Come difendersi dai ritardi nell'erogazione delle prestazioni della sanità pubblica, richiesta di rimborso del costo della prestazione richiesta alla sanità privata
1. Premessa generale e riferimenti normativi
L'articolo 3 comma 13 del decreto legislativo n. 124 del 29 aprile 1998 prevede quanto segue:
13. Fino all’entrata in vigore delle discipline regionali di cui al comma 12 (programmi regionali per il rispetto della tempestività dell’erogazione delle prestazioni sanitarie), qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato dal direttore generale ai sensi dei commi 10 e 11, l’assistito può chiedere che la prestazione venga resa nell’ambito dell’attività libero-professionale intramuraria, ponendo a carico dell’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo di partecipazione al costo della prestazione (ticket) e l’effettivo costo di quest’ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti. Nel caso l’assistito sia esente dalla predetta partecipazione l’azienda unità sanitaria locale di appartenenza e l’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione corrispondono, in misura eguale, l’intero costo della prestazione”.
In sintesi, se l'azienda unità sanitaria locale non è in grado di fornire la prestazione medica prescritta dal medico prescrittore, entro i termini normativamente previsti in relazione alle classe di priorità, il cittadino può rivolgersi per la stessa prestazione sanitaria, all'attività libero-professionale intramuraria, anticipando il costo di quest’ultima e chiedendo a titolo di rimborso la differenza tra il costo sostenuto ed il relativo ticket che avrebbe pagato se l'azienda sanitaria fosse stata in grado di fornire la prestazione nei termini.
A fini del suddetto rimborso, il medico prescrittore, ad esempio il medico di medicina generale anziché il pediatra di libera scelta, devono indicare sul ricettario
- se si tratta di prima visita/esame ovvero di accesso successivo
- la patologia che giustifica la prestazione sanitaria
- la classe di priorità
2.Le classi di priorità che determinano i tempi per l'erogazione della prestazione da parte della ASL
Quali sono le classi di priorità che determinano i tempi per l'erogazione della prestazione sanitaria da parte della ASL, previo pagamento del ticket oppure in esenzione totale, sussistendone i requisiti?
“U” (urgente) | Prestazione sanitaria da eseguire entro 72 ore |
“B” (breve) | Prestazione sanitaria da eseguire entro 10 giorni |
“D” (differibile) | Prestazione sanitaria da eseguire entro 30 giorni se visita medica; entro 60 giorni se si tratta di accertamenti diagnostici |
“P” (programmata) | Prestazione sanitaria da eseguire entro 180 giorni |
In caso di mancata indicazione della classe di priorità, da parte del medico prescrittore, si intende attribuite la classe “P”.
Abbiamo classi di priorità che si riferiscono anche ai ricoveri.
A | Entro 30 giorni |
B | Entro 60 giorni |
C | Entro 180 giorni |
D | Entro 12 mesi se la patologia non causa alcun dolore, disfunzione o disabilità |
Il successivo comma 14 prevede la vigilanza del direttore generale dell’azienda sanitaria sul rispetto dei tempi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, “anche al fine dell’esercizio dell’azione disciplinare e di responsabilità contabile nei confronti dei soggetti ai quali sia imputabile la mancata erogazione della prestazione nei confronti dell’assistito”.
3.Fac simile richiesta di rimborso costo esame /visita per mancato rispetto dei tempi per l'erogazione della prestazione sanitaria da parte della ASL
Di seguito un fac simile di richiesta di rimborso della prestazione medica, nella denegata ipotesi in cui l'attesa alla ASL si prolunghi oltre il termine fissato in ragione delle classi di priorità.
Oggetto: richiesta di rimborso ai sensi dell'articolo 3 comma 13 del decreto legislativo n. 124/1998.
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In mancanza del rispetto dei tempi per l'erogazione della prestazione sanitaria, il cittadino può chiedere la prestazione presso una struttura sanitaria privata per poi, successivamente, chiedere il rimborso del costo della prestazione, al netto del ticket se dovuto.
Il rimborso può essere richiesto in egual misura all’azienda sanitaria di appartenenza ed all’azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione, in ragione delle tariffe vigenti.
4. Divieto di sospensione delle attività di prenotazione delle prestazioni sanitarie
Secondo l'articolo 1 comma 282 della legge n. 266/2005, relativamente alla prenotazione delle prestazioni sanitarie presso le ASL, non si possono avere le “liste chiuse”.
Le liste chiuse sono vietate e pertanto è illegittima la prassi per cui quando ci si prenota al CUP (centro unico prenotazioni) della ASL si viene collocati in lista di attesa, senza definizione di una data per la visita medica oppure per l'esame diagnostico.
Le così dette liste di attesa sono un illegittimo escamotage per eludere il divieto di sospensione delle attività di prenotazione delle prestazioni.
5. Riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie e decreto - legge 7 giugno 2024, n. 73
Il decreto - legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie propone di implementare misure organizzative per far sì che la prevenzione diventi realmente efficace, cancellando in modo graduale le liste d'attesa.
Quali misure organizzative?
1)l’obbligo per le strutture sanitarie di pubblicare regolarmente i tempi di attesa aggiornati per ogni tipo di prestazione sanitaria.
2)l’istituzione presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, della piattaforma nazionale per le liste d’attesa, per monitorare i tempi di erogazione delle prestazioni.
3)l’assunzione di personale medico e para-medico, l’acquisto di nuove attrezzature diagnostiche e l’ampliamento delle strutture già esistenti.
4)flat tax al 15% delle prestazioni orarie aggiuntive (orario straordinario) dei professionisti sanitari impegnati nella riduzione delle liste d’attesa.
Sebbene il decreto legge necessiti di decreti attuativi per essere applicato a 360 gradi, è possibile procedere con istanza di accesso civico generalizzato, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013, nel caso in cui non risultino pubblicati i tempi di attesa aggiornati per ogni tipo di prestazione sanitaria.
Restiamo a vostra disposizione per fornirvi una consulenza specifica sulle varie problematiche sanitarie.
