Mobilità pubblico impiego nell’amministrazione di appartenenza. Nulla osta





LA PREMESSA E'

Lavoro in un Comune e voglio trasferirmi in un altro Comune.
Ho trovato una persona che può fare scambio con me ai sensi del DPCM 325-1988. La categoria giuridica, la posizione economica e il profilo professionale sono identici ( D1 Istruttore Direttivo Amministrativo).
Ho presentato domanda congiunta in via ufficiale al protocollo dell'ente motivandola per esigenze di avvicinamento alla sede di residenza e minori oneri di tempo e di costo per raggiungere la sede di lavoro.

IL PROBLEMA E'

La mia Dirigente non mi vuole però mandare via e quindi, in via verbale, si è dichiarata orientata a negarmi il trasferimento. La mia Dirigente non mi risponderà per iscritto.

LE MIE DOMANDE SONO

Cosa devo fare se la mia amministrazione non mi darà una risposta oppure me la darà negativa?
Entro quando mi deve rispondere? Valgono in questo caso i termini della 241/90? Il silenzio dell'amministrazione è un silenzio assenso, rigetto o inadempimento?

Chi è il giudice competente da adire? (giustizia amministrativa o giudice del lavoro?) Quando posso aprire il tentativo di conciliazione?
E' necessario ancora il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza?

Grazie



RISPOSTA



Dobbiamo fare riferimento all'articolo 7 del DPCM325 del 1988, in materia di mobilità per compensazione. Leggiamo la norma in questione.

Art. 7 1. È consentita in ogni momento, nell’ambito delle dotazioni organiche di cui all’art. 3, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell’amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.

La mobilità per compensazione è prevista “previo nulla osta dell’amministrazione di provenienza e di quella di destinazione”; previo nulla osta quindi del dirigente del tuo comune e di quello del comune del tuo collega.

Tanto premesso, la mobilità per compensazione è rimessa alla discrezionalità dei dirigenti dei due comuni che potrebbero risponderti in modo negativo e non risponderti affatto.
Non avresti alcuno strumento giuridico per opporti al diniego o al silenzio dei dirigenti in questione.

I termini della legge 241 non hanno nulla a che vedere con la tua situazione. La legge 241 riguarda il procedimento amministrativo, ossia le situazioni in cui la PA agisce nell'esercizio di pubblica autorità. In questo caso la PA agisce nell'esercizio di poteri privatistici, tipici del datore di lavoro, e non pubblicistici.

Le tipologie di silenzio qualificato si applicano nei casi in cui la pubblica amministrazione agisca quale pubblica autorità, non in qualità di datore di lavoro. Nei tuoi confronti, la PA è un datore di lavoro come un altro. Immagina una cessione di contratto tra un dipendente della Fiat ed uno della Opel … immagina uno scambio esattamente identico al vostro. Se il dirigente della Fiat non fosse d'accordo con la cessione dei contratti di lavoro, cosa potrebbe fare il dipendente ??? Assolutamente nulla …

Ad ogni modo il giudice competente per materia è il tribunale del lavoro.

Non ci sono i presupposti per tentare una conciliazione, in quanto è ancora necessario il nulla osta delle due amministrazioni datrici di lavoro.

Siamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Fonti:

Vuoi chiedere una consulenza online ai nostri Avvocati?

avvocatogratis.it pubblica migliaia di consulenze legali e articoli di approfondimento

cerca