Diritto del lavoro - Pausa mensa e riposi giornalieri concessi al padre. Azienda metalmeccanica





Sono un dipendente a tempo indeterminato di un'azienda metalmeccanica di oltre 150 dipendenti e lavoro su tre turni di 8 ore dal lunedi al venerdi. Usufruisco dal 12/12/2011 dei riposi giornalieri riconosciuti al padre previsti dall'art. 40 del D.Lgs n. 151 del 2001.
Al fine di rendere compatibile il pieno esercizio del mio diritto con le esigenze organizzative aziendali ho accettato la proposta dell'azienda che prevede un orario di lavoro settimanale dal lunedi al venerdi con inizo ore 06.00 fine ore 12.00(usufruendo dalle 12.00 alle 14.00 delle due ore di permesso che il decreto prevede). Rendo noto che solitamente,in circostanze normali,per 8 ore di lavoro usufruiamo di 30 minuti di pausa mensa , la domanda dunque è questa:
Posso continuare ad usufruire della pausa di 30 minuti anche ora che usufruisco dei permessi in virtù del fatto che l'art. 39 a cui fa riferimento anche l'articolo 40 del suddetto decreto specifica che le ore di permesso sono considerate "ore lavorative agli effetti della durata" e della retribuzione del lavoro.
Spero di ricevere presto una risposta esaustiva al mio quesito. Grazie



RISPOSTA



Non ti spetta la pausa mensa di 30 minuti; dobbiamo interpretare correttamente le parole utilizzate dal legislatore, nelle norme da te indicate.
Cosa significa “… sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro”.

Significa in concreto che percepisci ugualmente lo stipendio (… considerazione agli effetti della retribuzione) e che puoi assolvere ugualmente il debito orario della giornata lavorativa e della settimana lavorativa, senza necessità di un recupero dello stesso in altro momento (… considerazione agli effetti della durata). Null'altro !!! Si tratta di una norma eccezionale che non può essere interpretata in modo estensivo, ai sensi dell'articolo 14 della preleggi al codice civile.

Ho letto il CCNL metalmeccanici aggiornato, nella speranza di trovare un'interpretazione favorevole alle tue ragioni. Non ho trovato nulla in tal senso, nella sezione dedicata all'orario di lavoro (allego il CCNL).

Devi considerare che tali riposi giornalieri comportano il diritto del lavoratore di USCIRE DALL'AZIENDA, non si tratta quindi di ore di lavoro trascorse effettivamente in azienda.
Questo è un secondo aspetto per cui viene meno il diritto alla pausa mensa di 30 minuti.

Art. 39.
Riposi giornalieri della madre

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10)

1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore.

2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita' produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Art. 40.
Riposi giornalieri del padre

(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter)

1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermita' della madre.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

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