Prostituzione in Italia: Reati e Responsabilità Penali del Cliente e della Prostituta

Focus: I possibili reati commessi dalla prostituta e dal cliente e le responsabilità penali

1. PREMESSA

Sebbene in Italia la prostituzione in sé, sia dal punto di vista della prostituta che del cliente, non configuri alcun reato, sussistono alcune zone d'ombra legate al mondo della prostituzione, idonee a configurare risvolti penali anche nei confronti del malcapitato cliente.

Con il presente focus tematico pubblichiamo il contributo anonimo fornito da persone che, nel corso degli anni, si sono trovate coinvolte in situazioni difficili a causa di contatti reali anziché virtuali con prostitute; ingenuità imperdonabili, disavventure capitate ai clienti di prostitute, ma anche ai proprietari di casa che inconsapevolmente hanno locato il loro immobile a persone poco raccomandabili.

Tutto questo con l'auspicio di poter aiutare ad uscire da situazioni difficili tutti quelli che si ritrovano a vivere questi momentacci!

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2. La prostituta sparisce dopo essersi fatta pagare: quando il cliente può sporgere querela per truffa

Caso pratico:

Egr. avvocato, le racconto la disavventura che mi è capitata la scorsa settimana. Sono un occasionale frequentatore di prostitute e mi sono collegato ad un noto sito web per avere i contatti delle prostitute disponibili nella città dove mi trovavo temporaneamente per motivi di lavoro.

Leggo le recensioni presenti sul sito web sulla prostituta in questione (con il "senno di poi" mi rendo conto che si tratta di recensioni false probabilmente scritte dalla prostituta stessa), la contatto e la raggiungo in un abitazione privata indipendente, in estrema periferia.

Dopo essere entrato in casa, ho pagato il corrispettivo richiesto pari a 100 euro. La prostituta prende il denaro ed esce dalla camera da letto, invitandomi ad attenderla un attimo perché doveva andare al bagno.

Dopo circa tre minuti, mentre ero solo che aspettavo la donna, entra nella camera da letto un uomo che si mette ad urlare "tu chi sei e che ci fai qui, fuori di qui!"; a quel punto per non avere rogne, temendo una reazione violenta da parte dell'uomo, gli dico "ok, ho capito tutto, siete dei truffatori, grazie e arrivederci".

Vorrei capire se ci sono gli estremi per presentare una querela per truffa nei confronti di questa prostituta e del suo complice, indicando nella querela il numero di cellulare che ho contattato e l'indirizzo dell'abitazione dove sono stato tratto in inganno.

RISPOSTA

L'articolo 2035 del codice civile stabilisce quanto segue: "chi ha eseguito una prestazione per uno scopo che, anche da parte sua, costituisca offesa al buon costume non può ripetere quanto ha pagato". Peraltro ai sensi dell'articolo 1343 del codice civile, il contratto è nullo quando la causa è illecita e "la causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume".

Sulla base di queste norme del codice civile, alcuni tribunali penali (ad esempio il tribunale penale di Padova) hanno assolto la prostituta che dopo avere preso il denaro dal suo cliente, fugge via, con la formula piena "perché il fatto non sussiste".

Non ci può essere truffa ai sensi dell'articolo 640 del codice penale, se colui che ha pagato per una prestazione contraria al buon costume non ha diritto di ripetere le somme già versate.

Sulla base di considerazioni civilistiche, il giudice penale ha escluso la sussistenza del reato di truffa, ma non è questo il caso...

In questo caso invece, non ci troviamo dinanzi semplicemente ad una prostituta che occasionalmente fugge via dopo essere stata pagata dal cliente, ma ad una coppia che attraverso gli artifizi e raggiri, elementi costitutivi della truffa, hanno organizzato una vera e propria trappola per il malcapitato.

Quali sono gli elementi fattuali che configurano il reato di truffa relativamente alla presente fattispecie?

L'annuncio della prostituta sul web, le false recensioni di falsi clienti della donna, la disponibilità di un immobile in periferie, probabilmente preso in locazione breve, la scusa di allontanarsi per andare in bagno dopo essere passata all'incasso e l'entrata in scena "trionfale" del presunto boss della prostituta che manda via con toni minacciosi e violenti il cliente.

Consiglio di sporgere querela per truffa presso i carabinieri, la polizia oppure direttamente presso la Procura della Repubblica, entro tre mesi dall'accadimento dei fatti, in ossequio all'articolo 124 del codice penale.

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
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3. Il cliente che riaccompagna la prostituta al lavoro dopo il rapporto sessuale non commette il reato di favoreggiamento della prostituzione

Caso pratico:

Egr. avvocato, sono un cliente assiduo di prostitute e mi è capitato di riaccompagnarle al lavoro dopo averle prelevate e portate con la mia automobile in una stradina di periferia per consumare il rapporto sessuale. Parliamo ovviamente di prostitute che lavorano per strada.

La mia domanda è la seguente: ho commesso il reato di favoreggiamento della prostituzione? Lo faccio per una semplice cortesia. Forse avrei dovuto lasciarla nella stradina di periferia onde evitare il rischio di un'incriminazione per questo reato?

Ho scoperto la presenza una telecamera di sicurezza che potrebbe avermi ripreso mentre riaccompagno al lavoro la prostituta, sul marciapiede dove è solita attendere i clienti.

Grazie avvocato e spero che riesca a tranquillizzarmi.

RISPOSTA

Il reato di favoreggiamento della prostituzione è previsto dall'articolo 4 della Legge Merlin (Legge n. 75/1958) e, come da giurisprudenza della Corte di Cassazione (ad esempio Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 3 ottobre – 16 novembre 2018, n. 51830) presuppone la terzietà di colui che commette il reato, rispetto sia al cliente che alla prostituta. Il cliente che prima o dopo il rapporto sessuale preleva/riaccompagna la prostituta sul luogo di lavoro, non commette il reato di favoreggiamento della prostituzione.

Oltre alla terzietà rispetto al rapporto tra cliente e prostituta, colui che commette questo reato, deve porre in essere una condotta caratterizzata dalla "non occasionalità" ovvero comunque dall'espletamento di attività ulteriori rispetto al mero accompagnamento come ad esempio sorvegliare la prostituta oppure mettere a sua disposizione l'automobile per consentirle l'incontro con i suoi clienti.

E' irrilevante invece il movente del soggetto agente; chi commette il reato di favoreggiamento della prostituzione potrebbe anche essere spinto da motivazioni di carattere non economico, come ad esempio un rapporto di amicizia, spirito di cortesia ovvero un legame sentimentale (un cliente che ha perso la testa per la prostituta).

In questo caso possiamo escludere che tu abbia commesso il reato di favoreggiamento della prostituzione.

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

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4. Recensione online del cliente della prostituta sul sito web di annunci e reato di favoreggiamento della prostituzione

Caso pratico:

Egr. avvocato, mi è capitato di andare a prostitute in occasione del mio compleanno e subito dopo, essendo soddisfatto del servizio ricevuto, ho scritto sulla spinta dell'entusiasmo una recensione online sulla prostituta, nello spazio riservato alle recensioni sul sito web che pubblicizza queste lavoratrici del sesso.

Un mio amico avvocato mi ha detto che queste recensioni potrebbero configurare favoreggiamento della prostituzione, qualora risultino obiettivamente funzionali all'agevolazione della prostituzione.

Non mi sono limitato a descrivere il corpo della prostituta e le sue capacità professionali a letto, ma ho indicato il prezzo convenuto, le prestazioni pattuite, in quali giornate e momenti della settimana conviene contattarla perché è più libera, come ottenere sconti, inoltre ho dato suggerimenti per individuare l'abitazione dove esercita perché non è facile da trovare per il cliente, essendo all'interno di un supercondominio. Ho commesso il reato di favoreggiamento della prostituzione? Devo cancellare questa recensione? La recensione prima della sua pubblicazione è stata controllata dagli amministratori del sito web.

RISPOSTA

Sì, hai commesso il reato di favoreggiamento della prostituzione previsto dall'articolo 4 della Legge Merlin (Legge n. 75/1958), perché non ti sei limitato a raccontare la tua esperienza in modo obiettivo, ma hai scritto una vera e propria inserzione pubblicitaria per agevolare il meretricio e per invogliare altre persone a rivolgersi a questa prostituta, addirittura spiegando come ottenere sconti e come orientarsi all'interno del supercondominio dove esercita abitualmente. Hai indicato nella tua recensione anche come avere accesso al supercondominio dove lavora la prostituta, senza farsi notare dal portiere, quindi sei andato un tantino oltre la libera espressione del tuo pensiero.

Ti consiglio di eliminare il prima possibile questa recensione dal web, se ancora possibile, perché la polizia postale potrebbe facilmente rintracciarti ed incriminarti per il suddetto reato; hai commesso con tutta evidenza un'ingenuità e per questo motivo ti invito a rimediare parzialmente il prima possibile.

Il fatto che gli amministratori del sito web che pubblicizza l'attività delle prostitute abbia controllato la tua recensione prima di pubblicarla, non ti esenta dalle responsabilità penali.

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

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5. Affittare camera doppia a studentessa che si prostituisce, responsabilità del proprietario di casa, canone di locazione è congruo secondo i valori di mercato

Caso pratico:

Egr. avvocato, sono proprietario di un immobile in condominio presso una nota città universitaria (Bologna) e affitto regolarmente posti letto, camere singole e camere doppie a studenti universitari.

E' accaduto che ho affittato una camera doppia con letto matrimoniale ad uno studente che l'ha sublocata ad una ragazza sudamericana, presunta studentessa universitaria, essendo la sublocazione consentita dal contratto di locazione della stanza doppia.

Mi hanno comunicato alcuni conoscenti che questa studentessa universitaria sudamericana in realtà si prostituisce occasionalmente con colleghi oppure con persone contattate sul web, tramite i social.

Mi chiedo se come proprietario di casa, ho l'obbligo di risolvere il contratto di locazione della stanza doppia, facendo venire meno anche il contratto di sublocazione con la studentessa. Preciso che il canone di locazione che percepisco è congruo rispetto ai valori di mercato.

Posso essere incriminato per il reato di favoreggiamento della prostituzione?

RISPOSTA

No; possiamo assolutamente escludere l'incriminazione per il reato di favoreggiamento della prostituzione, secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione sez. III Penale, sentenza 3 ottobre – 16 novembre 2018, n. 51830.

La condotta consistente semplicemente nell'affittare un appartamento oppure una stanza singola ad una prostituta, se il canone di locazione è congruo secondo i valori di mercato, non configura il reato di favoreggiamento né di sfruttamento della prostituzione, anche nell'ipotesi in cui il proprietario-locatore sia consapevole che la conduttrice vi eserciterà la prostituzione.

Il reato di sfruttamento della prostituzione, sanzionato dall'articolo 3 della Legge Merlin (legge 75/1958) presuppone ai fini della sua configurabilità che il proprietario abbia locato l'immobile ad un prezzo sensibilmente superiore al valore di mercato del canone di locazione oppure che lo stesso, oltre a mettere a disposizione l'appartamento, predisponga servizi aggiuntivi, ossia prestazioni accessorie che possano in qualche modo agevolare l'attività della prostituta (ad esempio procacciare i cliente, attività di pubblicità, il cambio della biancheria etc etc).

In questo caso, trattandosi di sublocazione non vi è nemmeno un collegamento diretto tra il proprietario e la prostituta, pertanto non sussiste alcun obbligo in capo al locatore di agire in giudizio per ottenere la risoluzione del contratto di locazione e la caducazione consequenziale della sublocazione incriminata.

Fermo restando che ne hai piena facoltà...

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

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6. Molestie telefoniche del cliente, estorsione del finto boss della escort

Caso pratico:

Gentile avvocato, provo vergogna a raccontare quello che mi è capitato nei giorni scorsi: per curiosità ma anche per scherzo ho telefonato più volte ad una escort il cui annuncio era pubblicato su di un sito web.

Ho telefonato ma anche scritto su whatsapp chiedendo se fosse libera da clienti, il costo della sua prestazioni, etc etc

Alla quarta telefonata nel giro di tre giorni, la escort non soltanto mi ha bloccato, ma mi ha fatto telefonare da un suo agente, un finto boss della prostituta, il quale si è lamentato del fatto che avevo fatto perdere tempo alla ragazza, che per lei il tempo è denaro, che avevo commesso il reato di molestie telefoniche, pertanto mi avrebbero denunziato se non avessi immediatamente versato in loro favore 100 euro.

Ingenuamente è proprio quello che ho fatto; ho versato 100 euro, più che altro per il timore che una volta denunziato, mia moglie venisse a conoscenza di questo episodio.

La mia domanda è la seguente: sono passibile di querela per molestie telefoniche? Cosa posso fare per avere indietro questa somma di denaro che mi è stata estorta dall'agente della escort?

RISPOSTA

In teoria il cliente che ripetutamente chiama la escort al solo scopo di molestarla, potrebbe essere incriminato per il reato di molestie telefoniche di cui all'articolo 660 del codice penale, ma non è questo il caso...

Troppo poche quattro telefonate in tre giorni, anche se intervallate con messaggi in chat! Troppo poco per arrecare un serio turbamento idoneo a giustificare un indagine penale nei tuoi confronti.

Da questo punto di vista ti invito a rimanere sereno, perché non rischi nessuna denunzia né querela.

Per ottenere indietro la somma che ti è stata estorta, ti consiglio di presentare presso gli uffici di polizia giudiziaria, una denunzia penale per estorsione, reato disciplinato e sanzionato dall'articolo 629 del codice penale: "Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000".

Nel testo della denunzia per estorsione indicherai entrambi i numeri di telefono, quello della escort e quello del suo finto boss, nonché il numero del conto corrente anziché della carta di credito che ti hanno indicato per il pagamento della somma estorta.

Ovviamente indicherai il numero di telefonate fatte alla escort nonché i messaggi inviati, affinché la polizia giudiziaria possa essere resa edotta di quanto accaduto sin dall'inizio.

Rimaniamo a tua disposizione per la redazione della denunzia per estorsione.

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

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7. Prostituzione virtuale in chat, il cliente non si accerta dell'età della prostituta che potrebbe essere minorenne

Caso pratico:

Spettabile avvocato, tramite un noto social ho conosciuto una ragazza che in cambio di piccoli regali, come ricariche di cellulare oppure pagamenti effettuati sulla sua carta, si spogliava in chat.

Mi è sorto un dubbio: ma se la ragazza fosse minorenne, se non avesse ancora compiuto 18 anni? Quello che è accaduto si può considerare prostituzione? Se la ragazza fosse minorenne, sarei perseguibile per prostituzione minorile? Cosa rischio in concreto?

RISPOSTA

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, "l'elemento del contatto fisico tra il soggetto che si prostituisce e il fruitore della prestazione non è determinante", ma lo è quello "dell'interazione tra operatrice e cliente".

Quanto accaduto rientra a pieno titolo nel perimetro giuridico della prostituzione, in quanto anche in assenza di contatto fisico, c'è stata interazione tra il fruitore delle immagini e la ragazza filmata dall'altra parte della telecamera.

Le videochat hard configurano prostituzione, pertanto se la ragazza non ha compiuto 18 anni, il cliente rischia l'incriminazione per il reato di cui all'articolo 600 bis comma 2 del codice penale (prostituzione minorile): "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000".

Trattandosi di un reato punito con la reclusione da uno e sei anni, ogniqualvolta il cliente ha il minimo timore che dall'altra parte ci possa essere una persona minorenne, è buona norma interrompere immediatamente la chat.

E' ovvio che difficilmente chi è dall'altra parte delle telecamera consentirebbe al cliente di prendere visione della sua carta d'identità al fine di verificare il compimento della maggiore età... né tanto meno le rassicurazioni verbali sulla maggiore età, fatte dall'interessata al suo cliente, potrebbero avere rilevanza giuridica in questi casi.

L'unica precauzione in questi casi è quella di interrompere immediatamente qualsiasi contatto, se si ha il timore di essere in procinto di intrattenere un'interazione online con un soggetto minorenne.

A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

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