Soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo
Buongiorno.
Ho 45 anni e sono assunta da vari anni con il primo livello da un marchio di abbiglimento che ha diversi negozio a milano e in altre città italiane (contratto commercio terziario).
Ho una figlia grande che vive con me, non ho marito e ho una madre anziana che vive vicino a casa mia.
La mia attuale sede di lavoro è a Milano centro. Pochi giorni fa, a voce, mi è stato detto che il mio negozio verrà venduto e che, se voglio conservare il mio posto di lavoro, dovrò accettare di essere trasferita a xxxxxxxxxxxxxxxx dal 1° di aprile(35 km. di distanza dalla mia residenza). Inoltre, essendo quello di xxxxxxxxxxxxxxx un outlet, è prevista l'apertura tutte le domeniche. L'outlet tra l'altro è molto mal servito con i mezzi e io guido a malapena da casa alla Metropolitana (5 km).
Sarei disposta a tornare ad un secondo livello, purchè mi si consenta di restare in un negozio di Milano.
Cosa possono impormi e cosa possa rifiutare e con quali conseguenze?
Vi ringrazio dell'attenzione perchè sono disperata.
Cordialmente
La questione deve essere affrontata da un punto di vista estremamente concreto: la tua azienda, a causa della chiusura del negozio, potrebbe licenziare i dipendenti che prestano attività in quella sede, per giustificato motivo oggettivo ???
Tale licenziamento con preavviso sarebbe ineccepibile, stante la chiusura del negozio, ovvero si presterebbe ad un'impugnazione dinanzi al tribunale del lavoro ???
La risposta alla nostra domanda è contenuta nella giurisprudenza della Cassazione e dei tribunali di merito.
Esaminiamo, a titolo esemplificativo, una sentenza della cassazione ed una sentenza del tribunale di Bari, relativamente recenti.
“In caso di licenziamento per giustificato motivo, il datore di lavoro che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa, alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, ma anche di aver prospettato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, purché tali mansioni siano compatibili con l'assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall'imprenditore”. (Cass. 13/8/2008 n. 21579)
“Il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, quindi, lungi dal discendere da un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale sussiste solamente laddove ricorra "la necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale a un incremento del profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti”. (Trib. Bari 11/5/2009).
Il datore di lavoro, prima di licenziare il dipendente, a causa della chiusura delle sede della sua attività, deve
1)impiegare il lavoratore dipendente presso altre sedi della società stessa, con le medesime mansioni (mansioni di primo livello).
2)in mancanza di mansioni di pari livello, impiegarlo con il suo consenso, in mansioni di livello inferiore.
3)il licenziamento sarebbe legittimo soltanto laddove la chiusura della sede in Milano, sia stata dettata da situazioni economiche sfavorevoli non contingenti.
Tanto premesso, il datore di lavoro potrebbe importi il trasferimento a San Giuliano, al fine di consentirti di svolgere mansioni di primo livello.
Tu però potresti proporre di restare in Milano, svolgendo mansioni di livello inferiore (non sarebbe vietato dalla legge, né dalla giurisprudenza della cassazione) … tuttavia, il datore di lavoro non sarebbe obbligato ad accogliere la tua richiesta.
Ti ricordo infatti che l'articolo 2103 del codice civile, prevede che “ Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte” … non a mansioni di livello inferiore.
Art. 2103 del codice civile. Mansioni del lavoratore.
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad una altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo.
Diciamo che non sei in condizione di imporre la tua volontà al datore di lavoro, riguardo il trasferimento in altra sede.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.