Calcolo dell'assegno di mantenimento in favore di coniuge separato e figli, criteri e presupposti della sua revisione

 

Indice:
  1. Premessa e normativa di riferimento
  2. Quando spetta l'assegno di mantenimento in favore del coniuge ed in quale misura, secondo la più recente giurisprudenza?
  3. Quali sono i metodi più frequentemente utilizzati dai tribunali italiani per quantificare l'assegno di mantenimento in favore dei figli?
  4. Esempio di applicazione del metodo RE Mida famiglia
  5. Qual è la differenza tra il concetto di disparità di reddito dei coniugi – genitori e la differenza di disponibilità economica tra di loro?
  6. I presupposti per la modifica e la revoca dell'assegno di mantenimento
  7. Il calcolo dell'assegno di mantenimento secondo il modello MoCAM
  8. Il riconoscimento del periodo di convivenza prematrimoniale ai fini del calcolo dell’assegno di divorzio

1.Premessa e normativa di riferimento

Il coniuge, in presenza di nuovi motivi idonei per modificare le condizioni economiche e patrimoniali sussistenti al momento della quantificazione dell’assegno di mantenimento, ha diritto di proporre un’apposita istanza, a norma degli articoli 337 del codice civile e 710 del codice di procedura civile, nonché ai sensi dell'articolo 9 della Legge 898/1970 in caso di assegno divorzile, al Tribunale civile, allegando le prove delle circostanze sulle quali è fondata la sua richiesta di revisione e di revoca. Generalmente il coniuge, a fini probatori, allegherà al suo decreto una relazione – dossier contenente documenti pubblici o privati, testimonianze, fotografie e filmati etc. etc.

Quali sono i nuovi motivi e/o i fatti sopravvenuti rispetto al momento della separazione dei coniugi anziché del loro divorzio, idonei a modificare l'importo dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli?
Abbiamo provato ad elencarli sinteticamente:

  1. rinuncia al mantenimento da parte del coniuge beneficiario
  2. successiva convivenza ufficiale (“more uxorio”) e/o formazione di una nuova famiglia, nascita altri figli
  3. motivi di salute e morte del coniuge
  4. modifica situazione lavorativa di uno dei coniugi
  5. aumentate esigenze dei figli
  6. raggiunta autosufficienza economica da parte del figlio maggiorenne
  7. riduzione del patrimonio del coniuge (patrimonio immobiliare e mobiliare)
  8. estinzione del mutuo per l'acquisto della casa familiare e maggiore disponibilità di risorse da parte del coniuge obbligato a versare la rata mensile del mutuo

In quali ipotesi tuttavia l'aumento dello stipendio del coniuge obbligato diventa rilevante ai fini della revisione in aumento dell'assegno di mantenimento oppure dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge beneficiario? Anche un semplice aumento di 50 euro al mese potrebbe giustificare una richiesta di modifica del mantenimento?
Quando invece l'aumento del patrimonio del coniuge obbligato, ad esempio perché ha ereditato dai suoi genitori un immobile di particolare pregio, potrebbe essere utilizzato dal coniuge beneficiario dell'assegno, per chiedere al tribunale civile un incremento del mantenimento in suo favore nonché in favore della prole?

Per rispondere a queste domande, dobbiamo avere dimestichezza con i più frequenti criteri di quantificazione del mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minori oppure maggiorenne ma non ancora finanziariamente autosufficienti.

2.Quando spetta l'assegno di mantenimento in favore del coniuge ed in quale misura, secondo la più recente giurisprudenza?

Ai sensi dell'articolo 156 del codice civile, “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”.

È dovuto l'assegno di mantenimento quando la disparità di reddito, in termini di disponibilità economica (vedremo in seguito la differenza tra i due concetti) tra i coniugi è pari o superiore a doppio.
In linea di principio, il reddito del coniuge economicamente più debole deve essere inferiore alla metà di quello del coniuge più forte.
Facciamo allora un esempio concreto:

  • reddito del marito pari a 2.000 euro mensili
  • reddito della moglie pari a 800 euro mensili
  • assegno di mantenimento pari a 200 euro mensili, ossia la differenza tra il 50% del reddito del marito ed il reddito della moglie.

Una differenza tra redditi inferiore alla metà (es. reddito del marito pari a 2.000 euro e reddito della moglie pari a 1.200 euro) non è considerare idonea a determinare una riduzione sperequata del tenore di vita precedentemente tenuto durante il rapporto di coniugio.
Al momento della quantificazione dell'assegno divorzile (successivamente alla quantificazione dell'assegno di mantenimento dovuto per la separazione legale dei coniugi), l'importo di 200 euro (per restare all'esempio di cui sopra) sarà confermato soltanto se il coniuge beneficiario sia in grado di dimostrare che il divario reddituale tra marito e moglie è la “diretta conseguenza delle scelte operate congiuntamente dai coniugi in costanza di matrimonio nell’ambito della loro libertà di organizzazione della vita familiare, tenendo conto del contributo che ciascuno di essi ha fornito nella formazione del patrimonio comune e dell’altro coniuge” (*vedi linee guida del Tribunale di Genova).

3.Quali sono i metodi più frequentemente utilizzati dai tribunali italiani per quantificare l'assegno di mantenimento in favore dei figli?

I metodi per la quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli sono due:

  1. metodo “Palermo”
  2. metodo “RE Mida famiglia”

Tramite il metodo Palermo si quantifica la spesa dedicata ai figli, in ragione di una frazione del reddito complessivamente disponibile; la percentuale dipende dal numero dei figli di una coppia, a prescindere se la coppia sia coniugata, convivente oppure di fatto separata (anzi magari potrebbe trattarsi di due genitori che non hanno mai avuto una stabile relazione affettiva).
Il metodo Palermo si basa sulla seguente tabella:

Numero figli % del reddito dei genitori da destinare ai figli
1 25,00%
2 40,00%
3 50,00%
4 57,14%
5 62,50%
6 66,66%
7 70,00%
8 72,72%
9 75,00%

 

Il metodo RE Mida famiglia invece, si basa su indagini statistiche realizzate in un determinato arco di tempo, utilizzando come campione le separazioni consensuali presso i tribunali civili della Lombardia.
Al contrario del metodo Palermo, il metodo RE Mida famiglia prevede che il mantenimento in favore dei figli debba essere quantificato dal giudice all'interno di una forbice, individuata tra una percentuale minima ed una massima, in ragione dei seguenti due subcriteri:

  1. le attuali esigenze dei figli
  2. il tenore di vita di cui ha beneficiato il figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.

Quali sono gli indici sintomatici del tenore di vita tenuto in costanza di convivenza con i genitori (questi indici si applicano anche al coniuge beneficiario del mantenimento), secondo le linee guida dei tribunale civili italiani?
Di seguito un elenco esemplificativo, ma non tassativo:

  • Viaggi o soggiorni di vacanza in rinomate località (italiane o estere);
  • Abituale frequentazione di hotel a 4 o più stelle;
  • Abituale frequenza di ristoranti rinomati o stellati;
  • Disponibilità/mantenimento di seconde case che per ubicazione e/o consistenza siano di rilevante pregio/costo di mantenimento;
  • Iscrizione a circoli e/o clubs (golf, tennis, rotary ecc);
  • Disponibilità di autovetture di pregio (marca, cilindrata);
  • Disponibilità di imbarcazioni di un certo livello;
  • Proprietà di cavalli e pratica dell’equitazione;
  • Collezionismo di auto d’epoca;
  • Collezionismo di oggetti d’arte e/o orologi di pregio (rolex ecc);
  • Abituali abbonamenti stagionali in stabilimenti balneari;
  • Abituale acquisto di capi di abbigliamento o accessori firmati;
  • Abituale effettuazione di costosi regali (gioielli, orologi, accessori firmati).

La percentuale inoltre, deve essere successivamente parametrata sul livello dei redditi, in modo regressivo, ossia all'aumentare dei redditi la percentuale deve essere ridotta (in ragione delle evidenti economie di scala che si ottengono in caso di famiglia più numerosa).

Il metodo RE Mida famiglia si basa sulla seguente tabella:

Numero figli % minima di reddito dei genitori da destinare ai figli % massima di reddito dei genitori da destinare ai figli
1 25,00% 35,00%
2 35,00% 45,00%
3 45,00% 55,00%
4 53,00% 61,00%
5 58,00% 66,00%
6 63,00% 69,00%
7 67,00% 73,00%
8 69,00% 75,00%
9 72,00% 78,00%

 

A differenza del metodo Palermo che applica semplicemente la percentuale del 25%, con il metodo RE Mida famiglia, in presenza di un solo figlio, il reddito dei genitori da destinare alla prole sarà individuato dal giudice (oppure di comune accordo tra i genitori, in caso di separazione consensuale) tramite una percentuale tra il 25% ed il 35%.
Il giudice individuerà la percentuale tra il minimo ed il massimo della suddetta tabella, in ragione del tenore di vita tenuto dai figli in costanza di convivenza con i loro genitori.
In ogni caso, l'assegno di mantenimento in favore dei figli non potrà mai essere superiore alle loro esigenze, perché diversamente si trasformerebbe in una forma di appropriazione non consentita di denaro da parte dell'altro genitore.

4. Esempio di applicazione del metodo RE Mida famiglia

Facciamo un esempio concreto di applicazione del metodo RE Mida famiglia.

Coppia di genitori sposati con un unico figlio.
Sia il marito che la moglie sono lavoratori dipendenti con un reddito mensile di 1500 euro, pertanto il reddito complessivo da destinare al figlio sarà pari ad una percentuale tra il 25% ed il 35%.
Ipotizziamo che la quota di reddito dei genitori da destinare all'unico figlio sia pari al 30%.
Reddito mensile complessivo dei genitori = 3.000 euro (stipendio del padre + stipendio della madre) Quota di reddito da destinare mensilmente al figlio = 900 euro (3.000 euro * 30%).

La quota di reddito da destinare al figlio deve essere ripartita tra i due genitori in proporzione ai loro redditi; in questo caso, siccome gli stipendi sono uguali tra loro, sia il padre che la madre dovranno contribuire per 450 euro ciascuno.

L'affidamento del figlio tuttavia potrebbe essere esclusivo, perfettamente condiviso tra i genitori oppure condiviso ma con prevalenza ad un genitore affidatario della prole.
L'articolo 337 ter IV comma del codice civile prevede i seguenti criteri per la quantificazione dell'assegno in favore dei figli:
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

  1. le attuali esigenze del figlio.
  2. il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
  3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
  4. le risorse economiche di entrambi i genitori.
  5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice”.

Dobbiamo pertanto valorizzare i tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore.
Calcoliamo allora il così detto “costo giornaliero del figlio” con la seguente formula:

Quota di reddito da destinare mensilmente al figlio (900 euro) / 30 giorni = 30 euro. Il figlio costa 30 euro al giorno.
Secondo un sistema di turnazione stabilito consensualmente dai genitori, il figlio trascorre 20 giorni con la madre e 10 giorni con il padre (consiglio tuttavia di considerare i “pasti”, piuttosto che le giornate intere, in modo da valorizzare anche le metà giornate che il figlio trascorre con la madre oppure con il padre).

Moltiplichiamo il costo giornaliero pari a 30 euro per il numero di giorni mensili.
30 * 10 giorni con il padre = 300 euro
30 * 20 giorni con la madre = 600 euro

Se il padre già contribuisce per 300 euro, in ragione dell'affidamento condiviso, e la madre contribuisce per 600 euro, quale sarà l'importo che il padre dovrà versare in favore del figlio minore?
Se la quota di mantenimento spettante ai due genitori, in ragione dei loro redditi da lavoro dipendente, è pari a 450 euro (900 euro diviso 2), l'assegno a carico del padre sarà pari alla differenza tra 450 euro e 300 euro, ossia 150 euro.
Il mantenimento che il padre dovrà versare in favore del figlio, ai sensi dell'articolo 337 ter del codice civile, sarà pari a 150 euro.

5.Qual è la differenza tra il concetto di disparità di reddito dei coniugi – genitori e la differenza di disponibilità economica tra di loro?

Il reddito dei coniugi è desumibile dai redditi dichiarati nel triennio antecedente alla separazione/divorzio, secondo la seguente tabella, sia in caso di lavoratori dipendenti che di lavoratore autonomi oppure imprenditori:

# Media triennale Media mensile su 12 mesi
Reddito imponibile ai fini della imposte dirette    
- (meno) Imposta netta Irpef    
- Addizionale regionale dovuta    
- Addizionale comunale dovuta    
+Redditi soggetti a cedolare secca    
- Cedolare secca e altre imposte locali (IMU - TARI)    
+Altri redditi    
- Imposte su ulteriori redditi    
Totale Reddito    

 

Al reddito di cui alla suddetta tabella, occorre aggiungere i seguenti redditi se percepiti dal coniuge nel triennio precedente alla separazione/divorzio:

  1. le somme per premi di lavoro dipendente
  2. il Bonus irpef
  3. i redditi frontalieri laddove continuativi
  4. i redditi esenti laddove continuativi
  5. i redditi assoggettati a ritenuta d’imposta (redditi da investimenti finanziari)
  6. i redditi per compensi arretrati
  7. pensioni per invalidità, pensioni sociali e sussidi corrisposti dagli enti pubblici di assistenza anche per i figli
  8. reddito di inclusione sociale
  9. benefit
  10. redditi potenziali da immobili di proprietà che non sono posti a reddito secondo il criterio stabilito dalla sentenza di Cassazione n. 6197 del 22/03/2005 (utilizzo dei criteri OMI considerando il valore medio); è ammissibile la prova contraria, ossia l'immobile non è idoneo a produrre reddito per la sua ubicazione, per le sue condizioni di manutenzione, per i costi di gestione etc etc

Attraverso quale procedimento logico – giuridico, partendo dal reddito medio triennale, si giunge all'effettiva disponibilità economica?

Le separazioni ed i divorzi non riguardano sempre situazioni così semplici e basiche come quelle prese a riferimento dai metodi Palermo ovvero RE Mida famiglia.
Alcuni esempi?

  1. abitazione famigliare di proprietà del marito, assegnata alla moglie in quanto genitore affidatario con prevalenza della prole. Il marito continua a pagare la rata del mutuo e deve andare a vivere un'altra abitazione in locazione, a seguito della separazione.
    Dal reddito medio dell'ultimo triennio del marito, occorre defalcare la rata del mutuo per l'acquisto della casa familiare, attribuita dal giudice alla moglie ed ai figli, ai sensi dell'articolo 337 sexies del codice civile.
  2. allo stesso tempo, occorre incrementare il reddito medio dell'ultimo triennio della moglie, per un importo pari almeno al 50% di un potenziale canone di locazione riferito alla casa familiare che le è stata assegnata dal giudice della separazione. Perché soltanto il 50% del potenziale canone di locazione? Perché la moglie abiterà presso la casa familiare, non da sola, ma insieme ai figli della coppia di coniugi (ex coniugi).
  3. in caso di automobile di proprietà del marito, attribuita in uso alla moglie, occorre defalcare dal reddito medio del marito, l'imposta di bollo e l'assicurazione versate per la vettura in questione.
  4. in caso di accordo per l'attribuzione dell'assegno unico famigliare soltanto ad un genitore, occorre aggiungere al reddito medio dell'ultimo triennio, il 50% di tale assegno (AUF)
  5. prima di applicare il metodo Palermo oppure RE Mida famiglia, al fine di quantificare l'assegno di mantenimento in favore dei figli, occorre detrarre dal reddito del marito, l'eventuale mantenimento in favore della moglie, ovviamente soltanto se sussistono i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile.

Proviamo allora a sviluppare un esempio più complesso, rispetto agli esempi precedenti.

*****
  • Separazione legale tra marito e moglie con due figli
  • Entrambi lavoratori dipendenti, il marito percepisce uno stipendio di 3.000 euro al mese, mentre la moglie di soli 1.000 euro al mese.
  • Casa familiare di proprietà del marito attribuita alla moglie in quanto affidataria con prevalenza della prole (due figli minori): canone di locazione potenziale della casa familiare secondo i valori medio OMI = 400 euro mensili
  • Rata del mutuo per l'abitazione familiare a carico del marito pari a 350 euro
  • Automobile di proprietà del marito concessa in uso alla moglie: spese annuali bollo e assicurazione pari a 1.200 euro (spesa mensili pari a 120 euro)
  • A seguito della separazione il marito tornerà a vivere a casa dei suoi genitori
  • Affidamento condiviso della prole con prevalenza alla madre: 25 giorni al mese alla madre e 5 giorni al padre
  • Assegno unico familiare suddiviso al 50% tra i genitori
*****

Trasformiamo il reddito medio mensile del marito nella sua effettiva disponibilità economica:

3.000 euro al mese – rata del mutuo (350 euro – costo mensile automobile in uso alla moglie (120 euro) = 2.530 euro

Stesso procedimento di trasformazione relativamente al reddito medio della moglie:

1.000 euro + 50% * 400 (ipotetico canone locazione casa famigliare attribuita in uso alla moglie) = 1.200 euro

Alla moglie spetta un assegno di mantenimento pari a 2.530 euro – (1.200 euro * 2) = 130 euro mensili

Defalchiamo dalla disponibilità economica mensile del marito, l'assegno di mantenimento in favore della moglie, senza aggiungerlo a quello della moglie, ai soli fini del calcolo del mantenimento in favore della prole:
2530 – 130 euro = 2.400 euro.

Il reddito complessivo dei genitori al quale applicare il metodo Palermo oppure il metodo RE Mida famiglia è pari a 2.400 euro (padre) + (1.200 euro madre, senza sommare a 1.200 euro, il mantenimento versato dal marito in favore della stessa) = 3.600 euro.

Siccome i figli sono due, il loro mantenimento complessivo è pari al 40% (metodo Palermo) oppure ad una percentuale dal 35% al 45% (metodo RE Mida famiglia): ipotizziamo il 40% del reddito complessivo dei genitori.

3.600 euro * 40% = 1.440 euro

Ripartiamo l'importo complessivo per il mantenimento dei figli, pari a 1.440 euro, in proporzione alle disponibilità economiche dei genitori:

2.400 euro : 3.600 euro = x : 100
x = 66,66% (padre)

1.200 euro : 3.600 euro = x : 100
x = 33,33% (madre)

Quota mantenimento padre: 1.440 * 66,66% = 960,00 euro (con arrotondamento matematico)
Quota mantenimento madre: 1.440 * 33,33% = 480,00 euro (con arrotondamento matematico)

Calcoliamo il costo giornaliero dei figli: 1.440 euro / 30 giorni = 48 euro al giorno

Il padre trascorrerà 5 giorni al mese con suo figlio, pertanto attraverso l'affidamento condiviso egli già copre una quota di mantenimento pari a 240 euro (48 euro * 5 giorni).
Poiché ne deve versare mensilmente 960,00, l'assegno di mantenimento in favore della prole sarà pari a 720 euro, ossia alla differenza tra 960 euro e 240 euro.

In sintesi, le condizioni della separazione saranno le seguenti:

  • assegno di mantenimento mensile in favore della moglie: 130 euro
  • assegno di mantenimento mensile in favore dei figli minori: 720 euro
  • abitazione famigliare attribuita in uso alla moglie
  • rata del mutuo per l'abitazione famigliare interamente a carico del marito - padre
  • automobile di proprietà del marito attribuita in uso alla moglie
  • assegno unico famigliare suddiviso al 50% tra genitori

Fatta salva la possibilità di incrementare questi importi ad esempio in caso di invalidità del coniuge oppure handicap del figlio, sulla base della valutazione discrezionale del giudice del tribunale civile.

6.I presupposti per la modifica e la revoca dell'assegno di mantenimento

Il coniuge separato /divorziato beneficiario del mantenimento può sempre rinunciare all'assegno in suo favore, tramite accordo contenuto nella convenzione di negoziazione assistita tra i due coniugi rappresentati e difesi dai rispettivi avvocati.
Successivamente alla rinuncia al mantenimento sarà possibile chiedere nuovamente l'assegno, soltanto per bisogni ed esigenze sopravvenute rispetto al momento della precedente rinuncia. In caso di convivenza stabile e giuridicamente formalizzata oppure di formazione di una nuova famiglia, è possibile chiedere la revisione dell'assegno di mantenimento?
Sì, si può chiedere una riduzione dell'importo, se la sopravvenuta convivenza oppure la nuova famiglia riguarda l'ex coniuge beneficiario dell'assegno. Il coniuge obbligato può chiedere la revisione al ribasso dell'assegno oppure la revoca.
Se la sopravvenuta convivenza oppure la nuova famiglia riguarda l'ex coniuge obbligato al mantenimento, generalmente la giurisprudenza non consente di chiedere la riduzione dello stesso, tranne nell'ipotesi di nascita di figli dalla nuova relazione affettiva.
In nessun caso tuttavia la formazione di un nuovo nucleo familiare potrebbe giustificare una riduzione del mantenimento da versare in favore dei figli nati dalla precedente relazione.

La revisione del mantenimento può essere chiesta anche per motivi di salute da parte di un coniuge; mi riferisco ad invalidità che riducono la capacità lavorativa oppure comportano un notevole incremento delle spese mediche.
In caso di morte del coniuge, l'obbligo del mantenimento cessa, tuttavia in caso di morte del coniuge obbligato a versare l'assegno divorzile, il coniuge beneficiario potrebbe rivendicare un assegno a carico dell'eredità, ai sensi dell'articolo 9 bis della Legge sul divorzio (n. 898/70): “A colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell’articolo 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell’obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell’eredità tenendo conto dell’importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. L’assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall’articolo 5 sono stati soddisfatti in unica soluzione“.

La revisione del mantenimento può essere prevista anche in caso di modifica della situazione lavorativa - reddituale del coniuge, ad esempio a causa della perdita di lavoro oppure di una progressione di carriera che ha incrementato stabilmente ed in modo significativo lo stipendio. Stesso discorso nell'ipotesi di riduzione del reddito per cassa integrazione oppure per un passaggio da full time a part time non dipendente dalla volontà del lavoratore (ad esempio per una riduzione dell'attività dell'azienda), anziché di un trasferimento in una grande metropoli dove il costo del canone di locazione è sensibilmente più elevato rispetto alla provincia.

Il mantenimento può essere incrementato, in caso di aumentate esigenze dei figli, sempre che questo incremento dell'assegno sia compatibile con le possibilità finanziarie del genitore obbligato. Così come il mantenimento potrebbe essere revocato nei confronti del figlio maggiorenne che, avendo iniziato a lavorare, ha dimostrato di essere indipendente da un punto di vista economico; oppure nell'ipotesi di figlio maggiorenne che ha iniziato una stabile convivenza con un partner in grado di provvedere al suo mantenimento.

Per approfondire:

 

L'assegno di mantenimento in favore del coniuge non può essere ridotto nel caso in cui il coniuge obbligato al versamento dell'assegno, abbia donato un immobile di sua proprietà ad esempio al figlio, riducendo volontariamente il suo patrimonio immobiliare; si tratta di una scelta volontaria che non potrebbe incidere sulla misura dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge.

L'assegno di mantenimento può essere revisionato in aumento nel momento in cui il coniuge obbligato abbia terminato di pagare il mutuo per l'acquisto della prima casa; anzi i coniugi, sin dal momento della separazione, potrebbero prevedere che “l'assegno di mantenimento pari a xxxx,xx euro, in favore del coniugi (ma anche dei figli) sarà incrementato di xxx,xx euro, a partire dal momento del pagamento dell'ultima rata del mutuo per l'acquisto della casa familiare ubicata in _____________ via _____________”.

Restiamo a vostra disposizione per fornirvi una specifica consulenza in materia di separazione legale dei coniugi, divorzio e quantificazione dell'assegno di mantenimento oppure dell'assegno divorzile.
Cordiali saluti.

7.Il calcolo dell'assegno di mantenimento secondo il modello MoCAM

La giurisprudenza italiana considera un ulteriore metodo per la quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e del coniuge economicamente più debole: il metodo MoCAM (modello per il calcolo dell'assegno di mantenimento), inizialmente recepito nelle sentenze del Tribunale di Firenze n. 3931/2007 e del 03/10/2007-12/10/2007, arresti giurisprudenziali che rappresentano una pietra miliare per l'applicazione di questo percorso logico-giuridico.

Il metodo MoCAM si basa su due principi:

  1. il confronto del tenore di vita prima e dopo la separazione, in ragione del reddito equivalente oppure della spesa equivalente dei due nuclei familiari che si sono costituiti dopo la separazione dei coniugi
  2. una “scala di equivalenza” utile a confrontare i bisogni di famiglie differenti, per “normalizzare” le risorse delle famiglie ai fini di un confronto, alla luce delle economie di scala che si verificano con l'incremento del numero dei componenti della famiglia
SCALA DI EQUIVALENZA DEL METODO MoCAM
Numero componenti della famiglia Coefficienti di equivalenza
1 0,599
2 1
3 1,335
4 1,632
5 1,905
6 2,160

Secondo questa scala di equivalenza, una coppia senza figli con un reddito complessivo di 1.000 euro al mese, ha lo stesso tenore di vita di una coppia con un figlio con un reddito complessivo di 1.335 euro al mese nonché di un single con un reddito complessivo mensile di 599 euro.
Dobbiamo considerare non soltanto i redditi monetari, ma anche quelli figurativi, ad esempio i potenziali redditi che si percepirebbero da un immobile tenuto a disposizione della famiglia. Secondo questa tabella, il costo di un figlio per una famiglia dal reddito complessivo di 1.000 euro mensili, sarà pari a 335 euro al mese, mentre il costo di un figlio per una famiglia dal reddito complessivo di 2.000 euro al mese, sarà pari a 670 euro al mese.

Il metodo MoCAM, ai fini della sua applicazione inoltre applica due criteri previsti direttamente dall'articolo 337 ter del codice civile:

  1. il tempo che i figli trascorreranno con i genitori separati
  2. la proporzionalità diretta tra la quantificazione del mantenimento ed i redditi dei genitori

Fatte queste premesse metodologiche, passiamo ad analizzare un esempio concreto di applicazione del metodo MoCAM, per la quantificazione dell'assegno di mantenimento.

Marito e moglie, entrambi lavoratori dipendenti, con un figlio minore, decidono di separarsi legalmente

  • Reddito mensile del marito: 3.500 euro
  • Reddito mensile della moglie: 1.500 euro
  • Abitazione familiare al 50% tra i coniugi che sarà attribuita alla moglie: canone di locazione potenziale pari a 1.000 euro
  • Il marito lascerà l'abitazione familiare, per vivere in una casa in locazione pagando un canone di locazione pari a 600 euro al mese
  • Il figlio minore trascorrerà l'80% del suo tempo con la madre ed il 20% del suo tempo con il padre

Calcoliamo il reddito complessivo della famiglia prima della separazione, sommando ai redditi monetari quelli figurativi (canone di locazione potenziale dell'abitazione familiare) e normalizziamolo secondo la scala di equivalenza del metodo MoCAM.

3.500 + 1.500 + 1.000 (canone di locazione potenziale dell'abitazione familiare) = 6.000 euro

 

*****

 

Siccome la famiglia, prima della separazione, era composta da tre persone (padre, madre e figlio minore), il reddito normalizzato della famiglia, applicando il relativo coefficiente della scala di equivalenza, sarà pari a 4.494 euro, sulla base del seguente calcolo:

6.000 euro / 1,335 = 4.494 euro

Il costo del figlio, quantificato in modo da garantire lo stesso tenore di vita tenuto prima della separazione dal minore, sarà pari alla differenza tra 6.000 euro e 4.494 euro = 1.506 euro.
Le risorse da destinare al figlio minore, dopo la separazione dei genitori, al fine di garantire l'invarianza del suo tenore di vita, sulla base del criterio della spesa per consumi equivalente, sono pari a 1.506 euro al mese.

Applichiamo adesso al costo del figlio i due criteri previsti dall'articolo 337 ter del codice civile:

  1. il tempo che il figlio trascorrerà con i genitori separati
  2. la proporzionalità diretta tra la quantificazione del mantenimento ed i redditi dei genitori

Il figlio minore trascorrerà l’80% del tempo con sua madre ed il 20% del tempo con suo padre:

  • 80% del costo mensile del figlio pari a 1.506 euro = 1.204,8 euro (quota di mantenimento imputabile al tempo trascorso con il figlio dalla madre)
  • 20% del costo mensile del figlio pari a 1.506 euro = 301,2 euro (quota di mantenimento imputabile al tempo trascorso con il figlio dal padre)

Il mantenimento deve essere quantificato in modo proporzionale ai redditi dei genitori che in questo caso, sono l'uno il doppio dell'altro: il reddito complessivo sia monetario che figurativo del padre, è pari a 4.000 euro mensili, mentre quello della madre è pari a 2.000 euro mensili.

  • Reddito del padre = 3.500 + 500 (il 50% del canone di locazione potenziale della casa familiare)
  • Reddito della madre = 1.500 + 500 (il 50% del canone di locazione potenziale della casa familiare)

Secondo il criterio della proporzionalità del mantenimento ai redditi dei genitori, il costo del figlio dovrebbe essere suddiviso come segue, nella presente fattispecie:

  • Quota mantenimento a carico del padre proporzionale al suo reddito = 1.004 euro
  • Quota di mantenimento a carico della madre proporzionale al suo reddito = 502 euro

Infatti la somma tra 1.004 e 502 fa 1.506 euro, ossia il costo mensile del figlio, e la quota del padre è pari al doppio della quota della madre, nel rispetto della proporzione dei loro redditi.

A quanto ammonta l'assegno di mantenimento che il padre dovrà versare al figlio minore?
Alla differenza tra 1.004 euro (quota mantenimento a carico del padre) e 301,2 euro (mantenimento imputabile al tempo che il figlio trascorrerà con il padre): 702,80 euro.

1.004 – 301,20 = 702,80 euro (mantenimento in favore del figlio)

 

*****

 

Passiamo adesso a calcolare il mantenimento in favore della moglie, ossia il coniuge economicamente più debole, garantendo l'invarianza del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, secondo il criterio del reddito equivalente per i due nuovi nuclei familiari.

Abbiamo il nucleo familiare costituito dal padre che dopo la separazione da sua moglie, abita in un bilocale in locazione, sostenendo un costo pari a 600 euro al mese di canone.
Il reddito complessivo di questo nucleo monofamiliare è pari a 2.197,20 euro.
3.500 (stipendio) – 702,80 (assegno in favore del figlio) – 600 (canone di locazione)= 2.197,20 euro

Normalizziamo questo reddito, secondo la suddetta scala di equivalenza, ai fini di un successivo confronto.

2.197,20 / 0,599 = 3.668,11 euro (reddito normalizzato)

Abbiamo il nucleo familiare della madre affidataria con prevalenza del figlio minore, composto da due persone con un reddito complessivo pari a

1.500 euro + 1.000 euro (canone potenziale abitazione familiare attribuita alla madre) + 702,80 (assegno mantenimento figlio a carico del padre) = 3.202,80 euro

Trattandosi di nucleo composto da due persone, non è necessario procedere con la normalizzazione del reddito complessivo, poiché il coefficiente da applicare, secondo la suddetta scala di equivalenza, è pari all'unità ( 1 ). L'assegno di mantenimento che il marito dovrà versare a sua moglie, è pari alla differenza tra i due redditi normalizzati, ossia 465 euro (3.668,11 euro – 3.202,80 euro = 465 euro).

In sintesi, il padre-marito con un reddito netto da lavoro dipendente pari a 3.500 euro al mese, a seguito della separazione legale dei coniugi, dovrà versare in favore del figlio minore e della moglie un mantenimento complessivo pari a 1.167,80 euro (702,80 mantenimento unico figlio + 465 mantenimento coniuge-moglie), oltre al 50% delle spese straordinarie in favore della prole, concordate preventivamente tra i genitori.

Al momento del divorzio, successivamente alla separazione legale dei coniugi, l'assegno di mantenimento in favore della moglie non sarà più dovuto, poiché i criteri di quantificazione dell'assegno divorzile privilegiano il “principio di autoresponsabilità” economica degli ex coniugi, in riferimento esclusivamente alla loro indipendenza o autosufficienza economica, al posto del prinicipio della salvaguardia del tenore di vita antecedente alla separazione legale (tra le tante sentenze vedi Cassazione civile, sez. I, sentenza del 10/05/2017, n. 11504).

È bene precisare che si tratta di una metodologia non vincolante per il giudice, tuttavia tenuta in debita considerazione da numerosi tribunali italiani.
Ad ogni modo, il metodo MoCAM è una guida sicura per tutti i coniugi che vogliono evitare una separazione giudiziale, addivenendo ad una separazione consensuale il più possibile indolore per loro stessi e per i figli minori.
Siamo a vostra disposizione per una consulenza finalizzata a quantificare il mantenimento complessivo secondo il metodo MoCAM.

8.Il riconoscimento del periodo di convivenza prematrimoniale ai fini del calcolo dell’assegno di divorzio.

Secondo la storica sentenza n. 35385 del 18 dicembre 2023 della Corte di Cassazione, ai fini del calcolo dell'assegno divorzile, si deve fare riferimento anche al periodo di convivenza prematrimoniale, per i seguenti motivi: spesso una coppia è “obbligata” ad un periodo di convivenza prematrimoniale, non potendo contrarre subito matrimonio, sussistendo ancora legami derivanti da precedenti matrimoni, in attesa di una sentenza definitiva di divorzio.
Oppure a causa di percorsi di studio oppure di carriera che comportano un impegno pluriennale, prima di poter giungere alla piena indipendenza economica dalle rispettive famiglie di origine. I presupposti relativi all’assegno divorzile, previsti dalla legge 898 del 1970, secondo la giurisprudenza di Cassazione, sono i seguenti: l’assegno divorzile ha una funzione di carattere assistenziale, previo accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi economici dell’ex coniuge istante, ma deve essere necessariamente quantificato anche in ragione di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali degli ex coniugi e delle scelte di menage familiare assunte dagli stessi.
Queste scelte personali di menage familiare potrebbero essere state assunte prima del matrimonio (ad esempio la decisione del coniuge di smettere di lavorare per i più svariati motivi); in presenza di determinati presupposti, i giudici dovrebbero tenere in debita considerazione queste circostanze di fatto.
Quali presupposti?
Nella causa civile di cui alla suddetta sentenza della Cassazione, i giudici di appello avevano condannato l'ex marito al pagamento dell'assegno divorzile, in ragione dell’esigua “durata legale del matrimonio”, che avrebbe determinato l’obbligo di mantenimento del coniuge non economicamente indipendente, da parte di quello lavoratore.
Si trattava di una coppia di coniugi che aveva avuto un matrimonio molto breve, ma una lunga convivenza prematrimoniale, poiché il marito doveva sciogliere il precedente rapporto di coniugio, a seguito del divorzio dalla precedente moglie. Durante la convivenza prematrimoniale, l’ex moglie aveva già smesso di lavorare, grazie al supporto economico della sua famiglia di origine alquanto benestante, non dunque a causa della necessità di prendersi cura del figlio e del futuro marito.
Secondo la Corte di Cassazione, la decisione volontaria di smettere di lavorare durante la convivenza prematrimoniale, per ragioni che non hanno nulla a che vedere con l'accudimento del marito e della prole, deve essere presa in debita considerazione dai giudici, al momento della quantificazione dell'assegno di mantenimento, sempre che lo stesso risulti dovuto.
I giudici devono pertanto considerare la scelta di menage familiare assunte dai coniugi durante la convenzionale prematrimoniale, al momento della quantificazione dell'assegno di mantenimento oppure divorzile, a condizione che si tratti di convivenza ufficiale (more uxorio) e che tra la convivenza ed il successivo rapporto coniugale non ci siano interruzioni temporali.

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