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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

La validità delle notifiche degli atti di riscossione dell'Agenzia Entrate, orientamenti applicativi della Corte di Cassazione

 

Indice:
  1. Premessa
  2. Validità della notifica diretta della cartella di pagamento, senza la successiva “seconda raccomandata” informativa (CAD)
  3. La corretta individuazione del luogo in cui notificare gli atti tributari al contribuente e l'assenza di un obbligo a carico dell'Agenzia delle Entrate di verificare la residenza risultante all'anagrafe del comune
  4. Validità delle cartelle di pagamento notificata tramite PEC senza firma digitale cifrata con estensione file .p7m e senza la sottoscrizione autografa del funzionario
  5. Validità di un avviso di accertamento o di un atto di riscossione notificato senza includere nel plico gli atti citati nella motivazione
  6. Validità della notifica fatta a chi si dichiara familiare o convivente senza che l'ufficiale notificatore lo identifichi come “familiare convivente”
  7. In caso di invalidità della notifica e di ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, l'Agenzia delle Entrate Riscossione può annullare l'avviso in autotutela e riemetterlo senza vizi formale, se non sono decorsi i termini di decadenza?

Premessa

Questo focus approfondisce l'argomento della validità delle notifiche degli atti di riscossione di Agenzia Entrate Riscossione (ad esempio cartelle esattoriali), così come di qualsiasi Ufficiale della Riscossione abilitato ai sensi dell'ordinamento giuridico, per evitare che il contribuente presenti ricorsi pretestuosi al giudice tributario basati su meri cavilli formali che saranno puntualmente rigettati con la beffa della condanna alle spese processuali.
Ecco gli argomenti più dibattuti in questo focus:

1)validità della notifica diretta della cartella di pagamento, senza la successiva “seconda raccomandata” informativa (CAD)

2)la corretta individuazione del luogo in cui notificare gli atti tributari al contribuente e l'assenza di un obbligo a carico dell'Agenzia delle Entrate di verificare la residenza risultante all'anagrafe del comune

3)validità delle cartelle di pagamento notificata tramite PEC senza firma digitale cifrata con estensione file .p7m e senza la sottoscrizione autografa del funzionario

4)validità di un avviso di accertamento o di un atto di riscossione notificato senza includere nel plico gli atti citati nella motivazione

5)validità della notifica fatta a chi si dichiara familiare o convivente senza che l'ufficiale notificatore lo identifichi come “familiare convivente”

6)In caso di invalidità della notifica e di ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, l'Agenzia delle Entrate Riscossione può annullare l'avviso in autotutela e riemetterlo senza vizi formale, se non sono decorsi i termini di decadenza?


Di seguito per ciascun argomento, pubblichiamo una consulenza indicante gli orientamenti recenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione, per evitare ricorsi al giudice tributario destinati inevitabilmente ad essere rigettati.

Validità della notifica diretta della cartella di pagamento, senza la successiva “seconda raccomandata” informativa (CAD)

Egr. avvocato, sono un contribuente al quale è stata notificata una cartella esattoriale da ADER, tramite il servizio postale, senza ricevere la seconda raccomandata informativa CAD. La raccomandata postale contenente la cartella esattoriale è stata consegnata ad un mio familiare convivente.
La mia domanda è la seguente: la notifica deve essere considerata nulla oppure inesistente, quando la cartella di pagamento viene consegnata a un familiare convivente del destinatario, senza che sia fornita in giudizio la prova della ricezione della “seconda raccomandata” informativa (CAD)?

RISPOSTA

La notifica della cartella in questo caso è valida anche in assenza della “seconda raccomandata” informativa (CAD), secondo quanto previsto dall'ordinanza 2823 – 9 febbraio 2026 della Corte di Cassazione. L’articolo 26 del DPR n. 602/1973 consente all’Agente della Riscossione la facoltà di notificare le cartelle direttamente mediante invio di raccomandata postale con avviso di ricevimento. Quando Agenzia Entrate Riscossione si avvale del servizio postale ordinario, non si applica la disciplina delle notifiche degli atti giudiziari (legge n. 890/1982), pertanto non è necessario l’invio di una seconda raccomandata informativa.
La notifica dell'atto esecutivo che hai ricevuto è valida fin dalla consegna del plico a un convivente del contribuente, tramite servizio postale, senza necessità di ulteriori comunicazioni.
Le probabilità di ottenere una sentenza che dichiari la nullità della notifica sono quasi inesistenti.
Cordiali saluti.

La corretta individuazione del luogo in cui notificare gli atti tributari al contribuente e l'assenza di un obbligo a carico dell'Agenzia delle Entrate di verificare la residenza risultante all'anagrafe del comune

Egr. avvocato, qual è il luogo esatto dove l'Agenzia delle Entrate Riscossione deve notificare l'atto esecutivo?
L'ADER deve verificare la residenza anagrafica presso il Comune, in caso di trasferimento del contribuente avvenuto nel frattempo?
Oppure l'ADER deve basarsi soltanto sul domicilio fiscale risultante dall'anagrafe tributaria nonché sulle indicazioni contenute nell'ultima dichiarazione dei redditi del contribuente.
L'ADER mi ha notificato la cartella esattoriale nella residenza indicata nell'ultima dichiarazione dei redditi, ma nel frattempo mi sono trasferito in un altro immobile ubicato presso altro comune.
La notifica è stata effettuata nelle mani della mia fidanzata che si è dichiarata mia convivente.

RISPOSTA

Ti confermo che il Fisco non è obbligato a verificare l’anagrafe di un contribuente prima di notificare un atto tributario, come un avviso di accertamento anziché un atto di riscossione. Non è possibile annullare una cartella esattoriale dimostrando di aver nel frattempo cambiato residenza o di non abitare più all’indirizzo in cui l’atto di riscossione è stato consegnato a un familiare, alla luce dell'ordinanza 4330 – 26 febbraio 2026 della Corte di Cassazione.

L’articolo 60 del DPR n. 600/1973 stabilisce inequivocabilmente che la notificazione degli atti tributari debba essere fatta presso il domicilio fiscale del destinatario, risultante dagli archivi dell’Anagrafe tributaria o dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata.
L'Agenzia delle Entrate non deve verificare sui registri anagrafici del Comune l’attualità della residenza del contribuente prima di procedere alla notifica.
Ti sconsiglio di presentare ricorso per eccepire l'invalidità della notifica.
Cordiali saluti.

Validità delle cartelle di pagamento notificata tramite PEC senza firma digitale cifrata con estensione file .p7m e senza la sottoscrizione autografa del funzionario

Gentile avvocato, mi è stata notificata una cartella esattoriale a mezzo pec, senza la firma digitale cifrata con estensione file .p7m e senza la sottoscrizione autografa del funzionario del Comune.
La cartella esattoriale si riferisce infatti all'IMU non pagata per l'anno 2022.
È valido in questo caso l'atto di riscossione?
È valida la notifica a mezzo pec, senza firma digitale cifrata?
In questo caso la forma è anche sostanza?

RISPOSTA

Sì, secondo la Corte di Cassazione Ordinanza 4750 – 3 marzo 2026, le cartelle notificate tramite PEC sono valide anche senza firma digitale cifrata, a condizione che sussista l'inequivocabile riferibilità all’organo amministrativo competente che ha emesso l'atto, ai sensi dell’articolo 25 del DPR n. 602/1973, ossia la cartella deve essere redatta secondo il modello ministeriale preapprovato; secondo questo modello ministeriale non è richiesta la firma dell’agente ma soltanto l’intestazione e l’indicazione della causale tramite codice.
L’invio tramite PEC configura valida garanzia che la cartella esattoriale provenga effettivamente dall’ente titolare della riscossione delle somme ingiunte.
L'assenza di requisiti di forma è causa di invalidità della notifica o dell'atto, soltanto quando questi requisiti siano strettamente indispensabili, ai fini della conoscibilità del contenuto dell'atto e della pretesa dell'ente impositore.
Cordiali saluti.

Validità di un avviso di accertamento o di un atto di riscossione notificato senza includere nel plico gli atti citati nella motivazione

Egr. avvocato, mi è stato notificato un avviso di accertamento che fa riferimento ad un precedente verbale, senza allegarlo materialmente.
Possono impugnare l'atto contestando la circostanza per cui non mi è stato notificato anche l'allegato citato nell'avviso di accertamento?

RISPOSTA

Per rispondere a questa tua domanda, dobbiamo applicare i principi giurisprudenziali contenuti nell'ordinanza della Corte di Cassazione 7090 – 25 marzo 2026.
L'agenzia delle entrate non è obbligata ad allegare materialmente tutti gli atti citati nell'avviso di accertamento notificato al contribuente.
Questo obbligo di allegazione della documentazione esterna all'atto principale e quindi di conseguente notifica degli allegati all'interno del plico, non sussiste nelle seguenti ipotesi: a)la motivazione dell’avviso di accertamento è già di per sé sufficiente, chiara e autonoma;
b)il richiamo al documento esterno ha un valore meramente descrittivo del contesto;
c)il contenuto essenziale dell’atto richiamato nell'avviso di accertamento è già stato integralmente riprodotto o riassunto all’interno dell’atto notificato al destinatario
È stato sostanzialmente leso il diritto di difesa del contribuente dalla mancata allegazione del documento esterno?
Soltanto se la risposta a questa domanda dovesse essere positiva, consiglio di procedere con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria.
Mi sembra tuttavia di capire che la risposta sia negativa …
A disposizione per chiarimenti. Cordiali saluti.

Validità della notifica fatta a chi si dichiara familiare o convivente senza che l'ufficiale notificatore lo identifichi come “familiare convivente”

Gentile avvocato, quando sono al lavoro, lascio le chiavi di casa ad una signora che si occupa di pulizia e di stirare gli abiti.
Questa signora ha ricevuto una notifica di una cartella esattoriale, dichiarandosi convivente con me all'ufficiale della notificazione.
Peccato che abbia dimenticato di consegnarmi il plico notificato dal postino!
Fatta salva la facoltà di chiedere un risarcimento danni direttamente alla mia colf, posso far dichiarare il vizio di notifica perché l'ufficiale notificatore ha preso per buona la dichiarazione della mia colf, senza verificare se fosse davvero convivente con il proprietario di casa – destinatario dell'atto?

RISPOSTA

La risposta alla tua domanda è negativa, alla luce dell'ordinanza della Corte di Cassazione 13260 – 8 maggio 2026.
È valida la notifica di un atto tributario se effettuata a chi si dichiara familiare convivente, purché

a)si tratti di una persona trovata all’interno dell’abitazione del destinatario
b)questa persona firmi la relata di notifica qualificandosi come parente o convivente del destinatario

Non è possibile fare annullare la notifica tramite l'esibizione al giudice tributario di certificati anagrafici attestanti uno stato di famiglia con un solo componente o la diversa residenza di chi ha firmato la relata di notifica (nel tuo caso la colf presente in casa).

Secondo la giurisprudenza in materia di notifica degli atti tributari, l'ufficiale giudiziario anziché il postino non sono obbligati a svolgere indagini anagrafiche, nemmeno al momento della consegna del plico, applicandosi questa presunzione di conoscenza in caso di presenza di un soggetto all’interno dell'abitazione, dichiaratosi familiare o convivente, tramite apposita sottoscrizione della relata di notifica. Fa fede questa specifica sottoscrizione apposta dalla colf.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

In caso di invalidità della notifica e di ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, l'Agenzia delle Entrate Riscossione può annullare l'avviso in autotutela e riemetterlo senza vizi formale, se non sono decorsi i termini di decadenza?

Egr. avvocato la mia domanda è molto semplice:
Ho ricevuto una cartella esattoriale, tuttavia, la notifica è invalida per evidenti vizi di forma.
Se impugno la notifica con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria, l'Ufficio Tributi Comunale potrebbe annullare in autotutela l'atto e procedere nuovamente alla notifica, questa volta senza incorrere in vizi di forma?
Se potesse fare una cosa del genere, sarebbe davvero una beffa per il sottoscritto, un processo completamente inutile che non porterebbe a nessun risultato utile.

RISPOSTA

Secondo l'ordinanza della Corte di Cassazione 24037 – 26 luglio 2026, è consentito all'Agenzia delle Entrate l’annullamento in autotutela dell'atto impugnato per vizi di notifica con ricorso al giudice tributario, in pendenza del processo tributario. Questo annullamento non impedisce all'Amministrazione Finanziaria di ripresentare l’atto al contribuente, questa volta senza incorrere in irregolarità formali della notifica.
Tutto questo a due condizioni:
a)non devono essere decorsi i termini di decadenza per la notifica dell'atto impositivo o di riscossione
b)non deve essere intervenuta nel frattempo una sentenza passata in giudicato sull’atto originario, impugnato con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria.

L’estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, a seguito dell'esercizio del potere di annullamento dell'atto in autotutela, non crea un giudicato preclusivo alla nuova emissione dello stesso atto, senza incorrere più nei vizi formali della notifica.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.

 

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