Risarcimento danni - Spese comuni senza autorizzazione dell'amministratore di condominio





buongiorno, sono 2 anni che segnalo all'amministratore del condominio dove abito che nel mio garage vi sono infiltrazioni di acqua provenienti dal cortile/parcheggio sovrastante.
Dopo 2 anni, un mese fa, ha mandato "un artigiano" - non certo un tecnico specializzato in isolamenti - che per alcuni giorni ha spaccato il cortile, non trovando nulla, ha poi richiuso il tutto. Da allora piove acqua in ben tre garage come fossero all'aperto: l'asfalto che ha rimesso l'artigiano non ha attecchito e tra l'altro non ha neanche trovato il posto ove nasceva l'infiltrazione. Ora siamo alle solite: l'amministratore scarica colpe sul costruttore (la casa ha 8 anni), l'artigiano dice che non può sistemare l'asfalto perchè fa freddo (e allora cosa lo ha rotto a fare?)e perchè....Il risultato è un garage inutilizzabile, un cortile con un telo di naylon come copertura e un passaggio di responsabilità continue.
Le mie domande sono:
posso esigere i lavori in qualche modo drastico adducendo che io sono solo la parte lesa e che non è certo mio compito verificare di chi è la colpa e chi deve fare cosa, essendo evidente che la rottura è su parte condominiale.
L'amministratore non è responsabile?
E se il danno continua ad espandersi, come sembra, perchè un domani per sua inerzia il condominio deve pagare 10 se ieri poteva risolvere il lavoro con 5? c'è insomma un modo per poter intervenire velocemente?
E se chiamassi io una ditta specializzata per un sopralluogo?

In attesa di una vs. consulenza ringrazio e saluto



RISPOSTA



Hai inquadrato perfettamente la fattispecie in questione, da un punto di vista giuridico; in questa vicenda, il singolo condomino è soltanto una parte lesa dalla negligenza altrui, che ha diritto di pretendere che la riparazione di una parte comune dell’edificio, ai sensi dell’articolo 1117 del codice civile, sia posta in essere in tempi ragionevoli, con modalità tali da evitare l’aggravarsi dell’entità del danno medesimo. Al singolo condomino non interessa la corretta ripartizione delle responsabilità tra l’amministrazione del condominio e l’artigiano incompetente, pagato per risolvere il problema, ma dimostratosi, completamente inetto. Tenderei ad escludere le responsabilità del costruttore, salvo l’ipotesi di evidenti vizi di costruzione del fabbricato; ad ogni modo, la responsabilità dell’artigiano e di colui che lo ha scelto per conferirgli questo delicato incarico, ossia l’amministratore di condominio, è adamantina ed indiscutibile (l’amministratore di condominio è responsabile per “culpa in eligendo”, ossia è colpevole di avere affidato l’incarico ad un artigiano non specializzato, inadeguato allo svolgimento della mansione commissionata).

La norma di riferimento per la fattispecie “de quo” è l’articolo 1134 del codice civile.

Articolo 1134 del codice civile - Spese fatte dal condomino.

Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.

Hai facoltà di chiamare una ditta specializzata per un sopralluogo, addebitando le relative spese all’amministratore di condominio inerte e negligente, in considerazione dell’urgenza della situazione.
Ti consiglio, a scanso di equivoci, di scrivere una lettera all’amministratore, con cui diffidarlo formalmente a rimediare alla situazione incresciosa del cortile/parcheggio, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida, con l’espresso avvertimento che, in mancanza, ai sensi dell’articolo 1134 del codice civile, ti rivolgerai ad una ditta specializzata, addebitando i costi dei lavori di riparazione all’amministrazione del condominio.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.

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