Accesso abusivo al computer, responsabilità del cassiere di banca





LAVORO IN UNA GRANDE BANCA ITALIANA E SVOLGO LA MANSIONE DI 'ADDETTO SERVIZIO CLIENTI' . IN PRATICA FACCIO IL CASSIERE . SONO ASSICURATO CON UNA POLIZZA PER AMMNCHI DI CASSA ED UNA POLIZZA PER RISCHI PROFESSIONALI .HO SCOPERTO CHE L'AZIENDA 'INSEGNA' AI COLLEGHI CHE SEGUONO LE PRATICHE DI FINANZIAMENTO E DI MUTUO IMMOBILIARI AD APPROFITTARE DI UN MOMENTANEO ALLONTANAMENTO DEL CASSIERE DAL SUO COMPUTER PER REGISTRARE DA QUESTO TERMINALE  L'AVVENUTO REGOLARE RITIRO DEI CONTRATTI RELATIVI A QUEL FINANZIAMENTO .QUANDO POI IL CLIENTE NON RIESCE A RIMBORSARE L'IMPORTO PER CUI RISULTA INDEBITATO L'AZIENDA TOGLIE UN CONTRATTO ED ADDOSSA LA RESPONSABILITA' ALL'IGNARO CASSIERE PER FARGLI RIFONDERE IL 'DANNO' ;
QUESTA POSSIBILITA' E' ANCORA PIU' FACILE DA ATTUARSI DATO CHE LA CONTRATTUALISTICA RELATIVA ALLE PRATICHE DI MUTUO, FINANZIAMENTO, E' ARCHIVIATA PRESSO SEDI CENTRALI E QUINDI NON ACCESSIBILE IN ALCUN MODO DAL NS. IGNARO CASSIERE. QUESTO MODO DI OPERARE E' DIVENTATO UN VERO 'METODO' PER SPALMARE IL RISCHIO DI CREDITO SUGLI IGNARI IMPIEGATI AI QUALI ALCUNE VOLTE VIENE MASCHERATO DICENDO LORO CHE'DEVONO ESSERE DUE COLLEGHI DIVERSI A CERTIFICARE QUESTE COSE PER CUI PER FAVORE PROCEDI TU SUL TUO COMPUTER TANTO SERVE SOLO PER CONFERMARE IL TASSO EFFETTIVO GLOBALE DEL PRESTITO' MENTRE INVECE SAPPIAMO DA QUANTO SCRITTO SOPRA A COSA SERVE....TALE SISTEMA E' DIFFUSISSIMO IN MOLTE AZIENDE DI CREDITO ED I RAPPRESENTANTI SINDACALI FANNO FINTA DI NON AVER MAI SENTITO CASI SIMILI  MA MOLTI COLLEGHI HANNO PAGATO VENDENDOSI ANCHE LA PROPRIA CASA DI ABITAZIONE CHIEDO : I GIUDICI SONO RIUSCITI A FAR PAGARE LE BANCHE CHE HAN FATTO FALLIRE LE AZIENDE VENDENDO I FAMIGERATI 'PRODOTTI DERIVATI', POSSIBILE CHE NON SI SIA MAI RIUSCITI A FAR CONDANNARE UNA BANCA PER QUESTI COMPORTAMENTI MAGARI FACENDO TESTIMONIARE DEI COLLEGHI CHE HAN DOVUTO PAGARE ?



RISPOSTA



Al momento, non sussistono sentenza in giurisprudenza che censurano la prassi descritta nella tua email, forse per un motivo piuttosto semplice. Il cassiere, allontanatosi per andare in bagno, che si è ritrovato “fregato” in questo modo, difficilmente si reca in procura della Repubblica per sporgere denuncia per il reato di cui all'articolo 615 ter del codice penale, visto che si è trattato di un accesso abusivo nel suo computer, da parte del collega dell'ufficio finanziamenti e mutui. Difficilmente, si reca in Procura della Repubblica per sporgere querela per truffa, nei confronti del suo datore di lavoro, nel momento in cui è costretto a vendere la sua abitazione.
Questa prassi dovrebbe essere censurata con articoli sui quotidiani, attraverso i forum internet, molto cassieri non sono perfettamente al corrente della fregatura … ecco il motivo per cui ad oggi, è passato tutto in cavalleria.
Vedrai che il giorno che il primo cassiere dovesse sporgere denuncia ai sensi dell'articolo seguente, i giudici censureranno questa prassi.

Art. 615 ter del codice penale. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

 

 

CHIEDO : SE MI VENISSE ANCHE TRA ANNI CONTESTATA UNA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE SIMILE L'ASSICURAZIONE PER RISCHI PROFESSIONALI ALLA QUALE CHIEDERE UN EVENTUALE RISARCIMENTO E' QUELLA RELATIVA ALL'ANNO CUI IL FATTO SI RIFERISCE O QUELLA RELATIVA ALL'ANNO IN CUI IL FATTO VIENE CONTESTATO?



RISPOSTA



All'anno in cui il cliente non riesce a rimborsare l'importo, all'anno in cui si verifica il danno patrimoniale per la banca e quindi la successiva contestazione.

 

 

INOLTRE L'ASSICURAZIONE POTREBBE INVOCARE UNA 'COLPA GRAVE' E QUINDI NON RISARCIRE AI SENTI DEGLI ART. DEL COD. CIVILE SULLE ASSICURAZIONI ?



RISPOSTA



Assolutamente no. L'assicurazione non avrebbe titolo per invocare la colpa grave nel momento in cui il cliente non dovesse essere in grado di rimborsare l'importo.
Si tratta di rischi assolutamente “normali” e “fisiologici” per colui che lavora in ambito bancario, sempre che l'impiegato di banca dell'ufficio finanziamenti abbia svolto correttamente la pratica istruttoria prima di concedere il mutuo al cliente (come generalmente avviene in banca).

A disposizione per chiarimenti.

Cordiali saluti. .

Fonti: