione erronea riguarda un titolo già indicato volontariamente nella domanda di partecipazione, ma compilato imprecisamente. Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza, 05/11/2025, n. 8585: il soccorso istruttorio non può essere attivato per permettere l'integrazione postuma della domanda di partecipazione, trattandosi di aggravio del procedimento amministrativo e lesione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa.
TAR Campania, Napoli, sent. n. 5325/2016 e n. 5824/2016: è illegittima l'esclusione di una candidata che aveva erroneamente indicato un profilo diverso da quello per cui possedeva il titolo abilitante se si tratta di errore materiale e riconoscibile da parte della commissione, in considerazione della documentazione allegata alla domanda di concorso. Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n. 4325 del 24 giugno 2019: se il partecipante non ha indicato un requisito di partecipazione nella domanda, pur essendone in possesso, l'amministrazione non ha l'onere di verificare la correttezza della dichiarazione del candidato con il soccorso istruttorio.
TAR Lazio, Roma, sent. n. 3422/2022: erronea collocazione dell'abilitazione in un campo differente della domanda, si attiva il soccorso istruttorio per un'esatta ricostruzione dei titoli del candidato. T.A.R. del Lazio, sentenza n. 7048 del 14 giugno 2021: la commissione non può correggere l'errore compiuto dal concorrente nell'indicazione dei suoi titoli, rappresentando una lesione del principio generale dell'autoresponsabilità dei candidati.
TAR Veneto, Sez. I, sentenza n. 144 del 9 febbraio 2017 e T.A.R. Veneto, Sez. I, sentenza n. 1418 del 21 dicembre 2016: indicazione errata del codice concorso può essere considerata un errore formale, se il candidato ha indicato chiaramente a quale concorso intendeva partecipare (in questo caso è persino superfluo attivare il soccorso istruttorio per chiedere una conferma al candidato). TAR Lombardia, Milano, sent. n. 778/2022: errata indicazione del profilo professionale da parte del candidato comporta l'esclusione dal concorso, al fine di tutelare la regolarità della procedura.
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza 25 marzo 2025 n. 2474: «la modalità informatica di compilazione della domanda non può impedire all'amministrazione, per un mero tecnicismo informatico, di considerare il titolo ove effettivamente sussistente e comprovato» e così anche le opzioni sul portale dal candidato selezionate e non registrate dal sistema. Tale esclusione collide con i principi di imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, uguaglianza e non discriminazione, nonché con i più generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, favor partecipationis che improntano di sé l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale, anche se gestita in modalità telematica (Cons. Stato, Sez. IV, 2 maggio 2024, n. 4017). TAR Lazio, Roma, sent. n. 16346/2025: non si attiva il soccorso istruttorio in caso di errori su elementi essenziali della domanda di partecipazione al concorso.
TAR Lazio-Roma, sezione II, del 1° ottobre 2024, n. 17011: si attiva il soccorso istruttorio in caso di indicazioni troppo generiche relative ai titoli di servizio/di studio. Cons. Stato, Sez. III, Sent., 30/12/2025, n. 10377: la mancata allegazione di un documento richiesto obbligatoriamente dal bando comporta l'esclusione dalla selezione. Consentire una sanatoria ex post, a fronte di una chiara ipotesi di esclusione indicata dal bando, può rappresentare una violazione della par condicio tra i candidati, il che rende impraticabile il ricorso al soccorso istruttorio.
TAR Campania-Napoli, sezione V, del 24 settembre 2024, n. 5082: l'effettivo limite del soccorso istruttorio è soltanto l'assenza totale della dichiarazione dei requisiti del candidato, in ossequio al favore per la massima partecipazione alla selezione e per consentire alla Pubblica Amministrazione di assumere i migliori candidati. Cons. Stato, Sez. VI, Sent., 09/12/2025, n. 9651: non si attiva il soccorso istruttorio in caso di mancata indicazione di un titolo di preferenza, anche se la Pubblica Amministrazione procedente al concorso ne ha piena conoscenza tramite lo stato matricolare del lavoratore dipendente.

 

7.L'esclusione in autotutela di un candidato dalla graduatoria di un concorso per dichiarazioni non veritiere: la comunicazione di avvio del procedimento

Come avviene l'esclusione dalla graduatoria di un concorso di un vincitore anziché di un idoneo, una volta che a seguito dei controlli, si scopre che ha rilasciato false autocertificazioni al momento della domanda di partecipazione alla selezione?
Ad esempio nella domanda di partecipazione al concorso pubblico ha dichiarato di essere laureato, invece ha conseguito la laurea soltanto dopo la scadenza per la presentazione della domanda in questione.
Trattandosi di esclusione in autotutela, il vincitore oppure l'idoneo collocatosi in graduatoria al termine delle prove e della valutazione dei titoli, dovrà ricevere la comunicazione di avvio del procedimento prevista dall'articolo 7 e seguenti della legge n. 241/1990. Siccome la graduatoria del concorso pubblico è stata già approvata, l'esclusione dalla stessa configura un atto di secondo grado, di annullamento anziché di revoca oppure di decadenza: configura un vero e proprio provvedimento di autotutela, con tutte le garanzie previste per l'interessato dalla legge sul procedimento amministrativo. In assenza della comunicazione di avvio del procedimento, l'esclusione dalla graduatoria del concorso pubblico è illegittima e può essere contestata con ricorso al TAR, come di recente ribadito dal TAR Puglia-Lecce, sezione II, nella sentenza 14 ottobre 2024, n. 1094/2024. Secondo i giudici pugliesi, la comunicazione di avvio del procedimento di autotutela deve essere notificata all'interessato prima dell'adozione del provvedimento di esclusione dello stesso in autotutela, per consentirgli di “prendere visione degli atti del procedimento” oppure “di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento”, in ossequio all'articolo 10 della legge n. 241/1990. Anche il Consiglio di Stato in passato si è collocato sulla stessa lunghezza d'onda, con la sentenza della sezione V, 22 luglio 2019, n. 5168: “gli atti di autotutela e di ritiro devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, legge n. 241 del 1990, al fine di consentire, attraverso l’instaurazione del contraddittorio con gli interessati, una loro efficace tutela nell’ambito del procedimento amministrativo ed, al contempo, di fornire all’amministrazione, con la rappresentazione di fatti e la proposizione di osservazioni da parte del privato, elementi di conoscenza utili o indispensabili all’esercizio del potere discrezionale, in funzione di una ponderata valutazione dell’interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell’atto”.
Tanto premesso, l'esclusione dalla graduatoria di un concorso, anche in caso di dichiarazioni non veritiere del candidato, non sarà mai un fulmine a ciel sereno, ma sarà sempre preannunciata a colui che avrebbe dichiarato il falso nella domanda di partecipazione alla selezione, affinché possa difendersi nel procedimento amministrativo di autotutela, presentando apposite memorie difensive per dimostrare, ad esempio, che si è trattato di un falso innocuo in assoluta buona fede.

8.Conseguenze e sanzioni per un impiego pubblico conseguito a mezzo di dichiarazione mendace

Quali sono le conseguenze e le sanzioni in caso di impiego pubblico conseguito a seguito di un'autocertificazione falsa, avente ad oggetto un titolo di studio non posseduto dal candidato?
Secondo la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 113/2024, depositata il 18 ottobre 2024, la falsa autocertificazione è fonte di danno erariale in misura pari alle retribuzioni lorde percepite dal soggetto per il periodo di lavoro svolto, dal momento che la causa del contratto di lavoro risulta illecita (art. 1418 II comma del codice civile) ed in contrasto con norme imperative fondamentali e generali e con principi basilari pubblicistici dell’ordinamento.
Se il pubblico impiegato ha reso di fatto prestazioni caratterizzate da natura particolarmente qualificata, tali da non poter prescindere dal possesso di un titolo di specializzazione, il contratto è radicalmente nullo ed il danno erariale è pari al totale delle retribuzioni percepite dal lavoratore, fermo restando che la prestazione comunque effettuata potrebbe avere generato, nel quantum, un pregiudizio anche più grave del valore economico della retribuzione spettante (ad esempio danno di immagine per l'Ente Pubblico). È il caso del vincitore di un concorso da funzionario tecnico – specialista dell'edilizia e dell'urbanistica, in assenza della laurea di ingegnere oppure di architetto.
Nel caso in cui il lavoratore assunto a seguito di falsa autocertificazione abbia svolto mansioni marginali (pulizia, vigilanza e collaborazione con altre figure professionali), ai fini della riduzione del danno erariale è possibile riconoscere la parziale utilità del lavoro svolto in favore dell’amministrazione pubblica. Così come in caso di assunzione di un lavoratore che ha sì dichiarato il falso, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso oppure della sottoscrizione del contratto di lavoro, ma è comunque di un titolo di studio abilitante, seppure inferiore a quello invalidamente dichiarato.
In ogni caso, si configurano evidenti responsabilità di carattere penale per il lavoratore e si applica la sanzione del licenziamento ai sensi dell'articolo 55 quater comma 1 lettera d) del d.lgs. n. 165/2001: “Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera."


In caso di assenza di requisiti per la partecipazione alla procedura concorsuale, si configura un vizio genetico del contratto di lavoro riconducibile alla nullità disciplinata dall’articolo 36 del d.lgs. 165/2001, come ribadito dalla Corte di Cassazione sezione lavoro, 7 maggio 2019, n. 11951. Il lavoratore dipendente assunto a seguito di dichiarazione mendace, non ha nessun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro conseguente ad un contratto firmato in assenza dei requisiti.

9.La sentenza di patteggiamento senza pene accessorie, non costituisce “condanna” penale ai fini della partecipazione al concorso

Accendiamo adesso i riflettori sul rito speciale del patteggiamento e sul requisito della mancanza di condanne a pene detentive per delitto non colposo.
Il TAR Liguria, sezione I, con la sentenza 21 novembre 2024, n. 792, relativa ai presupposti per il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza all'agente di polizia locale / municipale, ci ricorda la premialità che la Riforma Cartabia ha voluto attribuire al patteggiamento senza pene accessorie (ad esempio senza la pena accessoria dell'interdizione dagli uffici temporanea o perpetua).
Secondo il TAR Liguria una sentenza di patteggiamento senza pene accessorie non è ostativa al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza all’Agente di Polizia locale, ai sensi dell’articolo 5, comma 1-b, della legge 65/1986.
Ai fini della qualifica di agente di pubblica sicurezza, occorre il presupposto dell'accertamento della mancanza di condanne a pene detentive per delitto non colposo.
Il Decreto Cartabia d.lgs. n. 150/2022 ha modificato l’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., con decorrenza dal 30 dicembre 2022, con la seguente previsione: le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444, comma 2, c.p.p non sono equiparate a quelle di condanna nei casi previsti dal primo e dal secondo periodo del medesimo comma 1-bis. Questa norma (comma 1-bis, secondo periodo dell'articolo 445 c.p.p.) del codice di procedura penale, in vigore da oltre un anno prevede nello specifico quanto segue: “se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna”.
Il secondo periodo del comma 1 bis, introdotto dalla Cartabia, esplica i suoi effetti anche in campo extra-penale, ad esempio nell'ambito dei concorsi pubblici, in ragione della premialità che la riforma ha voluto attribuire a coloro che optano per il rito speciale del patteggiamento, anche al fine di evitare le pene accessorie. Secondo la sentenza del TAR Lazio-Roma, n. 4119/2024, la premialità del patteggiamento si applica inequivocabilmente anche sul versante extra-penale, alla luce del principio “tempus regiti actum”. Questo significa che in caso di patteggiamento antecedente all'entrata in vigore della norma (30/12/2022), se gli atti applicativi sono successivi a questa data (Consiglio di Stato, sezione I, parere 29 aprile 2024, n. 524), il patteggiamento senza pene accessorie non sarà equiparato ad una sentenza di condanna, non soltanto ai fini del riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza all’Agente di Polizia locale, ma anche ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.
Siccome la sentenza di patteggiamento senza pene accessorie, non costituisce “condanna” penale dal 30/12/2022, ogni qual volta il bando di concorso prevede l'assenza di sentenze di condanna ai fini della legittima partecipazione alla selezione, il candidato che ha patteggiato la pena senza vedersi comminate le pene accessorie, può legittimamente dichiarare “di non avere riportato sentenze penali di condanna, senza il timore di una dichiarazione mendace che comporterebbe l'esclusione dal concorso oppure il licenziamento dal lavoro.

10.Semplici irregolarità nella domanda di partecipazione al concorso che non necessitano di integrazione

Un concetto giuridicamente diverso dal falso innocuo è la mera irregolarità nella compilazione della domanda di partecipazione al concorso che non necessita di essere integrata tramite soccorso istruttorio da parte della commissione esaminatrice.
Tra le semplici irregolarità che non pregiudicano la partecipazione ad un concorso, possiamo citare l'inserimento di un titolo richiesto dal bando, in una sezione errata del format di domanda di partecipazione al pubblico concorso.
Secondo il TAR Lazio-Roma, sezione IV-ter, nella sentenza 14 febbraio 2025, n. 3372, il mancato, pedissequo, rispetto del format costituisce nulla più che una mera irregolarità; non si rende necessario quindi consentire un’integrazione postuma della domanda di partecipazione, dovendo semplicemente prendere atto di quanto compiutamente e tempestivamente dichiarato dal candidato nella domanda, sebbene con modalità difformi da quanto prescritto nel format dedicato.
Fermo restando che l'Amministrazione può verificare il possesso effettivo dei titoli e delle esperienze dichiarati dal candidato in qualsiasi momento della procedura selettiva, se ciò è previsto dal bando; è quanto statuito dal TAR Calabria-Catanzaro, sezione II, sentenza del 24 febbraio 2025, n. 374, sulla stessa lunghezza d'onda della sentenza TAR Lazio-Roma, sezione III-bis 7 luglio 2020 n. 7788, in ragione della quale “la circostanza che l’Amministrazione si riservi la facoltà di verificare ognitempo il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati non postula certo che alla procedura concorsuale in parola partecipino indiscriminatamente soggetti privi dei requisiti, poiché va tenuto nel debito conto che al momento della domanda di partecipazione ciascun candidato ha autocertificato il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, partecipando pertanto al concorso sotto l’egida di una clausola di autoresponsabilizzazione, che l’ordinamento sottende ad ogni modulo procedimentale alternativo alle certificazioni pubbliche e basato sulla autodichiarazione. Ciò che viene postergato e rinviato alla fase terminale della procedura, è soltanto l’attività di riscontro e di verifica del possesso in capo al singolo candidato riuscito vincitore, dei requisiti autocertificati”.
Per questi motivi occorre comunque prestare molta attenzione al momento della compilazione della domanda di partecipazione ad un concorso nella Pubblica Amministrazione. 

11.Differenza tra falsità dichiarativa e falsità documentale: in quali caso sussiste il divieto di concorrere ad altri concorsi nel pubblico impiego

È bene chiarire che nessuna norma di legge prevede la sanzione automatica del divieto di concorrere per altri concorsi nel pubblico impiego, per il candidato che abbi dichiarato il falso nella sua domanda di partecipazione; questa sanzione particolarmente afflittiva dipende dall'oggettiva gravità della sua condotta che sarà oggetto di valutazione discrezionale da parte della Pubblica Amministrazione che ha accertato la falsità dichiarativa. Contro il provvedimento che vieta al candidato di partecipare ad altri concorsi pubblici, sarà possibile procedere con ricorso al giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato).
In quali ipotesi colui che ha dichiarato il falso nella domanda di partecipazione ad un concorso pubblico oppure ha prodotto documenti falsi in allegato alla medesima domanda anziché al momento dell'assunzione nella Pubblica Amministrazione (sottoscrizione contratto individuale di lavoro), non potrà più partecipare ai concorsi pubblici né essere assunto nel pubblico impiego?
Per rispondere a questa domanda esaminiamo tre fattispecie apparentemente simili, ma in realtà molto differenti tra loro.

Esempio n. 1: falsità dichiarativa (artt. 46, 47 del DPR n. 445/2000) che non configura reato (in assenza dell'elemento psicologico del dolo, ossia della malafede del candidato) tuttavia si tratta pur sempre di un errore non scusabile, evitabile ed influente ai fini della partecipazione al concorso oppure ai fini della graduatoria.
Ad esempio il candidato ha colpevolmente confuso il diploma di perito industriale ad indirizzo informatico con quello di ragioniere programmatore; oppure il candidato che non conosceva la misura di invalidità minima prevista dalla legge pari al 46%, ai fini delle agevolazioni e dei diritti previsti dalla legge n. 68/1999 e quindi ha dichiarato erroneamente di essere una “categoria protetta”.

Quali conseguenze giuridiche per il candidato in questione?

 

La decadenza dai benefici prevista dall'articolo 75 del DPR n. 445/2000 che in questo caso equivale all'adozione dei seguenti provvedimenti:

a)esclusione dalla graduatoria
b)nullità del contratto individuale di lavoro se nel frattempo stipulato
c)decadenza dall'impiego ai sensi dell'articolo 127 comma 1 lettera d) del DPR n. 3 del 10/01/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato)
d)eventuale divieto di partecipare a nuovi concorsi pubblici per un tempo limitato (in genere 1 anno o 2 anni) secondo un principio di gradualità sanzionatoria alla luce dell'oggettiva gravità delle sue dichiarazioni false; questo periodo di tempo circoscritto durante il quale il candidato non potrà partecipare ai concorsi pubblici, sarà deciso discrezionalmente (quindi con congrua motivazione) dalla Pubblica Amministrazione al momento dell'adozione del provvedimento di decadenza dall'impiego per falsità dichiarativa, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 75 del DPR n. 445/2000, dell'articolo 127 comma 1 lettera d) e dell'articolo 128 comma 2 del DPR n. 3 del 10/01/1957, ma soprattutto della sentenza della Corte Costituzionale del 27 luglio 2007 n. 329.
Di seguito il testo delle suddette norme di legge, per completezza espositiva:

Art. 127 del DPR n. 3 del 10/01/1957 (Decadenza)
Oltre che nel caso previsto dall'art. 63, l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego:
a) quando perda la cittadinanza italiana;
b) quando accetti una missione o altro incarico da una autorità straniera senza autorizzazione del ministro competente;
c) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero rimanga assente dall'ufficio per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un termine più breve;
d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 128 del DPR n. 3 del 10/01/1957 (Effetti della decadenza)
La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza secondo le norme vigenti qualora non derivi da perdita della cittadinanza.
L'impiegato decaduto ai sensi della lettera d) dell'art. 127 non può concorrere ad altro impiego nell'Amministrazione dello Stato *.

(*La Corte costituzionale, con sentenza 11-27 luglio 2007, n. 329 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), nella parte in cui non prevede l'obbligo dell'amministrazione di valutare il provvedimento di decadenza dall'impiego, emesso ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), dello stesso decreto, al fine della ponderazione della proporzione tra gravità del comportamento e divieto di concorrere ad altro impiego nell'amministrazione dello Stato").

Immaginiamo allora la seguente fattispecie: il format online della candidatura che veicola le dichiarazioni dei partecipanti al concorso, ha indotto il candidato in errore a proposito del voto di laurea oppure del livello di un master universitario, elementi decisivi ai fini della partecipazione al concorso. Il candidato tuttavia dopo avere dichiarato il falso nella domanda di partecipazione, ha posto in essere una condotta proattiva caratterizzata da buona fede, trasmettendo alla commissione esaminatrice, a mezzo pec, la copia conforme all'originale del documento, ossia il certificato di laurea indicante il voto finale oppure il certificato di conseguimento del master universitario con indicazione il livello.
La Pubblica Amministrazione dichiarerà il candidato decaduto dal pubblico impiego e quindi escluso dalla graduatoria, ma non ci sarà nessuna sanzione automatica che gli impedirà di partecipare ai successivi concorsi pubblici né tanto meno di essere assunto nel pubblico impiego.

Esempio n. 2: falsità dichiarativa (artt. 46, 47 del DPR n. 445/2000) che configura reato ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445/2000 commi 1 e 4.

Il questo caso ad esempio, il candidato pur non falsificando nessun documento (certificato, attestato etc etc) dichiara dolosamente nella domanda di partecipazione al concorso pubblico di essere laureato in Economia, ma in realtà ha il diploma di ragioniere.
Stante la gravità della dichiarazione sostitutiva, emerge con tutta evidenza il dolo del candidato, elemento costitutivo del reato in questione. Non si tratta certamente di un falso innocuo …

Quali conseguenze giuridiche per il candidato in questione?

 

a)esclusione dalla graduatoria
b)nullità del contratto individuale di lavoro se nel frattempo stipulato
c)decadenza dall'impiego ai sensi dell'articolo 127 comma 1 lettera d) del DPR n. 3 del 10/01/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato)
d)licenziamento disciplinare ai sensi dell'articolo 55 quater comma 1 lettera d) (falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera) del Testo unico sul pubblico impiego D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
e)denunzia alla Procura della Repubblica e condanna penale per il reato di cui all'articolo 76 DPR n. 445 del 2000, che punisce «ai sensi del codice penale» il privato che rilascia dichiarazioni mendaci o forma atti falsi o ne fa uso, ai sensi dell’art. 483 del codice penale
f)nei casi più gravi di reato, interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte, ai sensi dell'articolo 76 comma 4 del DPR n. 445/2000: “Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte”.
g)divieto di concorrere ad altro impiego nell'Amministrazione Pubblica, ai sensi degli articoli 127 comma 1 lettera d) e 128 del DPR n. 3 del 10/01/1957 .

Esempio n. 3: falsità documentale (documento falso o viziato da invalidità non sanabile prodotto nei confronti della Pubblica Amministrazione), il candidato forma un atto falso (un falso titolo accademico ad esempio) per produrlo alla Pubblica Amministrazione ai fini della partecipazione al concorso anziché della sua successiva assunzione.

Quali conseguenze giuridiche per il candidato in questione?

 

Le stesse conseguenze previste per il candidato dell'esempio numero 2, con alcune doverose precisazioni.
a)Il reato commesso è quello di cui all'articolo 482 del codice penale (falsità materiale commessa dal privato)
b)L'articolo 2 comma 7 del DPR 487/1994 come modificato dal DPR 82/2023 prevede il divieto di essere assunti nella Pubblica Amministrazione per coloro che sono stati “dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione”.

12.Mancato superamento del periodo di prova in una P.A.: cosa dichiarare nella domanda di partecipazione ai concorsi successivi?

Una domanda molto ricorrente in materia di corretta compilazione della domanda di partecipazione ad un concorso pubblico è la seguente: per non rilasciare una dichiarazione mendace, cosa deve dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso, in riferimento al punto “di essere/non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni”, il candidato che in precedenza è stato assunto in una Pubblica Amministrazione, senza tuttavia superare il periodo di prova?
Questo candidato deve dichiarare semplicemente di non essere stato licenziato, destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, essendo irrilevante in questo caso il precedente mancato superamento del periodo di prova.
Secondo la Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 aprile 2026, n. 8812, la motivazione per il mancato superamento della prova non è equiparabile alla giustificazione da addurre in caso di licenziamento dal Pubblico impiego, in quanto il recesso intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, salvo che la motivazione sia imposta, a tutela del lavoratore, dalla contrattazione collettiva.
Laddove la motivazione del recesso unilaterale fosse prevista inderogabilmente dalla contrattazione collettiva, la stessa avrebbe esclusivamente la funzione di dimostrare sinteticamente che il recesso è stato determinato effettivamente da ragioni specifiche inerenti all’esito dell’esperimento e che non è dovuto a ragioni illecite o, comunque, estranee al rapporto di lavoro, né tanto meno a forme di discriminazione.

All'interno della motivazione del recesso per mancato superamento della prova possiamo quindi trovare valutazioni discrezionali dell’amministrazione datrice di lavoro che non troverebbero spazio alcuno all'interno della più rigorosa giustificazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo Secondo la Corte di Cassazione quindi, il mancato superamento del periodo di prova non è omologabile al licenziamento disciplinare, anche nei casi in cui è fondato sull’assenza di diligenza nell’esecuzione della prestazione; il giudizio negativo sull’esperimento della prova è sicuramente meno rigoroso rispetto all'applicazione dei presupposti normativi del licenziamento per giusta causa (disciplinare).
Per questi motivi, coloro che in passato non hanno superato il periodo di prova in una Pubblica Amministrazione possono partecipare ai successivi concorsi pubblici e non devono dichiarare il giudizio negativo sull'esperimento della prova nella domanda di partecipazione (tranne che lo specifico bando di concorso non preveda espressamente l'obbligo di indicare queste circostanze).

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