Rilevazione presenze-assenze personale, rendiconto mensile





Sono dipendente di una azienda sanitaria locale. Le presenze sul lavoro vengono registrate con badge magnetico. E' previsto l'invio ad ogni dipendente di un riepilogo mensile che riporta orari di entrata/uscita, numero di ore lavorate, debito/credito orario, ferie da godere e godute, nell'anno in corso e nei precedenti. fino a Maggio 2011, il riepilogo ci è stato regolarmente consegnato. Da allora l'invio dei riepiloghi si è interrotto. Perciò da due anni e mezzo non abbiamo più alcuna attestazione scritta (e neanche verbale) di tutti questi dati. Secondo l'azienda ciò è dovuto all'adozione di un software non compatibile con i precedenti database. Nel servizio sanitario regionale è in atto un lungo e travagliato processo di riorganizzazione, con mutamenti continui di competenze, responsabilità, gerarchie, figure istituzionali. I dirigenti si avvicendano rapidamente; ogni nuovo arrivato deve prendere conoscenza della situazione nella quale si inserisce, prima di attuare i necessari provvedimenti. Il CED ha una mole ingente di lavoro arretrato, e non è dato sapere se e quando avrà fine il disservizio. Gli impiegati dell'ufficio del personale - nel frattempo - rifiutano di effettuare conteggi, anche solo saltuariamente, e di riferirli, per iscritto o a voce, all'interessato. E' stato eretto un vero e proprio muro di gomma, appellandosi alla caotica situazione sopra descritta e ad imprecisati divieti dei dirigenti superiori. Neanche i sindacati sono venuti a capo di nulla.
Ora mi domando:
1) L'invio dei resoconti mensili, garantito in passato, era un diritto o una concessione del datore di lavoro?
2) Se fosse un diritto del lavoratore, come potrebbe l'azienda permettersi -impunemente- questa inadempienza, che dura da due anni e mezzo, e della quale non si vede la fine?
3) Più in generale, è mio diritto conoscere -almeno di tanto in tanto- la mia situazione ferie ed il mio credito/debito orario?
4) Se questo è un mio diritto, in che forma devo presentare l'istanza? A chi devo indirizzarla?
5) In caso di risposta negativa o di silenzio, è possibile il ricorso? Di fronte a quale organo?



RISPOSTA



Rispondo nello specifico alle tue domande.
1)Il lavoratore ha diritto di conoscere, a richiesta, la propria situazione relative alle presenze-assenze, ferie, minuti/ore da recuperare ovvero in eccesso. Questo diritto può essere realizzato anche attraverso i così detti resoconti mensili. Per questo motivo, il datore di lavoro spesso adotta dei software di rilevazione presenze, per gestire le presenze dei dipendenti direttamente on line.
2)Esatto, l'azienda è inadempiente. Peraltro, senza un programma di presenze – assenze perfettamente funzionante, come ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 39 della legge133 del 2008 che ha introdotto il libro unico del lavoro. Di seguito le norme a cui dobbiamo fare riferimento, contenute nell'articolo 39 della legge 133 del 2008.

“Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonche' l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori e' annotata solo la giornata di presenza al lavoro.

Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.

Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4”.

3)Certo che si tratta di un diritto del lavoratore dipendente, in ottemperanza all’art. 21, comma 1 della L. n. 69/2009 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile") che prevede, da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni, la pubblicazione delle informazioni relative ai dirigenti e ai tassi di assenza e di presenza del personale, nel rispetto dei principi di trasparenza e buona amministrazione

Art. 21. (Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presenza del personale)

1. Ciascuna delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ha l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonché di rendere pubblici, con lo stesso mezzo, i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

2. Al comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) obbligo, per la singola amministrazione o società che conferisca nel medesimo anno allo stesso soggetto incarichi che superino il limite massimo, di assegnare l'incarico medesimo secondo i princìpi del merito e della trasparenza, dando adeguatamente conto, nella motivazione dell'atto di conferimento, dei requisiti di professionalità e di esperienza del soggetto in relazione alla tipologia di prestazione richiesta e alla misura del compenso attribuito».

3. Il termine di cui all'alinea del comma 52-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è differito fino al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4)Innanzitutto è opportuno segnalare la questione al direttore amministrativo e al direttore generale della ASL. In seguito, occorre inviare una segnalazione all'Ispettorato del lavoro-direzione provinciale.

5)In ultima istanza, è possibile presentare ricorso al tribunale del lavoro, anche se al momento non ci sono precedenti in giurisprudenza.

Siamo a disposizione per tutti i chiarimenti del caso.

Cordiali saluti.

Fonti: