Diritto penale - Truffa e sequestro dell'autovettura a fini probatori del pubblico ministero
Egr.Avvocato
Sono un onesto lavoratore che ha subito un torto molto grave, che mi stà creando moltissimi problemi. Sono qui per chiedervi un consiglio
su come posso diferdemi, considerando che ho pochi risparmi per poter chiedere la difesa ad un avvocato, che come preventivo mi ha chiesto circa 4000euro, con una durata del processo che potrà anche essere di 5/6anni senza la certezza del successo come parte lesa.Tutto dipende dal giudice,cosi mi è stato detto. INCREDIBILE!!!!
Adesso Le spiego il caso:
A fine Luglio ho acquistato un auto usata presso un autosalone in provincia di Brescia, pagandola con assegno circolare e verificando prima che su di essa non ci fossero ipoteche o vincoli giudiziari. Tutto dagli archivi del PRA riultava senza vincoli. Sul C.D.P. l'auto era di proprietà dell'autosalone, ma aveva come precedente proprietario un privato al quale l'autosalone aveva ritirato l'auto pagandola con assegno circolare.
Pochi giorni fà ricevo un decreto di sequestro (art.253 e segg. c.p.p.) dalla Procura della Repubblica di Milano.
L'auto mi viene sequestrata dalle forze dell'ordine e poi vengo portato in caserma.
Dai fogli che mi vengono presentati, il P.M. visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe nei confronti di persona ignota, in ordine al reato di cui all'art.640 c.p. commesso in Lodi il 31-7-2010,ritiene di acquisire al procedimento l'auto come corpo di reato e/o di cosa pertinente persona ignota, ed in particolare trattasi di bene che è stato acquistato mediante raggiro da parte di soggetto ignoto che ha fornito generalità false.
Mi è stato spiegato che il primo proprietario ha chiesto per l'acquisto dell'auto nuova, presso un concessionario Vw di Brescia, un finanziamento presentandosi sotto falso nome e quindi falsificando tutti i documenti.
Quindi la finanziaria scoperto il raggiro ha provveduto alla denuncia, ma l'auto nel frattempo era già stata venduta all'autosalone e poi al sottoscritto.
Del truffatore logicamente nessuna traccia e quindi a pagare questo vergognoso atto sono solo io. Vi sembra possibile visto che prima di comprare l'auto ho fatto i dovuti accertamenti?
Non sono di certo colpevole di incauto acquisto, e se qualcuno deve pagare non credo debba essere io.
Come mi devo comportare nei confronti dell'autosalone che mi ha venduto l'auto?
Aspetto una Sua gradita risposta.
Cordiali saluti
La vettura che hai acquistato è stata sottoposta a sequestro probatorio dal pubblico ministero, al fine di acquisire ulteriori elementi di prova. Il sequestro, a fini probatori, previsto dagli articoli 253 e seguenti del codice di procedura penale, non è una misura sanzionatoria nei confronti del titolare del bene sottoposto a sequestro, ma un atto necessario per acclarare il reale svolgimento dei fatti costituenti reato.
L'ipotesi di reato per cui la finanziaria ha sporto denuncia è quella prevista dall'articolo 640 del codice penale, ossia il delitto di truffa.
Art. 640 del codice penale. Truffa.
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032 . La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:
1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.
Con il decreto di sequestro dell'autovettura, il pubblico ministero non intende considerarti colpevole, al pari del primo proprietario dell'auto. La vettura sarà a disposizione della Procura della Repubblica e della polizia giudiziaria, affinché siano fatte le opportune indagini. Al termine delle indagini preliminari (dopo circa sei mesi ma anche prima), dopo avere verificato la tua totale estraneità ai fatti costituenti reato, la vettura ti sarà restituita, a seguito di decreto del pubblico ministero. Leggiamo la norme, previste dal codice di procedura penale, in materia di sequestro probatorio.
Art.253 del codice di procedura penale. Oggetto e formalità del sequestro
1. L’autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti.
2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.
3. Al sequestro procede personalmente l’autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto.
4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all’interessato, se presente.
Art.257 del codice di procedura penale. Riesame del decreto di sequestro
1. Contro il decreto di sequestro l’imputato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell’art. 324.
2. La richiesta di riesame non sospende l’esecuzione del provvedimento.
Art.262 Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate
1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. Se occorre, l’autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione.
2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all’imputato (60, 61) o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell’art. 316.
3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell’art. 321.
4. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca.
Art.263 del codice di procedura penale. Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate
1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza.
2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall’art. 127.
3. In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro.
4. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato.
5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta, gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell’art. 127.
6. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione, provvede il giudice dell’esecuzione.
La vettura ti sarà restituita ai sensi dell'articolo 262 I comma e dell'articolo 263 IV comma c.p.p..
Se non hai nessuna intenzione di attendere il tempo necessario per l'espletamento delle indagini preliminari, ti consiglio di presentare, contro il decreto di sequestro della vettura, richiesta di riesame, ai sensi dell'articolo 324 c.p.p., entro dieci giorni dalla data di esecuzione del sequestro.
Art.324 del codice di procedura penale Procedimento di riesame
1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro.
2. La richiesta è presentata con le forme previste dall’art. 582. Se la richiesta è proposta dall’imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell’art. 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l’avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l’avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un’altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l’avviso è notificato mediante deposito in cancelleria.
3. La cancelleria dà immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.
4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale prima dell’inizio della discussione.
5. Sulla richiesta di riesame decide, in composizione collegiale, il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.
6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall’art. 127. Almeno tre giorni prima, l’avviso della data fissata per l’udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta. Fino al giorno dell’udienza gli atti restano depositati in cancelleria.
7. Si applicano le disposizioni dell’art. 309 commi 9 e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell’art. 240 comma 2 c.p.
8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile mantenendo nel frattempo il sequestro.
Sulla richiesta di riesame del decreto di sequestro, si pronuncerà il Tribunale nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. Per richiedere il riesame del decreto, è necessaria l'assistenza di un avvocato.
Vorrei ribadire la tua assoluta estraneità alla commissione del reato di truffa (… anzi devi essere considerata una vittima del truffatore), sottolineando la circostanza per cui la vettura ti sarà restituita, non appena la polizia giudiziaria avrà terminato i suoi rilievi.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.