Diritto amministrativo - Certificato di idoneità statica, risoluzione del contratto di affitto





Buongiorno,
Vorrei avere una risposta in merito al mio quesito che riporto di seguito:
Nel 1983 ho preso in affitto un terreno ad uso commerciale per eseguire l'attività di autolavaggio.
Su tale terreno il proprietario fece realizzare un capannone in lamiera metallica completo di servizi igienici per l'espletamento dell'attività.
Per tale costruzione non esiste il certificato di staticità (od idoneità statica, credo che sia la stessa cosa) ed inoltre i locali igienici non sono a norma.
Per queste carenze, in qualità di conduttore di questa struttura, posso rivalermi economicamente nei confronti del proprietario?;
Se si in quale misura?
Quali sono le responsabilità patrimoniali e penali del proprietario del terreno?

Dopo ventisette anni di fitto regolarmente e puntualmente pagato, nel caso di mancato pagamento di una mensilità, il proprietario può attivare la procedura di sfratto?

Vi ringrazio



RISPOSTA



1) Devi chiedere per iscritto al proprietario del terreno, di porre in essere le modifiche strutturali necessarie, per ottenere il certificato di idoneità statica.
Soltanto quando il capannone sarà, da un punto di vista statico e strutturale, idoneo all’uso a cui è destinato, il proprietario potrà incaricare, a sue spese, un ingegnere che certifichi l’idoneità statica delle opere esaminate.
In assenza di risposta, da parte del proprietario, hai facoltà di chiedere la risoluzione del contratto di affitto, per inadempimento della controparte contrattuale (il proprietario non ha garantito le condizioni minime di sicurezza per lo svolgimento dell'attività di autolavaggio), oltre al risarcimento del danno cagionato, alla tua sfera giuridica, in termini di maggiori spese sostenute (si tratta degli oneri che dovrai sopportare per spostare l'attività altrove) e di mancato guadagno (l'assenza delle condizioni minime di sicurezza ha effetti negativi, anche da un punto di vista economico-imprenditoriale).
Per quanto riguarda la responsabilità penale del proprietario del terreno, il Tribunale adito per la risoluzione del contratto di affitto ed il risarcimento dei danni, trasmetterà il relativo fascicolo alla Procura della Repubblica competente, per l'iscrizione nel registro degli indagati e lo svolgimento delle indagini preliminari.

2) Il mancato pagamento di una mensilità rappresenta, da un punto di vista giuridico, un grave inadempimento contrattuale, da parte dell'affittuario; in tal caso, il proprietario ha facoltà di intraprendere la procedura giudiziale di sfratto. Non ha alcuna rilevanza giuridica, la circostanza per cui il canone d'affitto è stato sempre pagato regolarmente alle scadenze mensili.

Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

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