Diritto del lavoro - Ripetibilità degli indebiti conseguenti alla trasformazione della pensione da provvisoria in definitiva
Sono un dipendente statale(militare)andato in pensione in Maggio 1996.Fino a Maggio 2002 in Ausiliaria quindi nella Riserva.In Dicembre 2009 ho ricevuto il decreto di pensione definitiva, qualche giorno ho ricevuto dalla sede INPDAP della mia provincia (BS)la notifica di un procedimento per il recupero di un INDEBITO PENSIONISTICO di circa 2000€.Io ho fatto timidamente osservare che: ai sensi della sentenza n°7/2007QM dell'11/10/2007 della CORTE DEI CONTI a sezioni riunite,veniva affermato il principio che,nella trasformazione della pensione da provvisoria a definitiva,gli emolumenti percepiti senza dolo NON devono essere restituiti.
Non avendo avuta alcuna spiegazione,ho pensato di chiedere a Voi un consiglio su come devo comportarmi e se e' economicamente conveniente intraprendere qualche tipo di azione.Faccio presente che ho inviato diffida sia alla sede provinciale che al comitato di vigilanza INPDAP.
Spero di essere stato chiaro,qualora servissero ulteriori informazioni in mio possesso saro' ben lieto di fornirvele. Distinti saluti
Hai perfettamente ragione; ti consiglio quindi, di rivolgerti ad un legale per l'impugnazione del provvedimento dell'INPDAP. I costi del processo si aggirano intorno ai 1.500 euro tuttavia, in caso di tua vittoria processuale, l?INPDAP sarà condannata al pagamento di tutte le spese di giudizio da te sostenute.
Con la pubblicazione della recente sentenza della Corte dei Conti a Sezioni Riunite 11/10/2007 n° 7/2007/QM, si è risolto l’annoso contrasto, insorto in materia di ripetibilità degli indebiti, conseguenti alla trasformazione della pensione da provvisoria in definitiva.
La questione interessa quei dipendenti dello Stato e degli Enti locali che per anni si sono visti erogare un trattamento di quiescenza “provvisorio” in attesa che le rispettive amministrazioni provvedessero ad effettuare il calcolo del trattamento definitivo di quiescenza, così come previsto dall’art. 162 del D.p.r. 1092/73.
All’atto della determinazione della pensione definitiva accadeva (e accade tutt’oggi) che l’amministrazione, in fase di calcolo a conguaglio, rilevasse un importo minore dell’assegno di quiescenza di quello già erogato seppur a titolo provvisorio, con la conseguente richiesta da parte dell’Inpdap di somme indebitamente percepite. Da qui l’inizio del contenzioso instauratosi innanzi alla Corte dei Conti che ha portato alla definitiva pronuncia dell’ 11.10.2007.
La Corte ha affermato il principio secondo il quale “in assenza di dolo da parte dell’interessato gli effetti dell’articolo 162 del D.p.r. 1092/73 (recupero degli indebiti formatisi sul trattamento di provvisorio di pensione) vengono meno con l’entrata in vigore della legge 241/90” (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi).
In presenza di un ipotetico caso di indebito, il cittadino, prima di procedere al ricorso amministrativo o giurisdizionale, dovrà tenere conto, in primo luogo, se, per volontà propria e con dolo, abbia adottato comportamenti o azioni che abbiano contribuito a fare scaturire l’indebita percezione di quote parziali di pensione (seppur minime). Va ribadito che gli effetti della sentenza riguardano gli indebiti insorti dopo l’entrata in vigore della legge 7/8/1990 n. 241 e interessano i giudizi attualmente pendenti presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, i procedimenti amministrativi in essere per i quali l’Inpdap trattiene mensilmente una quota della pensione ed eventualmente quelli già estinti.
E' opportuno precisare che l’avvenuto pagamento del debito, da parte del cittadino, può configurarsi come “comportamento concludente” e quindi di probabile pregiudizio ad un esito favorevole dellla vertenza, nel caso in cui si intenda procedere per vie legali.
E'possibile impugnare il provvedimento inviando innanzitutto, all’Inpdap, una formale richiesta di restituzione delle somme trattenute con l’aggiunta degli interessi legali di legge ovvero diffidando l’ente a trattenere qualsiasi somma a tale titolo (hai già provveduto alla notifica della suddett diffida.
Successivamente, il cittadino avrà la possibilità di presentare ricorso amministrativo al CIV dell’Inpdap ovvero un ricorso giurisdizionale alla Corte dei Conti. Le motivazioni giuridiche, da addurre a sostegno della tesi, dovranno essere contenute nell’atto di impugnazione del provvedimento.
Sono a tua disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.