Le assunzioni dei giovani nella Pubblica Amministrazione con contratto di apprendistato e con contratto di formazione e lavoro.
1. Premesse normative
L'articolo 3 ter del decreto legge 44/2023 nonché il successivo Decreto Ministri della Pubblica Amministrazione e dell'Università del 26 dicembre 2023, hanno previsto in deroga alla normativa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 165/2001, l'assunzione di giovani presso la Pubblica Amministrazione, con il profilo di Funzionario / Elevata Qualificazione, tramite contratti di apprendistato ovvero contratto di formazione e lavoro, previa stipula di convenzioni non onerose con le Università. Alla scadenza dei suddetti contratti di lavoro a termine, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato dal giovane, il rapporto di lavoro a tempo determinato si trasformerà in rapporto a tempo indeterminato ovviamente nei limiti delle facoltà assunzionali. In questi casi “la valutazione positiva del dipendente deve essere accompagnata da una relazione motivata concernente il servizio prestato, le attività svolte e la performance conseguita”, a firma del Dirigente competente.
2. Contratti di lavoro a tempo determinato di apprendistato
Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni pubbliche, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili (20% per gli enti territoriali), in relazione ai rispettivi ordinamenti, possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati nel portale del reclutamento (www.inpa.gov.it) della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le procedure per il reclutamento, nel rispetto dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevedono una prova scritta, la valutazione dei punteggi dei titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami, la valutazione degli eventuali titoli di specializzazione “post lauream” e delle eventuali esperienze professionali documentate, conferenti con la tipologia dei posti messi a concorso, nonché una prova orale in cui è valutato il possesso delle competenze richieste dal testo unico pubblico impiego. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età. Alla presente fattispecie non si applica il capo V del decreto legislativo n. 81/2015 sull’apprendistato.
3. Convenzioni non onerose con le università per la stipula di contratto di formazione e lavoro con giovani universitari fino a 24 anni
Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni non onerose con istituzioni universitarie per l'individuazione selettiva, di studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi (anche se non ancora laureati), da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili (20% per gli enti territoriali), in relazione ai rispettivi ordinamenti.
Saranno quindi sottoscritti con i vincitori del concorso, contratti di formazione e lavoro, previa appunto stipula di convenzioni con le Università in modo da disciplinare preventivamente “gli ambiti delle competenze e professionalità, il contesto produttivo ed organizzativo all’interno del quale si intendono collocare i giovani, la presenza nella commissione di almeno 1 docente della Università, l’attivazione di progetti di formazione universitaria e di corsi professionalizzanti, la formazione on the job, la programmazione di seminari a cui partecipano rappresentanti delle amministrazioni convenzionate per la presentazione, agli studenti, delle possibilità occupazionali offerte dalle amministrazioni e la possibilità nelle regioni in cui è presente il bilinguismo di richiedere la necessaria conoscenza della lingua straniera prevista. In queste procedure il bando di concorso prevede che la media ponderata dei voti conseguiti negli esami individuati concorre in misura almeno pari a un quarto alla formazione del punteggio finale”.
4. Le prove concorsuali e la valutazione dei titoli di studio
Gli avvisi relativi alle selezioni saranno pubblicate su INPA con l'indicazione dei requisiti per la partecipazione. La prova scritta, che potrà anche avere un contenuto teorico-pratico ed essere strutturata come quiz, nonché una prova orale “volta ad accertare il possesso dell’insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali e attitudinali, nonché la conoscenza di almeno una lingua straniera”.
Nei bandi di concorso, come previsto dalla legge, riguardo le materie oggetto di esame ed i titoli oggetto di valutazione, la normativa prevede quanto segue: “sono oggetto di valutazione i titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami e gli eventuali titoli di specializzazione post lauream, nonché le eventuali esperienze professionali documentate”
ed ancora si può tenere
“conto dell’età anagrafica, della regolarità dello svolgimento del percorso di studi, intesa come coerenza temporale al piano di studi programmato e del voto di laurea, ovvero della media ponderata dei voti conseguiti, anche calcolata solamente su un numero predeterminato di materie qualificanti il percorso di studio, in numero non inferiore a cinque …
l’attinenza con il profilo della tesi di laurea e degli elaborati redatti, delle esperienze professionali e le competenze in materia di organizzazione e gestione della pubblica amministrazione, acquisite”.
Come previsto dal DPR 82/2023, i titoli oggetto di valutazione non potranno eccedere 1/3 del punteggio complessivo, fermo restando l'eccezionale possibilità di prevedere l'aumento fino al raddoppio del punteggio per il titolo di studio conseguito negli ultimi 5 anni dal candidato.
5. La facoltà di limitazione delle assunzioni su base territoriale
La Pubblica Amministrazione che intende assumere i giovani con le suddette tipologie contrattuali, avrà facoltà di limitare l'ambito di applicazione delle assunzioni su base territoriale e, in tal caso, le convenzioni saranno stipulate “prioritariamente con le istituzioni universitarie aventi sede, anche periferica, all’interno del territorio comunale, provinciale e regionale della singola amministrazione, nonché con le università aventi sede nei territori regionali confinanti o limitrofi per le discipline non presenti nell’ambito territoriale di appartenenza»