Tares: cessazione di attività, immobile non più in grado di produrre rifiuti
AGGIORNAMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO N. 116/2020 IN VIGORE DAL 26 SETTEMBRE 2020.
Dal 2014, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2). La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014).
l’Allegato L-quinquies al D. Lgs. n. 116 del 2020 contiene l’elenco delle attività che producono rifiuti urbani nel quale non sono ricomprese le “Attività industriali con capannoni di produzione”.
Siccome l’art. 184, comma 3, lettera c) del Testo Unico Ambiente definisce “speciali” i rifiuti delle lavorazioni industriali, se diversi dai rifiuti urbani, appare evidente che le attività industriali sono produttive sia di rifiuti urbani che di quelli speciali.
In estrema sintesi, possiamo affermare quanto segue:
• le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione della Tari, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti;
• continua, invece, ad applicarsi la Tari, sia per la quota fissa che variabile, relativamente alle superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio, mense, uffici o locali funzionalmente connessi alle stesse;
• resta dovuta solo la quota fissa Tari, nell'ipotesi in cui l’utenza non domestica scelga di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.
Gentile avvocato, sono preoccupata dalla nuova imposta comunale, la Tares. Vorrei sapere quali sono i presupposti del nuovo tributo e come si qualificano i soggetti passivi.
Mi spiego meglio.
Avevo una ditta individuale, un'azienda che produceva pelli e cuoio.
A causa della crisi economica e della concorrenza della Cina, ho cessato la mia attività prima di Natale,chiuso la partita Iva e venduto i beni strumentali ad una società di cinesi operante in Italia.
E' sufficiente denunciare all'ufficio tributi del comune, la cessazione dell'attività, a mezzo della relativa dichiarazione fiscale ovvero, ai fini Tares, occorrono altri adempimenti ???
Resto in attesa di un suo riscontro.
Cordiali saluti.
RISPOSTA
La soggettività passiva della Tares è più ampia rispetto a quella della Tarsu e della Tia. L'articolo 14 comma 3 del decreto legge n. 201 del 2011 prevede che il tributo sia dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
Il presupposto del tributo quindi è dato alternativamente dal possesso, occupazione, detenzione di locali o aree scoperte, indipendentemente dal loro uso, purché potenzialmente in grado di produrre rifiuti. A pagare la Tares, oltre all'occupante ed al detentore, già soggetti passivi della Tarsu e della Tia, ci sarà anche il possessore di un locale o di un'area. Pensiamo ad esempio al possessore di un locale, nel caso di utilizzo temporaneo dello stesso, ossia in caso di utilizzo infrannuale dell'immobile, non superiore a sei mesi.
Il presupposto fondamentale della Tares è la suscettibilità del locale o dell'area scoperta a produrre rifiuti. Secondo la Corte di Cassazione, sentenza n. 14770 del 15 novembre 2000, la prova contraria atta a dimostrare la inidoneità del bene immobile a produrre rifiuti, resta ad esclusivo carico del contribuente che deve fornire all'amministrazione comunale, tutti gli elementi all'uopo necessari.
Conformemente alla suddetta sentenza, la Cassazione, con sentenze nn. 19459 e 19152 del 2003 e 15658 del 12 agosto 2004, a proposito di non applicabilità della Tarsu, adesso Tares, per avvenuta cessazione dell'attività di oleificio, precisava che l'obbligo di pagamento sussiste ugualmente, in quanto il presupposto legale dell'esonero del tributo, sussiste soltanto quando l'immobile versi in obiettive condizioni di non utilizzabilità, le quali devono essere non soltanto denunciate dal contribuente, a norma dell'articolo 70 comma 1 del decreto legislativo n. 507 del 1993, ma debitamente documentate.
Ai sensi della suddetta norma del decreto legislativo n. 507/1993, i soggetti passivi della Tarsu, adesso Tares, presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune. La denuncia e' redatta sugli appositi modelli predisposti dal comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali e circoscrizionali.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, oltre che alla luce della normativa sulla Tares, nel tuo caso, non sarà sufficiente comunicare la cessazione dell'attività di produzione di pelli e cuoio, ma sarà necessario documentare agli uffici comunali competenti (ufficio tributi), che l'immobile ove si svolgeva l'attività non è più potenzialmente in grado di produrre rifiuti, ad esempio producendo le fatture di vendita dei beni strumentali, relative alla cessione a terzi, della strumentazione necessaria all'attività produttiva, presente nel locale di tua proprietà.
Inoltre, dovrai dimostrare agli uffici comunali, di avere inviato disdetta circa i contratti relativi alle varie utenze del locale di tua proprietà (luce, gas, acqua etc etc). Ecco, come dimostrare all'ufficio tributi comunale che l'immobile che era stato adibito a sede produttiva e legale dell'attività imprenditoriale, nel 2013 non è più suscettibile, nemmeno potenzialmente, di produrre rifiuti !
Non è sufficiente denunciare la cessazione dell'attività produttiva, industriale artigianale …
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Fonti:
- DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici.
- Art. 1117 del codice civile
- DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507 Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale.
- LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014).
- DECRETO LEGISLATIVO 3 settembre 2020, n. 116 Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
