AGGIORNAMENTO apportate dal decreto legislativo n. 105/2022 alla legge n. 104/1992 - Permessi per i disabili (art. 33, legge n. 104/1992):
a)la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, di minore con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 151/2001, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino (articolo 33 comma 2 legge 104/1992);
b)Il diritto ai permessi mensili può essere riconosciuto a più soggetti, su richiesta, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
Al comma 3 dell’art. 33 della legge n. 104/1992, è stato eliminato il riferimento al “referente unico dell’assistenza”, in base al quale non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente, non genitore, la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave, fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità,
c)Il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, spetta al lavoratore per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore stesso sia coniuge, parte di un'unione civile o il convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado.
In caso di decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero nel caso in cui i predetti siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i 65 anni di età, il diritto ai permessi mensili è riconosciuto a parenti o affini entro il 3° grado della persona con disabilità in situazione di gravità.
I lavoratori che usufruiscono dei permessi mensili di cui alla legge 104/1992 hanno priorità nell'accesso al lavoro agile (art. 18, comma 3-bis, L. n. 81/2017) ovvero ad altre forme di lavoro flessibile. Hanno precedenza rispetto alle altre domande, le richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nell'ipotesi di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. n. 104/1992 o che siano caregivers ai sensi dell'art. 1, comma 255, della legge n. 205/2017.

Diritto del lavoro - Agevolazioni legge 104 del 1992. Permessi retribuiti, congedo straordinari di 24 mesi, figlio disabile



Buonasera,
sono la mamma con un bambino disabile di 9 anni (legge 104) a carico. Sono sposata. Lavoro nella stessa azienda da 13 anni. Due anni fa dall'incarico di impiegata commerciale sono stata spostata ad impiegata addetta al centralino con lo stesso inquadramento in occasione di una ristrutturazione aziendale. Da orario a tempo pieno (8 ore) sono passata ad orario part time a 5 ore al giorno.
Il lavoro è organizzato in due turni.
All'inizio ho svolto l'attività pomeridiana e successivamente, da giugno 2010 in occasione della maternità della mia collega, attività al mattino fino ad oggi. Ora la mia collega è rientrata dalla maternità e ha richiesto la mattina (lei è stata assunta 4 anni fa e ha sempre svolto attività pomeridiana). Purtroppo per me è impossibile svolgere il turno del pomeriggio in quanto nessuno mi aiuta nella gestione di mio figlio che ha bisogno di costante assistenza essendo in una condizione di disabilità grave. L'azienda non si assume nessuna responsabilità nell'assegnazione dell'orario di lavoro, delegnado questa responsabilità a noi dirette interessate, dichiarando che siamo entrambe nella stessa situazione e in quant tali dobbiamo accordarci tra di noi.
La mia domanda è: avendo io un disabile a carico, mi spetta qualche precendeza nella decisione dell'orario di lavoro più agevolato oppure no? l'anzianità di servizio potrebbe essere un punto a mio favore? attendo un vostro riscontro.
ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.



RISPOSTA



Sicuramente sì. Hai un diritto di precedenza sulla tua collega per tre ordini di motivi.

1)la necessità di assistere tuo figlio, ai sensi dell'articolo 33 della legge 104 del 1992, quindi di svolgere turni di lavoro compatibili con le esigenze del piccolo e con i turni di lavoro del papà.

2)la maggiore anzianità di servizio, visto che lavori per l'azienda da 13 anni.

3)la circostanza per cui la tua collega è appena rientrata dalla maternità e non può pretendere che siano gli altri ad adattarsi ai suoi “desiderata”; dovrebbe spettare a lei, adattarsi alle prassi aziendali ed alle esigenze dei colleghi.

L'azienda quando dice che le dipendenti sono nella stessa situazione, commette un grave errore. Tu sei beneficiaria della legge 104 del 1992, al contrario della tua collega.

Considera altresì che la legge prevede numerose agevolazioni a favore dei beneficiari della legge 104, dai permessi retribuiti mensili al congedo straordinario di 24 mesi, per assistenza all'invalido.

33. Agevolazioni. - [1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.] Abrogato
2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.
4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.
7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

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