Calcolo risarcimento danni da sospensione illegittima lavori
1.Quando la sospensione dei lavori pubblici è illegittima
Questo approfondimento tematico vuole essere un valido supporto sia per gli operatori economici, aggiudicatari oppure affidatari di lavori pubblici, sia per i Responsabili di Progetto, lavoratori dipendenti delle Stazioni Appaltanti, che per i Direttori dei Lavori, incaricati in fase di esecuzione dell'appalto di lavori.
Quando la sospensione dei lavori pubblici è illegittima?
Quando è disposta dalla Stazione Appaltante, per cause derivanti da responsabilità della stessa S.A., diverse dalle seguenti
| Cause legittimanti la sospensione dei lavori | Riferimenti normativi |
| circostanze speciali che impediscono che i lavori procedano utilmente a regola d’arte | art. 121, comma 1, Codice dei contratti pubblici decreto legislativo n. 36/2023 |
| ragioni di necessità o pubblico interesse | art. 121, comma 2, Codice dei contratti pubblici decreto legislativo n. 36/2023 |
| circostanze che impediscano il regolare svolgimento dei lavori per cause imprevedibili o di forza maggiore | art. 121, comma 6, Codice dei contratti pubblici decreto legislativo n. 36/2023 |
Secondo le norme di legge, esclusivamente nell'ipotesi di sospensione dei lavori, causata da forza maggiore, la stessa potrebbe avere una durata superiore a 60 giorni; in tutte le altre fattispecie, l’appaltatore può chiedere di recedere dal contratto al sessantesimo giorno di sospensione.
2.Esempio di sospensione dei lavori illegittima
Facciamo un esempio di sospensione dei lavori illegittima, in quanto causata da un errore di programmazione della Stazione Appaltante: una sospensione dei lavori causata dalla necessità di acquisire un nulla osta paesaggistico per un vincolo già esistente al momento della sottoscrizione dell'appalto di lavori pubblici.
In questa fattispecie, la Stazione Appaltante risponderebbe dei danni causati all'appaltatore, sin dall'inizio della sospensione illegittima, tuttavia l'esecutore dei lavori ha l'onere di iscrivere una riserva nello stesso verbale di sospensione dei lavori.
Con l'attuale codice dei contratti pubblici (così come con il precedente del 2016), il danno da illegittima sospensione dei lavori è risarcibile soltanto in presenza di specifica richiesta da parte dell’esecutore. Se questa richiesta è regolarmente presentata, la pubblica amministrazione è tenuta al riconoscimento nonché alla successiva liquidazione del danno all'esecutore dei lavori pubblici.
ATTENZIONE: l'appaltatore può limitarsi all’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori, soltanto nel caso in cui la contestazione riguardi la sola durata della sospensione illegittima.
Se l’appaltatore dovesse decidere di non firmare i verbali di sospensione o di ripresa dei lavori, dovrà farne espressa riserva sul registro di contabilità.
3.Formula per il calcolo del risarcimento danni
Tanto premesso e considerato, per calcolare il risarcimento del danno da sospensione illegittima lavori pubblici, occorrono le seguenti informazioni:
Importo contrattuale: appalto lavori pubblici: euro 1.000.000 (un milione di euro)
Durata esecuzione: lavori indicata nel contratto di appalto: 250 giorni
Spese generali: 15% dell'importo contrattuale (nel caso “de quo”, 150.000 euro)
Utile d'impresa: 10% dell'importo contrattuale (nel caso “de quo”, 100.000 euro)
Giorni di sospensione illegittima dei lavori: 80 giorni
Tasso d'interesse legale: 2,5% (dal 1^ gennaio 2024, stabilito dal Decreto MEF 29/11/2023)
Tasso d'interesse legale di mora: 12,5% (per il primo semestre dell'anno 2024)
Beni strumentali da ammortizzare: presenti in cantiere durante la sospensione: ad esempio, pala meccanica, carrello elevatore, autocarro, betoniera, ponteggio, baraccamenti di cantiere, attrezzatura varia e minuta
Operai per singola qualifica presenti in cantiere: durante la sospensione dei lavori: operaio comune, specializzato, qualificato.
Risarcimento del danno da sospensione illegittima dei lavori è pari alla somma tra: Spese generali infruttifere + Lesione dell'utile + Quota ammortamento beni + Retribuzione manodopera Dobbiamo calcolare ciascuno degli addendi la cui somma ci consente di calcolare il risarcimento del danno spettante all'esecutore dei lavori. Iniziamo quindi con il calcolo delle spese generali infruttifere; la formula è la seguente. Spese Generali Infruttifere 0,065 x {importo contrattuale / [(1+spese generali) x (1+utile d'impresa)]} x giorni sospensione illegittima / durata contrattuale esecuzione lavori Lesione dell'utile Tasso d'interesse legale di mora x {utile d'impresa x [importo contrattuale / (1 + utile d'impresa)] x giorni sospensione illegittima / 365 giorni Quota di ammortamento beni strumentali (macchinari) presenti in cantiere ancora da ammortizzare, accertati dal direttore dei lavori ∑ “sommatoria” (costo di acquisto del bene strumentale x coefficienti annui di ammortamento x giorni sospensione illegittima / 365 giorni) * I coefficienti annui di ammortamento nel periodo di illegittima sospensione dei lavori, sono indicati dalle norme fiscali. Nella formula matematica è indicato il Sigma della Sommatoria, poiché si rende necessario effettuare il calcolo per ciascun bene strumentali, sommando di seguito tutti i risultati parziali. Retribuzione manodopera ∑ “sommatoria” (numero operai per qualifica x costo unitario manodopera per singola qualifica x ore di permanenza operaio durante la sospensione dei lavori) * Nella formula matematica è indicato il Sigma della Sommatoria, poiché si rende necessario effettuare il calcolo per ciascuna qualifica di operaio presente in cantiere, sommando di seguito tutti i risultati parziali. Per i costi orari degli operai, si suggerisce quale riferimento la Tabella ANCE Napoli – Tabella Prezzi in vigore dal 1° marzo 2024 (allegata). |
4. Considerazioni finali
Suggerisco ai RUP nonché ai Direttori di Lavori di prestare la massima attenzione nel valutare la legittimità della sospensione dei lavori, poiché l’entità del risarcimento da riconoscere all’appaltatore potrebbe essere particolarmente significativo.
Consideriamo infatti le posizioni della giurisprudenza in materia di onere della prova relativo alla quantificazione del danno da illegittima sospensione. “in presenza di una accertata sospensione illegittima dei lavori, non occorre una prova particolare del danno conseguito, in quanto, in via di presunzione, ai sensi dell’art. 2727 codice civile, deve senz’altro ritenersi verificato un aumento o un improduttivo esborso anche delle spese generali, essendo i due fenomeni strettamente connessi”.
La formula matematica per il calcolo del risarcimento danni è attualmente stabilita dall’articolo 8, comma 2, allegato II.14 al codice dei contratti pubblici.
Ad ogni modo, l'utilizzo di questa formula aiuterà certamente a diminuire il numero e l'entità dei contenziosi tra le Stazioni Appaltanti e gli operatori economici privati. Siamo a disposizione per fornirvi consulenze specifiche in materia di appalti pubblici.
Cordiali saluti.
