Riabilitazione condannato.Accesso delle pubbliche amministrazioni ai dati del casellario giudiziale





Salve, un commercialista che nell'esercizio della sua professione e' stato  condannato ,chiedendo poi la riabilitazione infatti sui certificati  richiesti da parte dell'interessato al casellario giudiziale dei  carichi pendenti risulta riabilitato , viceversa a distanza di trent'anni risulta presente nei sistemi informatizzati della pubblica  amministrazione di conseguenza ritengo anche nella banca dati dei  gestori dei pubblici servizi , nonche', ritengo nella banca dati ai  fini pubblicistici; la presenza in questi archivi costituisce notevole  pregiudizio all'interessato;che il certificato possa essere acquisito  dalla autorita' giudiziaria per ragioni di giustizia ha un senso ma  subire un pregiudizio mi sembra alquanto strano.E' possibile  richiedere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima?  

visto la circolare ministeriale del 17 giugno 2003 n 3194 e il d.p.r.  313/2003 nonche' il decreto ministeriale del 11 febbraio del 2004,  anche se la pubblica amministrazione giustifica e motiva la richiesta  di tale certificato ai fini istituzionali o per l'esercizio delle loro  funzioni avvalendosi del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000.



RISPOSTA



Non c'è nulla di più definitivo di quello che la legge considera transitorio o provvisorio …
In attesa della realizzazione di un sistema di interconnessione differenziata di accesso ai dati del sistema per le P.A., oltre che di un decreto dirigenziale che disciplini tutto ciò, l'accesso illimitato delle P.A., evidenziato nella tua mail, è “tollerato” dalla normativa regolamentare e dalla giurisprudenza della Cassazione penale. Prendo atto che sei al corrente delle fonti normative che regolano la materia, in quanto sono citate nella tua mail. Sempre nella tua mail, non hai fatto però riferimento al decreto direttivo del 25 gennaio 2007. Per quanto concerne la consultazione del sistema da parte delle Amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 39 D.p.r. 313/2002, l'art. 30 del decreto direttivo del 25 gennaio 2007 dice ben poco, prevedendo il rimando integrale a futuro decreto dirigenziale e a quanto previsto - in via transitoria - dall'altro decreto dell'11 Febbraio 2004.
Le modalità tecnico operative per consentire alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di pubblici servizi la consultazione del sistema ai fini delle acquisizioni d'ufficio, di cui all'articolo 46 del D.p.r. 28 Dicembre 2000 n. 445, e dei controlli, di cui all'articolo 71 del D.p.r. 28 Dicembre 2000 n. 445, ovvero ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32, nonché per consentire all'autorità giudiziaria l'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 21 e 30, devono essere individuate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.

Il decreto ministeriale del 2004 fa una premessa che lascia interdetti …

La premessa del D.m. 11 Febbraio 2004 evidenzia che, allo stato degli atti e della tecnica, non è possibile per le Pubbliche amministrazioni e per i gestori di pubblici servizi soddisfare le loro esigenze informative se non tramite "il rilascio di una certificazione contenente tutte le iscrizioni presenti nel sistema al nome di una determinata persona". Tutto ciò premesso, con l'avallo del parere conforme del Garante per la protezione dei dati personali e richiamata la natura transitoria di tale meccanismo, il decreto ministeriale del 2004 dispone la prosecuzione del suddetto tipo di consultazione diretta, volta al rilascio del certificato generale del Casellario giudiziale, "contenente la totalità delle iscrizioni". Il decreto del 2004 prosegue, prevedendo che la richiesta di accesso al sistema, debitamente motivata, contenga l'indicazione della "concreta finalità" che si intende perseguire, in un più ampio limite generale dato dall'espletamento di funzioni istituzionali e dal richiamo all'interesse pubblico dettato dal D.p.r. 28 Dicembre 2000 n. 445.

Il decreto ministeriale del 2004, con la giustificazione della provvisorietà dei limiti posti dalla tecnica informatica disponibile, riconosce in concreto che, per motivate ragioni istituzionali, si possa valicare il limite posto dalla legge-testo unico casellario giudiziale del 2003: si oltrepassa un limite di diritto positivo !!! Il decreto, con la giustificazione della provvisorietà, consente alla P.A., di fatto, di estrarre certificazioni generali, che riportino la totalità delle informazioni custodite negli archivi degli uffici del Casellario, addirittura quando quel limite sarebbe opponibile allo stesso soggetto interessato. A conferma di quanto argomentato sino ad ora, posso citare la sentenza n. 5735 del 21 Dicembre 2004, emessa dalla III Sezione penale della Corte di cassazione.

La Cassazione avalla tutto ciò, nelle more della definitiva operatività di un sistema di interconnessione 'differenziata', considerato che il diritto-dovere della Pubblica amministrazione trova la sua ragion d'essere altrove (D.P.R. 445 del 2000) e non viene messa in discussione dal Testo unico sul Casellario giudiziale. In questa sede non è possibile fare altro che rinviare al capitolo 4, anticipando che con Decreto direttivo del 25 Gennaio 2007 si è provveduto a dettare regole per tali accessi differenziati e controllati.

In attesa della realizzazione di un sistema di interconnessione differenziata, denominato, procedura CDS AP e di un decreto dirigenziale che disciplini tale sistema informatico, la Cassazione, in ragione della provvisorietà di questa situazione, alla luce delle funzioni delle P.A. di cui al d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, consente un accesso “totalitario” e non regolamentato al sistema, da parte delle pubbliche amministrazioni. Il decreto dirigenziale del 2007 ovviamente non ha regolamentato un bel niente …

Siamo nel 2013; è stato realizzato il sistema di interconnessione differenziata ???
No.
E' stato disciplinato con decreto dirigenziale ???
No.
E' ancora tutto provvisorio ???
Ovviamente sì.

Quindi la P.A., in considerazione del d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, può accedere al sistema, senza incontrare alcun limite.

Non c'è nulla di più definitivo di quello che la legge considera come transitorio o provvisorio …

Siamo a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

Cordiali saluti.

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