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Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato

Vendita all'asta immobile per pagare gli assegni di mantenimento arretrati





Nella sentenza di separazione il marito è tenuto al versamento dell'assegno per i figli minori. Successivamente alla separazione il marito acquista un immobile. Banca mutuo circa EUR 200.000,00:

pignoramento immobiliare. Assegni di mantenimento arretrati circa EUR 40,000: intervento nella procedura di pignoramento immobiliare.

L'immobile verrà venduta alla terza asta per circa EUR 150.000,00. L'ex moglie, che nel lasso di tempo tra l'intervento e l'attualità ha maturato altri crediti per assegni successivi e per i quali dovrei fare nuovo precetto, avrà EURO ?



RISPOSTA



La banca è creditore privilegiato, in quanto ipotecario. Quando si concede un mutuo immobiliare, si iscrive contestualmente ipoteca sull'immobile acquistato con il finanziamento dal debitore.

Mi dirai: ma anche i crediti alimentari sono privilegiati, anche per gli assegni di mantenimento sussiste privilegio !
Sì, ma è un privilegio generale sui mobili del debitore … quindi prevale l'ipoteca. Il privilegio speciale prevale sull'ipoteca, mentre l'ipoteca prevale sul privilegio generale !

Sezione II - Dei privilegi sui mobili
Paragrafo 1 - Dei privilegi generali sui mobili

Art. 2751 del codice civile. Crediti per le spese funebri, d'infermità, alimenti.

Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:
1) le spese funebri necessarie secondo gli usi;
2) le spese d'infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;
3) le somministrazioni di vitto, vesti e alloggio, nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;
4) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge.

Tanto premesso, se il ricavato della vendita all'asta sarà di 70.000 euro, se la banca è creditrice di 100.000,00 euro, la moglie non riceverà un solo euro dalla vendita dell'immobile al pubblico incanto.

A disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

Cordiali saluti.

  • Art. 2751 del codice civile
 

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