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- Scritto da Bruno Giuseppe, Avvocato
Rinuncia all'eredità, auto parcheggiata e pensione di reversibilità
Laura da Roma:
Salve,il mio problema è il seguente: Mio padre è deceduto 2 mesi fa', abbiamo provveduto alla rinuncia dell'eredità ed ora non sappiamo come comportarci in 2 situazioni.
La prima riguarda la sua auto parcheggiata fuori casa, vorremmo rottamarla ma abbiamo paura che le banche(dove mio padre aveva debiti) possano far rivalsa come avvoltoi su di noi per i debiti (ovvio che dovremmo firmare qualcosa al momento della rottamazione) ma non vogliamo nemmeno essere in torto lasciando l'auto incustodita e magari a rischio che qualcuno la rubi per farci delle brutte azioni.
Il secondo punto è che un mese fa abbiamo richiesto la reversibilità della pensione tabellare verso mia madre, ora però il ministero ci ha informato che molto probabilmente ci verranno richiesti gli arretrati già depositati in banca. Ma...visto che mia madre non aveva un conto cointestato con mio padre...e che pur avendo la delega non ha mai prelevato nulla, perché il ministero decurta i soldi dalla sua pensione invece di chiederli alla banca che già se li sarà mangiati?
Sò che posso sembrare pedante,ma gradirei una risposta completa e semplice...vi ringrazio anticipatamente e trovo davvero ottimo un servizio on-line.
RISPOSTA
I soggetti chiamati alla successione ereditaria hanno già posto in essere la rinunzia all'eredità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 519 del codice civile:
“La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni. La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente”.
Se l'auto si trova sul suolo pubblico (strada comunale), la rimozione dal suolo pubblico del veicolo intestato al defunto, per qualsiasi finalità, compresa la rottamazione, comporterebbe accettazione dell’eredità, con tutte le conseguenze che ne derivano, ai sensi dell'articolo 525 del codice civile: “Fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla, se non è già stata acquistata da altro dei chiamati, senza pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell'eredità”.
La rottamazione di un’auto è un atto di accettazione tacita dell’eredità, come statuito dalla Corte di Cassazione sentenza n. 15663/2020: l'intestazione della vettura del ‘de cuius’, per la successiva rottamazione, rende nullo l'atto di rinuncia all’eredità.
Dal momento della vostra rinuncia all'eredità, il veicolo è diventato di proprietà dello Stato.
Su istanza degli interessati (coloro che hanno rinunziato all'eredità), il Tribunale civile deve procedere alla nomina di un curatore dell’eredità giacente il quale dovrà trasferire l'auto in una depositeria, per la successiva rottamazione.
Il sottoscritto____________________________nato a ______________ il______________ e residente a_______________in via_______________
-che in data ____________ è deceduto il signor______________________
-che il/i chiamato-i all’eredità non ha/hanno accettato l’eredità;
-che nessuno è in possesso dei beni ereditari del citato de cuius;
-che il sottoscritto ricorrente è interessato all’accoglimento della presente istanza in quanto............................................................................................. ……………………………………………………………………………… (indicare sommariamente le motivazioni per cui si proporre l’istanza);
che Codesto On.le Tribunale voglia , ai sensi dell’art. 528 del codice civile, nominare un curatore dell’eredità giacente.
Allega certificato di morte del signor _____________________________.
Roma, lì___________
Firma
____________________________
Riguardo la pensione di reversibilità, la prassi del Ministero è sicuramente illegittima; non c’è nessuna norma che possa legittimare tali pretese nei vostri confronti pertanto, se la situazione dovesse davvero svolgersi secondo quanto anticipato dal Ministero, vi consiglio di rivolgervi ad un avvocato per difendere i vostri diritti.
La circostanza che tua madre abbia avuto una delega a riscuotere non può legittimare questo atteggiamento.
Cordiali saluti
Fonti:
- Art. 525 del codice civile