Misure di sostegno in favore dei disoccupati NASPI e DIS-COLL

 

Indice:

 

1.Definizione giuridica di disoccupato e misure di sostegno

Quali sono le misure di sostegno in favore dei disoccupati?
“Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’impiego” (articolo 19, comma 1, del d.lgs n. 150/2015).

Le misure di sostegno in favore di chi ha perso il lavoro sono le seguenti:

  • l’Assegno di Inclusione (ADI);

  • il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL);

  • l’indennità di disoccupazione (NASPI e DIS-COLL).

2. La NASPI

 

2.a Requisiti per il diritto alla NASPI

 

Tipologia di lavoratore che ha perso involontariamente il lavoro

 

Hanno diritto alla NASPI:

  • lavoratori subordinati

  • apprendisti

  • soci lavoratori di cooperative

  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato

  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni (es. precari della scuola)

  • gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che lavorano prodotti agricoli prevalentemente propri o conferiti dai soci

Non hanno diritto alla NASPI:

  • i dipendenti pubblici a tempo indeterminato

  • gli operai agricoli a tempo determinato

  • i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale

  • i lavoratori che hanno maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata

  • i lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, salvo il caso dell'esercizio di opzione per la NASPI

 

Disoccupazione involontaria, eccezioni previste dalla legge

 

Non hanno diritto alla NASPI, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni volontarie o per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, tranne le seguenti eccezioni, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 22/2015:

  • risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro secondo le modalità di cui all’articolo 7, legge 15 luglio 1966, n. 604 come sostituito dall’articolo 1, comma 40, legge 92/2012

  • risoluzione consensuale sia avvenuta a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso altra sede della stessa azienda distante più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile con i mezzi pubblici in 80 minuti o più

  • licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’articolo 6, decreto legislativo n. 22/2015

  • licenziamento è disciplinare

  • dimissioni per giusta causa, per improseguibilità del rapporto di lavoro non dipendente dalla volontà del lavoratore, ma per illeciti del datore di lavoro individuati dalla giurisprudenza

  • dimissioni comunicate durante il periodo tutelato di maternità, a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino

  • dimissioni comunicate durante il periodo tutelato di congedo di paternità obbligatorio (circolare INPS 32/2023 del 20.03.2023)

 

Requisito contributivo

 

Nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione, compresa altresì la contribuzione dovuta, ma non versata.
Quale tipologia di contribuzione è utile ai fini della NASPI?

  • i contributi previdenziali regolarmente versati

  • i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già dovuta contribuzione

  • i periodi di lavoro all’estero in Paesi comunitari o convenzionati con possibilità di totalizzazione

Non sono utili ai fini della NASPI i periodi non coperti da contribuzione effettiva, sebbene siano coperti da contribuzione figurativa, come le seguenti fattispecie:

  • malattia e infortunio sul lavoro, senza integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro

  • cassa integrazione con attività a zero ore

  • assenza per permessi e congedi del caregiver per assistenza familiare in condizione di handicap grave

2.b Compatibilità della NASPI con altra attività lavorativa e sospensione della NASPI

I lavoratori che beneficiano della NASPI possono avere un altro impiego, a condizione di rispettare i seguenti parametri di reddito (occorre comunicarlo preventivamente all'INPS):

  • reddito da lavoro dipendente/parasubordinato non superiore a 8.173,91 euro per l’anno 2023

  • reddito da lavoro dipendente/parasubordinato non superiore a 8.500 euro per l’anno 2024

  • reddito da lavoro autonomo non superiore a 5.500 euro per gli anni 2023 e 2024

La NASPI è compatibile con il lavoro occasionale, entro i seguenti parametri di reddito:

In quali caso l'erogazione della NASPI è sospesa?

  • il beneficiario viene rioccupato con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a 6 mesi, tranne il caso di comunicazione del reddito annuo presunto ai fini del cumulo inferiore a 8.174 euro

  • il beneficiario trova un nuovo lavoro in Paesi dell’UE ovvero con cui l’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione ovvero in paese extracomunitario. Se il beneficiario si trasferisce in un Paese dell’Unione europea, in Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda, alla ricerca di lavoro, ha diritto a conservare l’indennità per un massimo di 3 mesi ai sensi dei Regolamenti CE 883/2004 e 987/2009; in questo caso il lavoratore non è soggetto alle regole di condizionalità, tuttavia terminati i tre mesi il diritto a percepire la NASPI dipende dal rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 20 e 21, decreto legislativo 150/2015

2.c Durata, misura e perdita della NASPI

Durata. Un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni. Periodo massimo due anni.

Misura. Retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

Se la retribuzione è inferiore a 1.352,19 euro (importo di riferimento per il 2023), la NASPI è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni. La NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal sesto mese (ottavo mese se il beneficiario ha 55 anni).
Se invece è superiore a 1.352,19 euro (importo di riferimento per il 2023), la NASPI è pari al 75% dell’importo di riferimento di cui sopra, sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile e il suddetto importo previsto direttamente dalla legge.

Si perde il diritto alla NASPI nelle seguenti ipotesi:

  • si inizia un’attività di lavoro subordinato, di durata superiore a 6 mesi o a tempo indeterminato senza comunicare all’INPS il reddito presunto che ne deriva entro il termine di un mese dall’inizio del rapporto di lavoro o dalla data di presentazione della domanda se il rapporto lavorativo era preesistente alla domanda medesima;

  • non si comunica, entro un mese dalla domanda della NASpI, il reddito annuo che presume di trarre da uno o più rapporti di lavoro subordinato part-time rimasti in essere all’atto di presentazione della domanda di NASpI conseguente alla cessazione di altro rapporto di lavoro di cui era titolare;

  • si inizia un’attività lavorativa autonoma o parasubordinata senza comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro un mese dal suo inizio o dalla data di presentazione della domanda se l’attività lavorativa autonoma o l’iscrizione alla Gestione Separata era preesistente alla domanda stessa;

  • raggiungimento diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata

  • si matura il diritto all’assegno ordinario di invalidità, senza optare per la NASPI

  • mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento predisposte dai Centri per l’impiego

2.d Anticipo della NASPI per incentivare l'auto-imprenditorialità

Il disoccupato che vuole avviare un’attività lavorativa autonoma o d’impresa individuale anziché sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa, ha diritto di chiedere la liquidazione anticipata e in un’unica soluzione ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo del 4 marzo 2015 n. 22.
Occorre presentare apposita domanda all'INPS, entro un termine di decadenza di 30 giorni dall'inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

2.e Sanzioni in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione con il centro per l'impiego.

Sono previste le seguenti sanzioni (comma 7 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 150/2015, articolo 7 decreto legislativo n. 22/2015):

  • decurtazione di un quarto di una mensilità per la prima mancata presentazione

  • la decurtazione di una mensilità, per la seconda mancata presentazione

  • la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione per la ulteriore mancata presentazione

3. DIS-COLL

 

3.a Soggetti aventi diritto e soggetti esclusi

Soggetti che hanno diritto alla DIS-COLL, esclusivamente se iscritti alla gestione separata:

  • i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto od occasionali

  • gli assegnisti di ricerca

  • i dottorandi di ricerca con borsa di studio

Soggetti esclusi dalla DIS-COLL:

  • collaboratori titolari di pensione

  • titolari di partita IVA

  • amministratori, sindaci, o revisori di società

3.b Soggetti aventi diritto e soggetti esclusi

La DIS-COLL non è mai compatibile con il lavoro dipendente, ma è compatibile nei seguenti casi con alcune attività lavorative:

  • lavoro parasubordinato non superiore a 8.173,91 euro per l’anno 2023;

  • lavoro parasubordinato non superiore a 8.500 euro per l’anno 2024;

  • lavoro autonomo non superiore a 5.500 euro per gli anni 2023 e 2024;

  • lavoro occasionale che non produce reddito annuo superiore a € 5.000 annui (in questo caso non si deve comunicare nulla all'INPS).

3.c Requisito contributivo, durata, casi di sospensione dell'erogazione

Requisito contributivo. Almeno un mese di contribuzione nell'arco temporale compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione dal lavoro e la cessazione medesima.

<b<Durata. Numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del lavoro e la cessazione stessa. Periodo massimo 12 mesi.

Sospensione DIS-COLL.
È sospesa se il beneficiario è rioccupato con contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a cinque giorni (obbligo di trasmettere all'INPS la comunicazione di rioccupazione).

È sospesa se il beneficiario intraprende un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un’attività parasubordinata, a condizione che comunichi all’INPS il reddito presumibile entro 30 giorni. In ragione del reddito presumibile sarà prevista una riduzione dell'importo della DIS-COLL

ATTENZIONE: al contrario della NASPI, si può presentare una nuova domanda DIS-COLL mentre si sta beneficiando della DIS-COLL, se il beneficiario ha maturato il diritto all'indennità, mentre continuava a svolgere una attività autonoma/parasubordinata entro i limiti di reddito, e questa attività è cessata successivamente alla percezione della DIS-COLL.

Restiamo a vostra disposizione per fornirvi una consulenza in materia di sussidi, indennità e agevolazioni in favore dei disoccupati.

4. Le novità della legge di bilancio per l'anno 2025, in materia di NASPI

Per beneficiare della NASpI il lavoratore disoccupato deve poter far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione. L’indennità viene poi erogata per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni.

Il comma 171 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027” ha previsto un ulteriore requisito per beneficiare della NASpI, a partire dal 1° gennaio 2025: il richiedente la NASPI deve essere in possesso di almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, se interrotto per dimissioni volontarie, o risoluzione consensuale, a condizione che l’evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione involontaria per cui si richiede la NASPI.
Sarà più difficile ottenere la NASPI per coloro che hanno volontariamente interrotto in precedenza un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

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