Agevolazione prima casa coniuge in comunione è già proprietario di immobile ed ha già goduto dell'agevolazione
Applicazione agevolazioni ''prima casa'' per acquisto immobile in comunione legale con coniuge già proprietario di immobile che ha già goduto di predette agevolazioni.
Premesso che: a- L'immobile che sto acquistando sarà unicamente intestato a me anche se sarà abitazione principale per entrambi. Ho tutti i requisiti richiesti per godere agevolazione prima casa;Coniuge ha acquistato abitazione fruendo agevolazione prima casa precedentemente a matrimonio; b- Il regime patrimoniale è quello della comunione legale e NON intendiamo modificarlo; c- Notaio per imminente rogito richiederà versamento imposta di registro applicando agevolazione prima casa per il 50 % mentre per il restante 50% imposta sulla base delle ritenute previste per acquisto seconda casa (con un aggravio di ca 4000 eur). Questo sulla base di quanto stabilito dell'Agenzia delle Entrate ( circolare n. 38/E dell'anno 2005 (pagine 7, 8 e 9). Alle conclusioni stabilite in questa circolare fa riferimento anche l'altra circolare n. 18/E del 29 Maggio 2013 (pagg. 105 e 106), e che conferma e rimanda alla conclusioni della circolare 38/E del 2005, con ciò evidenziando una medesima interpretazione fiscale consolidatasi negli anni segnala Notaio oltre a sottolineare che Agenzia delle Entrate richiede che, in caso di acquisto da parte di un coniuge in regime di comunione legale dei beni è necessario, perché l'acquisto con le agevolazioni fiscali "prima casa" si produca per l'intera proprietà, che anche l'altro coniuge intervenga all'atto (ai fini fiscali e non civilistici) e renda le prescritte dichiarazioni, tra le quali quella di non aver la proprietà di immobili acquistati con le agevolazioni prima casa. Mia moglie non potrebbe dichiarare ciò. d- Contesto al Notaio che sul punto precedente pur intervenendo su casi parzialmente diversi dal mio la Corte di Cassazione ha sancito principio diverso, facendo presumere che ai fini della spettanza per intero al 100% dell'agevolazione prima casa non rileva se uno dei coniugi non ha i requisiti(es: sentenze nn 2109/09 e 15426/09);
Richiedo parere in merito alle seguenti tematiche: - Ritengo illegittimo che Agenzia delle Entrate conceda parzialmente un'agevolazione,andando, perlomeno credo, contro principi inequivocabilmente stabiliti da Cassazione.
Confermo la divergenza tra le circolari dell'agenzia delle entrate e la giurisprudenza consolidata della cassazione. Quale strategia di difesa deve adottare il contribuente ? Lo vedremo a breve.
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Sul punto chiedo se possibile avere parere su fattibilità ricorso e/o istanza di rimborso; - Notaio segnala che una volta che l'atto di vendita sarà vagliato da Ag Entrate la stessa provvederà a richiedergli versamento imposta di registro calcolata con agevolazione limitata al sottoscritto al 50%, e che non può far altro che chiedermi maggior importo che Agenzia come prassi fa versare.
Chiedo conferma di questo.
Confermo al 100% quanto ti è stato comunicato dal notaio. Tanto premesso, la strada da percorrere è praticamente segnata: attenersi alla liquidazione dell'imposta di registro, così come effettuata dal funzionario dell'Agenzia delle entrate (altrimenti egli non procederebbe alla registrazione del contratto di compravendita immobiliare).
In seguito, presentare istanza di rimborso della maggiore imposta di registro versata, alla luce di quanto affermato dalla Corte di cassazione.
A fronte del rifiuto dell'agenzia delle entrate ad erogare il rimborso (rifiuto motivato in ragione delle predette circolari), il contribuente procederà all'impugnazione del diniego, con ricorso alla commissione tributaria e poi, eventualmente, in Corte di Cassazione.
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Il mio obiettivo sarebbe quello di farmi contestare mancato versamento e poi attendere contestazione Agenzia Entrate. Mi sembra assurdo che nel dubbio si debba comunque fare un versamento. In sintesi richiedo quali strade si possano percorrere per evitare da subito di versare una maggiore imposta che ritengo ingiusta e la valutazione se esiste concreta possibilità di un esito favorevole se ci fosse una contestazione dell'Agenzia delle Entrate.
Il notaio ha perfettamente ragione. La liquidazione dell'imposta di registro è determinata dal funzionario dell'Agenzia delle entrate che deve attenersi alle circolari del suo datore di lavoro (diversamente, non procederebbe alla registrazione dell'atto !!!).
In seguito, produrrai istanza di rimborso e, a fronte del diniego al rimborso, notificherai ricorso in commissione tributaria.
A disposizione per chiarimenti.
Cordiali saluti.