2 Consulenze:

1 - Incandidabilità come consigliere comunale





Nell'aprile del 2012 mi è stata sospesa la patente per guida in stato d'ebbrezza con tasso alc 1.15 fortunatamente per soli 3 mesi. Mi sono già sottoposta alla 2° visita c/o commissione medica con parere favorevole;la terza visita è prevista per maggio 2014.

Volendo presentare la mia candidatura come consigliere - assessore comunale nel 2013 per elezioni municipali del 2014,vi domando se la condanna penale che riceverò possa invalidare o meno la mia eventuale nomina. Credo di no, ma vi chiedo cortesemente un parere legale. Cordiali saluti.



RISPOSTA



Ai sensi dell'articolo 186 del codice della strada, rischi di essere condannata penalmente all'arresto fino a sei mesi, nella peggiore delle ipotesi.

b) l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

Le cause ostative all'elezione/nomina degli amministratori comunali, sono indicate dall'articolo 58 del testo unico enti locali (decreto legislativo 267 del 2000), così come modificato di recente dal legislatore.

Art. 58. Cause ostative alla candidatura

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l’esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater, primo comma (induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
(lettera così modificata dall'art. 7 della legge n. 140 del 2004, poi dall'art. 1, comma 81, lettera a), legge n. 190 del 2012)
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

Non sussistono problemi quindi per la tua candidatura. Laddove ricevessi una condanna penale, successivamente alla nomina ad assessore, tale condanna, anche nella peggiore delle ipotesi, non sarebbe causa di sospensione dalla carica, ai sensi dell'articolo 59 del testo unico enti locali, così come modificato recentemente dal legislatore.

Art. 59. Sospensione e decadenza di diritto

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale;
(lettera così modificata dll'art. 1, comma 81, lettera b), legge n. 190 del 2012) b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all’articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.
(lettera così modificata dall'art. 7 della legge n. 140 del 2004, poi dall'art. 1, comma 81, lettera c), legge n. 190 del 2012)
2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto. (comma così sostituito dall'art. 7 della legge n. 140 del 2004)

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 58, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2 comma 2-quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni.

Tanto premesso, non hai nulla da temere ai fini della elezione a consigliere o della nomina ad assessore.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.



2 - Inconferibilità al consigliere della carica di presidente di una società partecipata dal comune





Premesso che il sottoscritto era presidente di una SPA il cui comune era socio al 3% con una quota minoritaria rispetto al consorzio in liquidazione pari al 92% e che il sottoscritto ricopriva la carica di consigliere comunale, considerato che nessuno aveva eccepito incompatibilita' anche da parte del collegio sindacale che svolge il ruolo di vigilanza, chiedo se i compensi ricevuti vanno resi aggiungendo che gli stessi erano determinati da statuto e confermati dall'assemblea e quindi dal socio di maggioranza all'atto della nomina. Spero di aver reso chiaro il problema. Grazie.

RISPOSTA



Attenzione, parliamo di incompatibilità/ineleggibilità ex art. 60 e seguenti del TUEL oppure di inconferibilità dell'incarico ai sensi dell'art. 7 comma 2 del d.lgs. n. 39/2013 che prevede quanto segue:
«A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio del comune che conferisce l'incarico………..non possono essere conferiti……..gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di ……un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti …». L'ANAC ha già da tempo chiarito che le situazioni di inconferibilità previste nell’art. 7 del d.lgs. 39/2013 riguardanti coloro che nell’anno o nei due anni precedenti hanno ricoperto le cariche politiche e gli incarichi ivi indicati “…..vanno equiparate ai fini del d.lgs. 39/2013, a coloro che attualmente ricoprono tali ruoli” (orientamento n. 11 del 8 aprile 2015).

Per capire quale norma applicare, dobbiamo contestualizzare temporalmente i vari step.

-Assunzione carica consigliere comunale, quando ?
-Assunzione incarico di presidente della SPA partecipata, quando ?

Se si tratta di un periodo antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. 39/2013, si potrebbe applicare la seguente norma del TUEL che prevede quanto segue: -art. 67, recante “Esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità”: “non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti ad amministratori del comune previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo”.

Ecco che le previsioni statutarie potrebbero bloccare il recupero dei compensi quale presidente della SPA partecipata.

Se si tratta di un periodo successivo al d.lgs. 39/2013, ricordo che, come precisato dall'ANAC, le disposizioni del T.U.E.L. in contrasto con il d.lgs. n. 39/2013, ivi incluso l’art. 67, devono ritenersi già implicitamente abrogate da tale successiva fonte normativa, di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione.

Ai fini della presente consulenza risulta determinante l'applicabilità o meno dell'articolo 7 comma 2 del d.lgs. n. 39/2013.

Cordiali saluti.

Fonti:

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