1 - Altezza albero non deve eccedere sommità muro di confine, distanza tra metri dal confine
Salve, vivo in una casa di recente costruzione (2018) che ha sul confine sud una piantumazione di querce storiche molto alte, classificate probabilmente come alberi di pregio.
L'imponenza delle alberature ombreggia molto il mio immobile nei mesi autunnali/invernali impattando sul funzionamento dei pannelli solari sul tetto e provocando riempimento delle grondaie a causa dell'ingente caduta delle foglie durante l'inverno.
Ho richiesto il taglio dei rami sporgenti, che è stato effettuato lo scorso inverno, ma il proprietario non vuole effettuare il taglio in altezza: "Sono spiacente ma dubito di riuscire a venire incontro a questa sua cortese richiesta. Sono alberi secolari a cui non sono permessi tagli grossi, ed in particolare tagliando la sommità e quindi rimanendo senza la sua parte apicale, l'albero tenderebbe ad allargarsi ancora di più, incrementando la prima problematica dei rami sulla sua proprietà.
Chiedo se posso richiedere una manutenzione che comprenda anche il taglio in altezza degli alberi o suo ridimensionamento.
Rimango a disposizione se servono ulteriori elementi a riguardo.
Grazie
Per abbattere o comunque per ridurre l'altezza di un albero di pregio, occorre una perizia fatta da un agronomo, da presentare all'ufficio ambiente del comune, per dimostrare la necessità di questa riduzione in altezza.
Ai sensi dell'articolo 892 del codice civile, gli alberi ad alto fusto devono essere piantati a tre metri dal confine: “Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
1. tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili
Attenzione all'ultimo comma dell'articolo 892 del codice civile: “Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro”.
Se c'è un muro divisorio sul confine, se la quercia dista dal confine meno di tre metri, soltanto in tal caso, la sua altezza non deve eccedere la sommità del muro.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.
2 - Distanze stabilite per far crescere gli alberi presso il confine della proprietà
Buongiorno. Mi chiamo B. ALESSANDRO ed abito a Monvalle ( Varese). Abito in una casa all'interno di un bosco di robinie confinante su 4 lati con terreni appartenenti a 4 proprietari differenti. La casa è stata condonata nel 1980 ed attualmente è perfettamente in regola sotto ogni aspetto.
Il mio problema è il seguente: le piante non sono a distanza dalla mia proprietà e la mancata attenzione da parte dei proprietari ha portato ad una crescita eccessiva.
Ne consegue che ormai sono con rami all'interno del mio terreno di 4-5 metri e succede con venti o temporali che continuino a piegarsi rendendo la situazione anche pericolosa.
In un tratto della proprietà sono anche bloccato dal poter mettere una recinzione in quanto 3-4 robinie sono esattamente quasi sul confine.
Questa situazione è avvenuta a causa del condono perché ovviamente prima era solo bosco.
I proprietari non sono interessati a sistemare il problema e quindi a fronte di totale disinteresse vorrei un consiglio su come intervenire.
Cordiali saluti.
Ai sensi dell’articolo 892 del codice civile, chi vuol piantare o far crescere alberi presso il confine della sua proprietà, deve rispettare le distanze stabilite dai regolamenti e dagli usi locali. In mancanza di regolamenti ed usi locali, la distanza da rispettare dal confine è pari a:
"tre metri per gli alberi di alto fusto un metro e mezzo per gli alberi non di alto fusto mezzo metro per gli arbusti e le siepi"
Ai sensi del comma 2 del suddetto articolo, la distanza deve essere di due metri dal confine per le siepi di robinie (si tratta di una norma specifica per le robinie che non può essere derogata né dai regolamenti locali né dagli usi).
Ai sensi dell’articolo 894 del codice civile, puoi chiedere ai tuoi vicini che le siepi di robinie, piantate a distanza inferiore ai due metri dalla tua proprietà, siano immediatamente estirpate.
Ai sensi dell’articolo 896 comma 1 del codice civile, hai diritto di tagliare le radici delle siepi che si introducono nella tua proprietà senza dare alcun preavviso ai proprietari (ti consiglio comunque di risolvere la questione in via bonaria).
Chiedi ai tuoi vicini di rispettare il limite di due metri dalla tua proprietà; se non dovessero ascoltarti rivolgiti ad un avvocato e tagli le radici che si introducono nella tua proprietà (attenzione, solo le radici, non hai diritto di tagliare i rami senza una pronuncia del giudice).
Cordiali saluti
Fonti:
- Art. 892 del codice civile