IMU sui fabbricati inagibili o inabitabili, riduzione della base imponibile del 50%
Gentile avvocato le vorrei esporre un quesito su una successione e destinazione d'uso e catastale di un Immobile sito nel Comune di XXXXXXXXX. A settembre e' mancata la mia amata Mamma ed e' uscito che possedeva una quota di casa e terreni montani di miei Nonni. La banca mi ha richiesto di fare la successione con il mio unico fratello per chiudere il conto corrente , ma nel frattempo e' arrivata da suddetto Comune il pagamento dell'IMU come seconda casa di 380 Euro.
Mi sono recato dal geometra che ha fatto l'accatastamento dell'immobile e terreni e mi ha detto che l'immobile e' stato accatastato 8,5 vani come A/3 rendimento catastale 433,82 euro , un vano tettoia cadente di 46 mq come C/7; una chiesetta privata di 13 mq come C/7 ; preciso che e' una casa su due piani con 4 grandi camere ogni piano più una chiesetta e una tettoia il tutto molto cadente e fatiscente e praticamente inabitabile ( anche pericolante) senza acqua, senza luce ne' gas ne' fognature e con una strada che per arrivare ci va' un fuoristrada di quelli super...e d'estate.
Chiedo come posso fare per variare la categoria catastale dell'immobile e altri annessi da A/2 a chiaramente non abitabile e pericolante (diroccato).E se posso rinunciare alla mia quota ereditaria anche se so che nessuno la vuole ne' comprare ne' regalata.
Cordiali Saluti
RISPOSTA
Puoi rinunciare all'eredità, ai sensi dell'articolo 519 del codice civile, con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.
Art. 519 del codice civile. Dichiarazione di rinunzia.
La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.
La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente.
Non potresti rinunciare invece, laddove fossi già entrato nel possesso dei beni ereditari. Avresti già accettato in modo tacito l'eredità, ai sensi dell'articolo 476 del codice civile, quindi non potresti più rinunciare.
Art. 476 del codice civile. Accettazione tacita.
L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Dal contenuto della tua mail, emerge che tu sei entrato in possesso del denaro accreditato sul conto corrente della mamma. Così facendo, hai accettato l'eredità in modo tacito, quindi non potresti più rinunciare alla stessa, ai sensi dell'articolo 519 del codice civile.
Sia chiaro … non puoi accettare un cespite ereditario e rinunziare ad un altro che non ti piace.
O accetti tutta l'eredità o rinunzi ad essere erede “in toto”!!!
Puoi sempre donare la tua quota immobiliare a qualcuno (anche un terzo estraneo) … ma chi se la prende??!!
Passiamo all'aspetto fiscale della controversia, per quanto riguarda l'IMU.
Per quanto riguarda i fabbricati inagibili o inabitabili, con l'introduzione dell'IMU, non si parla più di riduzione d' imposta del 50% ma di riduzione della base imponibile del 50%. La riduzione della base imponibile è limitata al periodo dell'anno in cui le condizioni di inagibilità sono presenti.
L’articolo 1, comma 747, lettera b), della Legge n. 160/2019 con decorrenza dal 1 gennaio 2020 prevede che LA BASE IMPONIBILE è RIDOTTA AL 50% “per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;”.
Una bella fregatura …
Il comune dovrà accertare che il fabbricato sia effettivamente inagibile o non abitabile e per fare questo dovrà richiedere al proprietario del fabbricato inagibile una perizia con documentazione fotografica allegata comprovante appunto lo stato di inagibilità dell'immobile. In alternativa a questo il contribuente potrà produrre un' autocertificazione.
I comuni potranno stilare un regolamento dove potranno elencare le caratteristiche di fatiscenza del fabbricato.
… e per quanto riguarda le imposte dirette (IRPEF, addizionali) ???
Ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 22/12/1986 n°917, è possibile richiedere con istanza, la variazione della rendita catastale. E' opportuno che l’istanza sia corredata da perizia tecnica fotografica sullo stato dell’immobile, redatta da professionista abilitato (geometra iscritto all'Ordine).
Con la suddetta istanza, chiederai di accatastare il bene immobile C3, alloggio popolare, in immobile F2, ossia immobile inagibile.
Vorrei far presente che il comune di XXXXX con regolamento, potrebbe prevedere particolari adempimenti che chiaramente non potrei conoscere (ad esempio potrebbe prevedere le modalità di redazione della perizia, con dovizia di particolari).
Per questo motivo sarebbe il caso che affidassi la pratica ad un geometra.
Tuttavia … la sostanza della normativa è quella contenuta nella presente consulenza.
Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
IMU ridotto al 50% per immobili inabitabili ed inagibili
Buon Giorno,
spiego in breve:
già da diversi anni pago l’iMU come seconda casa per un fabbricato accatastato come fabbricato ordinario(tipo A) ma in realtà non lo è:
L’edificio in questione non è dotato di servizi igienici, impianto di riscaldamento e cucina…il fabbricato deve essere ancora completato.
In passato ho provato più di una volta a cercare di non pagare l’IMU al 100% (volevo pagarla al 50%) visto che a mio avviso non è abitabile, ma al comune mi hanno sempre detto che essendo accatasto come edificio ordinario devo pagare l’IMU secondo come accatastato.
Vi chiedo :
Mi tocca pagare l’imu sull'immobile inagibile?e se si quanto devo pagare?
In caso non mi toccasse pagarla (o pagare meno) come posso affrontare i tecnici comunali?Se devo fare una richiesta di agevolazione fiscale come posso impostarla e a chi inoltrarla? Al momento nel fabbricato ci tengo delle “cianfrusaglie e mobili vecchi” possono crearmi problemi nel dimostrare l’inabitabilità dell’edificio? In ultimo nel caso in cui mi toccasse non pagare o pagare meno del 100% posso chiedere un risarcimento di quello pagato in passato?
Cordiali saluti
RISPOSTA
Confermo quanto riportato sui giornali in questi giorni. A proposito di IMU, l’articolo 1, comma 747, lettera b), della Legge n. 160/2019 prevede che la base imponibile è ridotta 50% “per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
Ai fini dell’applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;”.
Devi pagare l'IMU, ma la base imponibile sarà ridotta del 50%.
Occorre una perizia a carico del proprietario dell'immobile oppure una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.
Resto in attesa di un tuo riscontro. Cordiali saluti.
