2 Consulenze:
1 - Adozione persone maggiori di età, cognome dell'adottante e dell'adottato
Gentili Avvocati,
Una coppia di miei zii (Lei sorella di mia madre) avevano sempre espresso il desiderio di adottarmi non potendo essi avere figli. L'adozione non è mai andata avanti poichè mio zio aveva manifestato il desiderio di trasmettermi il proprio cognome in sostituzione di quello paterno naturale; tale desiderio è sempre stato comprensibilmente osteggiato dai miei genitori, i quali non hanno mai permesso di iniziare l'adozione. Negli anni i miei zii hanno adottato un bambino ora trentenne. E pochi anni fa lo zio è deceduto pur manifestando sempre l'intenzione di portare a compimento l'adozione nei miei confronti almeno tra adulti (io ora ho 35 anni). Recentemente mia zia mi ha manifestato l'intenzione di voler avviare la procedura di adozione nei mie confronti, con l'assenso, nel merito, di mio cugino, attuale unico figlio, anche lui adottato. Io ho accettato.
Vorremmo sapere se mia zia, vedova, possa trasmettere a me il cognome dello zio defunto (quindi il proprio cognome da sposata) o se possa trasmettere solamente il proprio cognome da nubile (quindi lo stesso cognome di mia madre) nei nuovi atti di trascrizione e di riconoscimento.
Ringrazio anticipatamente.
La norma di riferimento della presente consulenza, in materia di adozione delle persone maggiori di età, è l'articolo 299 del codice civile; leggiamolo insieme.
Art. 299 del codice civile. Cognome dell'adottato.
L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. L'adottato che sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori assume solo il cognome dell'adottante. Il riconoscimento successivo all'adozione non fa assumere all'adottato il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, salvo che l'adozione sia successivamente revocata. Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante (1). Se l'adozione è compiuta da coniugi l'adottato assume il cognome del marito. Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.
(1) La Corte costituzionale con sentenza 11 maggio 2001, n. 120 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che, qualora sia figlio naturale non riconosciuto dai propri genitori, l'adottato possa aggiungere al cognome dell'adottante anche quello originariamente attribuitogli.
“In claris non fit interpretatio”, ossia "nelle questioni chiare non si fa luogo a interpretazione".
La norma è talmente chiara da rendere addirittura scontata la risposta al tuo quesito di carattere giuridico.
La tua adozione sarà compiuta da una donna maritata (la zia rimasta vedova) e non da ambedue i coniugi, poiché tuo zio è morto, quindi assumerai il cognome della zia, anteponendolo al tuo cognome.
Non è possibile assumere il cognome dell'adottante, al posto del proprio cognome.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Adozione maggiorenne che antepone il cognome dell'adottante; annotazione nell'atto di nascita
Buonasera. Mia moglie, nata in Argentina da madre argentina e padre sconosciuto, raggiunge nel 1999 la madre in Italia, la quale si era intanto sposata con un cittadino italiano. Nel 2006 ci sposiamo, nel 2008 (mi sembra) acquisisce la cittadinanza italiana a sua volta. Qualche giorno fa è stata perfezionata l'adozione di mia moglie da parte del marito di sua madre, visto il rapporto filiare che intercorre da anni.
L'avvocato che ha seguito la questione è stato poco chiaro quando, in occasione dell'udienza per l'adozione, gli abbiamo chiesto lumi sulla questione cognome. Ha dato l'impressione che fosse "normale" o "preferibile" che mia moglie assumesse il cognome del suo padre adottivo. Adesso, appunto, abbiamo ricevuto la sentenza d'adozione, alla fine della quale è scritto, piuttosto lapidariamente "L'adottata assume il cognome dell'adottando da anteporsi al proprio cognome." Ora: immaginiamo che questa sentenza arriverà in qualche maniera al nostro comune di residenza, andando così a modificare tutti i documenti di mia moglie.
Confermo. Sarà necessario modificare i documenti quali la carta di identità, il passaporto il codice fiscale etc etc
La sentenza sarà trasmessa all'ufficio anagrafe-stato civile del comune di residenza. Probabilmente, in calce alla sentenza, ci sarà scritto “si trasmette la presente all'ufficio anagrafe del comune di residenza, per gli adempimenti consequenziali”.
Il problema sta nel fatto che assumere un nuovo cognome ANTEPOSTO al vecchio va a modificare, per esempio, il codice fiscale, con tutte le conseguenze, oltre a tutte le implicazioni per quanto riguarda proprietà immobiliari, mobiliari, conti bancari, documenti dei figli, etc.
Il quesito è dunque il seguente: è automatico e inevitabile tale assunzione e anteposizione del cognome dell'adottante? (Posto che a mio suocero non importa nulla del cognome).
In attesa di istruzioni per il pagamento, ringrazio per l'assistenza.
E' previsto direttamente dalla legge, ossia dall'articolo 299 I comma del codice civile. Nessuna novità, nulla di inaspettato …
Si tratta ovviamente dell'adozione del maggiore di età, regolata appunto dal codice civile.
Art. 299 del codice civile. Cognome dell'adottato.
L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.
Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma.
Il figlio naturale che sia stato riconosciuto dai propri genitori e sia successivamente adottato, assume il cognome dell'adottante.
Se l'adozione è compiuta da coniugi, l'adottato assume il cognome del marito.
Se l'adozione è compiuta da una donna maritata, l'adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.
La norma di legge è perentoria!
L'evento adozione modifica lo status della persona, non soltanto il cognome … quindi occorre procedere con l'annotazione nell'atto di nascita, ai sensi dell'articolo 106 DPR 396/2000; di tale annotazione sarà fatta menzione, da parte dell'ufficiale comunale di stato civile, nell'estratto per riassunto dell'atto di nascita.
Il giudice ha semplicemente applicato una norma del codice civile.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.