Ricorso al tribunale del lavoro contro il trasferimento illegittimo del lavoratore dipendente

 

Indice:

1. Violazione articolo 2103 del codice civile; trasferimento in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive

Cosa accade in caso di illegittimo trasferimento di un lavoratore dipendente, nel caso in cui quest'ultimo lo impugni con ricorso al Tribunale del lavoro, per violazione dell'articolo 2103 del codice civile, trattandosi ad esempio di un trasferimento discriminatorio?
La suddetta norma di legge prevede infatti quanto segue: “il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.

Ipotizziamo che il lavoratore subordinato Mario Rossi sia stato trasferito presso una differente sede operativa della sua azienda, soltanto per finalità discriminatorie, funzionali a metterlo in condizione di rassegnare inevitabilmente le dimissioni volontarie, magari all'interno di un precedente quadro fattuale di mobbing e condotte persecutorie.

2. Richieste del lavoratore dipendente contenute nel ricorso

Tramite ricorso al tribunale del lavoro, il dipendente trasferito illegittimamente presso altra sede operativa, chiederà al giudice di:

  1. Reintegrazione presso la sede precedente al trasferimento
    Accertare e dichiarare la nullità e/o l’illegittimità e/o l’antigiuridicità e/o l’inefficacia e/o la ritorsività e/o la persecutorietà dell’atto di trasferimento e per l’effetto condannare il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore presso la sede antecedente al trasferimento nelle medesime mansioni, inquadramento ed orario goduti prima dell’illegittimo provvedimento. A tal fine, il lavoratore dipendente presenterà anche domanda cautelare ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile.
  2. Condanna del datore di lavoro al risarcimento danni
    Accertare e dichiarare il carattere ritorsivo e/o punitivo e/o vessatorio e/o comunque illegittimo della condotta datoriale serbata nei confronti del lavoratore e per l’effetto, in applicazione dell’art. 2087 e/o in subordine dell’art. 2043 del codice civile condannare il datore di lavoro al risarcimento del danno patrimoniale patito che si quantifica nell’importo di € xxxx,xx a titolo di rimborso spese di viaggio e di € xxxx,xx a titolo di differenze retributive per orario di lavoro e del danno non patrimoniale (danno alla salute) che si quantifica, in via equitativa, nell’importo di € xxxx,xx o “in quei diversi importi maggiori o minori che verranno ritenuti dovuti e di giustizia”.
    Le somme tutte, per i diversi titoli sopra richiesti, dovranno essere maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi legali.

3. La decisione del giudice sulla base del principio di prevalenza della ragione più liquida

Se da un lato il lavoratore dipendente, nel corso del processo, metterà in risalto le ragioni dell'illegittimità del trasferimento (ad esempio, il riconoscimento ai sensi della legge 104/1992 oppure la presenza di carichi familiari che lo costringono alle dimissioni, non potendosi allontanare dal nucleo familiare), dall'altro il datore di lavoro avvalorerà con dati di fatto, la tesi della sussistenza delle presunte ragioni produttive alla base del trasferimento. Su quali basi allora il giudice adotterà la sua sentenza?

Spesso l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. “ragione più liquida”.
Il principio (dottrinario e ormai anche) giurisprudenziale della decisione secondo la c.d. “ragione più liquida”, che consente al giudice di non rispettare rigorosamente l’ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che – pur se logicamente subordinata ad altre – sia più evidente e più rapidamente risolvibile, è stato ritenuto pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate, ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell’attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (così, Cass. SU n. 24883 del 9.10.08).
Maggiore liquidità della questione quindi significa che occorre dare priorità alla ragione più evidente, più pronta, più piana, che conduca ad una decisione, indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito (Trib. Milano sent. n. 2895 del 21.05.20). Ad esempio, una questione dirimente all'interno di una causa giuslavoristica come questa, è l'operatività dei contratti integrativi aziendali che possono prevedere particolari procedure da effettuare prima di un trasferimento, come ad esempio l'obbligo di sentire il parere del dipendente, sebbene tale parere non sia vincolante (specialmente in caso di lavoratore dipendente con carichi di famiglia oppure caregiver di un parente con riconoscimento di handicap ai sensi della legge 104/1992).
Se il lavoratore dipendente non è stato sentito dal datore di lavoro, come obbligatoriamente previsto dallo specifico contratto integrativo aziendale, il giudice del lavoro accerterà inevitabilmente l'illegittimità del trasferimento, a prescindere da tutte le altre argomentazioni sviluppate da ambo le parti processuali, nel corso del processo.

4. Eventuale compenso per lavoro straordinario in ragione del tempo di viaggio verso la nuova sede di lavoro

In caso di trasferimento illegittimo può essere riconosciuto al lavoratore il compenso per lavoro straordinario per il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno dalla propria abitazione alla nuova sede di lavoro se per la contrattazione collettiva del comparto, il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro quella contrattuale, ma anche quella prescelta per la trasferta, deve considerarsi come impiegato nell'esplicazione dell'attività lavorativa vera e propria, facendo parte del lavoro effettivo, e sommandosi quindi al normale orario di lavoro, così da essere qualificato come lavoro straordinario (Cassazione sentenza n. 5359/2001).

5. Onere probatorio relativo al risarcimento danni

Il lavoratore trasferito illegittimamente avrà titolo per chiedere un risarcimento dei danni non patrimoniali, ad esempio se sarà in grado di dimostrare, tramite certificazione medica, un aggravamento del suo stato di salute, quale conseguenza immediata e diretta della condotta del datore di lavoro. Al lavoratore dovrà poi essere risarcito il danno patrimoniale consistente nelle spese sostenute per i viaggi verso la nuova sede di lavoro determinati nella misura di 0,266 €/km (il così detto quinto della benzina - rimborso kilometrico) per un totale di xx km per ciascuna giornata di effettiva presenza, dal momento del trasferimento illegittimo fino al deposito della sentenza.
Agli importi così determinati dovranno aggiungersi gli interessi legali dal giorno successivo al deposito della sentenza sino al saldo, in ossequio al principio per il quale i debiti di valore una volta accertati e liquidati giudizialmente assumono la natura di debiti di valuta. Il datore di lavoro sarà anche condannato alle spese di giudizio.
Siamo a vostra disposizione per esaminare la possibilità di impugnare un trasferimento illegittimo, tramite ricorso al Tribunale del lavoro.

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